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Provvedimento del 23 novembre 2017 [7715019]

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[doc. web n. 7715019]

Provvedimento del 23 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 498 del 23 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 4 agosto 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Anna De Stefano, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l., con il quale il  ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti a partire dal proprio nome e cognome tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente, di quattro URL, specificati nell´atto introduttivo, connessi ad articoli di stampa pubblicati nel 2016;

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che tali Url rimandano ad articoli di cronaca pubblicati da alcune testate on-line in cui si dà conto della condanna emessa nel 2016 a carico del ricorrente per associazione a delinquere finalizzata alla truffa con un danno di 15 milioni di euro a carico di una società di leasing, nonché per evasione fiscale per un valore di 12 milioni di euro;

CONSIDERATO che il ricorrente, attualmente titolare di una nota società finanziaria, ha lamentato il grave pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità in rete degli articoli citati, evidenziando in particolare la mancanza di un interesse attuale alla conoscibilità delle notizie riportate negli articoli, tenuto conto che: i) i fatti da cui trae origine la vicenda giudiziaria che lo coinvolge risalgono al 2003; ii) la stessa vicenda "appare priva di peculiari profili atti a denotarne il permanente interesse anche sociale per la collettività sia pure locale", rilevando che il diritto all´informazione da parte dell´opinione pubblica sarebbe stato ampiamente soddisfatto al momento della pubblicazione originaria delle notizie; iii) pur non essendo la vicenda penale a suo carico ancora definita dal punto di vista giudiziario, la perdurante reperibilità delle notizie tramite il motore di ricerca avrebbe effetto di suscitare a livello mediatico l´erronea convinzione della sua colpevolezza;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 9 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 19 settembre 2017, nonché c) la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 agosto 2017 e la successiva memoria del 14 settembre 2017 con le quali Google Inc. e Google Italy s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, hanno sostenuto l´insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti enucleati come indicativi del diritto all´oblio nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, (c.d. "sentenza Costeja") e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014, considerato in particolare che:

non ricorre l´elemento temporale, dato che gli articoli contestati sono stati pubblicati tutti nel 2016;

la professione attualmente esercitata dal ricorrente, che, come dallo stesso dichiarato, è titolare di una società di consulenza finanziaria, assume rilievo ai fini dell´interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie in questione, stante il ruolo nella vita pubblica dallo stesso svolto, e ciò allo scopo di tutelare il pubblico da eventuali condotte professionali improprie;

- la vicenda che ha coinvolto il ricorrente, peraltro non ancora definita dal punto di vista giudiziario, riguarda reati particolarmente gravi, quali la truffa e l´evasione fiscale per ingenti somme di denaro rispetto ai quali il c.d. diritto all´oblio non può essere invocato (cfr. punto n. 13 delle citate Linee Guida);

DATO ATTO che nel corso dell´audizione del 19 settembre 2017 il ricorrente ha in particolare ribadito che i fatti oggetto della vicenda penale, risalenti nel tempo, sarebbero stati ampiamente ripresi dagli organi di stampa nell´ultimo decennio, mentre Google ha replicato che gli articoli in questione, pubblicati in epoca molto recente, riporterebbero notizie inerenti un aggiornamento della vicenda giudiziaria, e segnatamente il deposito della sentenza di primo grado avvenuto solo nel 2016;

RILEVATO, rispetto al caso in esame, che:

- gli URL indicati dal ricorrente risultano collegati ad articoli di cronaca aventi ad oggetto la sentenza di primo grado emessa a suo carico, tutti pubblicati nel 2016, quindi in un periodo molto recente, così da far ritenere l´interesse alla notizia ancora attuale, anche in ragione del fatto che, come peraltro dallo stesso dichiarato, la vicenda non si è ancora conclusa dal punto di vista giudiziario;

- la notizia della condanna del ricorrente ha riattualizzato l´interesse pubblico alla conoscibilità di tutte le notizie relative alla vicenda, pur essendo i fatti in questione avvenuti nel 2003;

RITENUTO dunque, per i motivi sopra esposti, che non risultino ricorrere gli estremi per l´applicazione del c.d. "diritto all´oblio" secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea nella sentenza del 13 maggio 2014 c-131/12 e ulteriormente precisati nelle richiamate Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 e che, pertanto, la richiesta di deindicizzazione degli URL indicati nell´atto introduttivo debba essere dichiarata infondata;

RITENUTO, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di rimozione degli Url indicati nell´atto introduttivo;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia