g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7726761]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7726761]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 517 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Gerardo Macrini, nei confronti di Google Inc. e Google Italy, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la deindicizzazione di alcuni URL, specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a contenuti che riguardano una indagine giudiziaria che lo ha coinvolto;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, rappresentato che:

-  gli articoli a cui rinviano gli URL dei quali chiede la deindicizzazione -relativi ad un´indagine giudiziaria volta a verificare le modalità di assunzione del personale utilizzate dall´azienda di trasporto pubblico locale presso la quale ha svolto la propria attività lavorativa- asseriscono che il ruolo dallo stesso ricoperto presso tale azienda sarebbe stato ottenuto non per meriti professionali, ma per la sua pregressa appartenenza a movimenti politici;

- con sentenza emessa nel mese di marzo 2017, il Tribunale penale di Roma, all´esito della predetta indagine, ha ritenuto che non vi fosse alcun elemento di illegittimità nella sua assunzione, né alcun sillogismo tra quest´ultima e l´appartenenza a movimenti politici;

- ad analoga conclusione giunge anche la sentenza emessa, in relazione alla stessa vicenda, dalla Corte dei Conti che ha escluso la presenza di un danno erariale "nell´assunzione, in considerazione dei titoli di studio e professionali … posseduti considerati idonei ad una assunzione nel livello dirigenziale";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 8 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 20 novembre 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´ulteriore istanza di rimozione" in ordine agli URL oggetto di richiesta;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione di tutti gli URL oggetto di richiesta reperibili in associazione al nominativo del medesimo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia