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Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7726848]

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[doc. web n. 7726848]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 518 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 ottobre 2017 da XX nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di alcuni URL, specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento, che, reperibili in associazione al proprio nome e cognome, riconducono a contenuti che riguardano una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale dalla perdurante diffusione sul web di notizie non aggiornate, tenuto conto del fatto che la vicenda in questione si è conclusa con un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e che lo stesso non ricoprirebbe più alcun ruolo pubblico, dal dicembre del 2016, per effetto dell´intervenuto pensionamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché il verbale dell´audizione svoltasi in data 20 novembre 2017 presso la sede dell´Autorità;

VISTE le note del 13 e del 16 novembre 2017 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall´interessato, ha rilevato:

di aver provveduto, con riguardo ad uno degli URL oggetto di richiesta e precisamente http://..., ad adottare, già prima della presentazione del ricorso, misure manuali idonee ad inibire il reperimento della pagina in associazione al nome del ricorrente;

di non ritenere sussistenti, con riguardo agli ulteriori URL indicati da quest´ultimo, i presupposti per il legittimo esercizio del diritto all´oblio tenuto conto del fatto che gli articoli giornalistici collegati a detti URL "risalgono tutti a marzo 2016 e riportano informazioni riguardo un´indagine giudiziaria" avviata nello stesso anno;

che i fatti contestati, peraltro riconducibili a reati di particolare gravità, sarebbero stati commessi dall´interessato nell´esercizio delle sue funzioni pubbliche che sembrerebbero essere tuttora da lui svolte;

che le doglianze in ordine al mancato aggiornamento delle notizie non possono essere dirette nei confronti del gestore di un motore di ricerca, che non pubblica contenuti e che non può pertanto incidere in alcun modo su di essi, dovendosi invece rivolgere ai "creatori di quelle informazioni";

VISTA la nota del 21 novembre 2017 con la quale il ricorrente ha:

ribadito di non svolgere più alcun ruolo pubblico sin dalla fine del 2016 avendo "lasciato il servizio attivo per limiti di età", pur precisando che "lo status di Ufficiale prevede la conservazione del grado dopo aver raggiunto la pensione";

eccepito che il reato allo stesso contestato, e rispetto al quale è stato successivamente ritenuto estraneo, non possa qualificarsi come grave, trattandosi di fattispecie che nella maggior parte dei casi è punibile a querela di parte;

rilevato la necessità di inibire la circolazione in rete di notizie non più rispondenti a verità, risultato che – laddove non sia effettivamente possibile per il motore di ricerca disporne l´aggiornamento –  dovrebbe essere assicurato attraverso la deindicizzazione degli URL indicati;

VISTA la nota del 29 novembre 2017 con la quale Google ha ribadito quanto già rappresentato nella precedente memoria, precisando, in particolare, che secondo quanto affermato anche dallo stesso ricorrente, il ricorso non sarebbe incentrato sull´esercizio del diritto all´oblio, ma sull´esercizio di diritti di tipo diverso funzionali al ripristino della verità fattuale, oggetto in ordine al quale il gestore del motore di ricerca, in qualità di caching provider, non è competente non potendo incidere in alcun modo su contenuti pubblicati da altri soggetti;

RILEVATO, preliminarmente, che con riguardo all´URL http://... la resistente aveva già provveduto, anteriormente alla proposizione del ricorso, ad adottare misure manuali atte ad inibirne l´indicizzazione – circostanza peraltro comunicata a suo tempo al ricorrente e non contraddetta dal medesimo nel corso del procedimento –  e che pertanto il ricorso debba essere sul punto dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO poi, con riguardo ai restanti URL, che ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ottenere la rimozione di risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell´interessato, occorre, in particolare, tenere conto dei criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che:

in base ai criteri fissati dalla direttiva europea in materia di protezione dei dati personali  (cfr. art. 6, comma 1, lett. d) direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), nonché dall´art. 11 del Codice, i dati personali devono "essere esatti e, se necessario, aggiornati" e che pertanto un trattamento inizialmente lecito possa diventare con il tempo incompatibile con tali principi;

come affermato anche dalle citate "Linee Guida" (cfr. punto 4 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata";

RILEVATO che:

nel caso in esame, pur trattandosi di vicenda risalente al 2016 e dunque avvenuta in epoca relativamente recente, la stessa, sulla base della documentazione prodotta dall´interessato – ovvero il decreto di archiviazione con il quale ne è stata riconosciuta l´estraneità ai fatti contestati per infondatezza della notizia di reato – non risulta più corrispondente a quanto riportato negli articoli reperibili attraverso i relativi URL, ponendosi con ciò in contrasto con i principi di esattezza e di aggiornamento del dato sopra richiamati;

la perdurante circolazione in rete di dette informazioni risulta idonea a causare al ricorrente un pregiudizio che non appare, allo stato, bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla relativa conoscibilità (cfr. punto 8 delle "Linee Guida"), tenuto peraltro conto del fatto che lo stesso, a partire dal dicembre del 2016, non ricopre più, di fatto, alcun ruolo pubblico;

RITENUTO pertanto di accogliere parzialmente il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione di tutti gli URL oggetto di richiesta, con l´unica eccezione costituita dal link già deindicizzato prima della presentazione del ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione di tutti gli URL oggetto di richiesta, con l´unica eccezione costituita dal link di cui al successivo punto b);

b) dichiara inammissibile il ricorso con riguardo all´URL indicato in premessa in quanto deindicizzato dalla resistente già prima della presentazione del ricorso;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia