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Provvedimento del 23 marzo 2023 [9894184]

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[doc. web n. 9894184]

Provvedimento del 23 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 110 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 14 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione da parte del quotidiano Il Tirreno (edizione di XX del 17 gennaio 2022), nell’articolo “XX”, di dati identificativi che lo riguardano, nonché di altre informazioni, anche dettagliate e di carattere medico, sulla vicenda che lo ha visto coinvolto: una caduta in bicicletta avvenuta nel 2014, a causa di una buca, nel quale il reclamante si è rotto una spalla, e per la quale ha chiesto e ottenuto, mediante sentenza di primo grado del Tribunale civile di XX, un cospicuo risarcimento;

CONSIDERATO che l’interessato, in particolare, ha evidenziato:

che il predetto articolo, riferendosi al processo avviato per i fatti sopra descritti, oltre a riportare numerosi dettagli relativi alla vicenda, reca una serie di informazioni, anche di natura sensibile, contenute nella sentenza del Tribunale civile di XX; in particolare, come riporta l’articolo, il reclamante – che all’epoca dei fatti aveva 51 anni – ha subito, secondo il consulente tecnico d’ufficio, “un danno biologico, in termini di riduzione della precedente integrità psicofisica, pari all’11-12 per cento”, nella misura del 7 per cento da ascrivere al sinistro e per la residua parte al trattamento terapeutico incongruo prestato presso l’azienda ospedaliera;

di essere stato avvertito da un suo conoscente che il suo nome e i suoi dati personali erano stati pubblicati dalla testata Il Tirreno, ov’è altresì riportata una intervista del suo legale di fiducia, avv. XX (intervistato anche in altre pagine del medesimo quotidiano, in relazione ad un altro fatto di cronaca);

la violazione di una serie di disposizioni, tra le quali, in particolare, l’art. 5, paragrafo 1, lett. a), b), c) d), e) e l’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 nonché gli articoli 137 e seguenti del Codice;

VISTA la nota del 19 ottobre 2022 con la quale questa Autorità ha chiesto al Gruppo SAE S.p.A., quale editore de Il Tirreno, di fornire riscontro alle istanze della reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 7 novembre 2022, con la quale il titolare ha dichiarato:

- di essere venuto a conoscenza delle richieste del sig. XX solo dopo la notifica del reclamo in oggetto, non avendo ricevuto prima di tale circostanza alcuna richiesta di esercizio di diritti né dallo stesso reclamante, né dal suo precedente legale, né da quello attuale;

- di aver provveduto, a seguito delle istanze del reclamante, che ha invocato il diritto all’oblio in merito all’articolo giornalistico in esame, alla rimozione del contenuto in data 7 novembre 2022;

- di essersi limitato a riportare i contenuti dell’intervista, così come rilasciata dall’avv. XX, facendo affidamento sulle notizie riportate dall’avvocato che, in quanto legale, risultava fonte affidabile e ufficiale, e pertanto di aver operato in buona fede.

VISTA la nota del reclamante, pervenuta in data 14 novembre 2022, in replica alle osservazioni formulare dal Gruppo SAE S.p.A., nella quale rileva che la rimozione dei contenuti non fa venir meno la responsabilità per aver pubblicato e diffuso informazioni che violano i diritti del reclamante;

VISTA la nota di questa Autorità del 24 novembre 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5 del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 23 dicembre 2022, con cui il Gruppo SAE S.p.A. ha dichiarato che:

- il trattamento dei dati personali del reclamante risulta essere stato effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, riportando l’intervista del legale dell’interessato e quindi confidando in buona fede nella volontà di diffondere tali informazioni;

- tale trattamento risponde, inoltre, a una legittima finalità di cronaca giornalistica in quanto sussiste un interesse pubblico a conoscere la vicenda relativa alla risarcibilità di tali danni, a fronte di responsabilità accertate da parte degli enti e delle strutture sanitarie, e la vicenda in questione rappresenta un importante esempio e precedente per la collettività;

- non vi è alcuna restrizione, nel caso di specie, alla diffusione delle generalità dell’interessato, in quanto sono da considerarsi soggette al regime di segretezza-pubblicità in casi particolari regolamentati dalle disposizioni proprie dell’ordinamento processuale penale, alla luce delle quali l’interessato non risulta essere né un soggetto indagato, né un condannato, bensì la vittima di un incidente; infine, la pubblicazione dei suo dati non si ritiene possa essere stata fonte di rischi per la vittima, offrendo anzi la notizia una connotazione positiva a un evento originariamente negativo;

- per quanto riguarda la diffusione dei dati particolari relativi allo stato di salute, l’inabilità che ha colpito il reclamante è stata temporanea, per cui, alla data di pubblicazione dell’articolo, circa sette anni dopo l’incidente, la stessa si presume pienamente recuperata e la divulgazione di tale circostanza non è in grado di ledere la dignità dell’interessato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

- l’art. 137, comma 3, del Codice e gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto, in particolare quando tratta questioni relative allo stato di salute di una persona;

RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

RILEVATO che l’articolo in questione risulta in contrasto con tali previsioni, e in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione, in quanto pubblica i dati identificativi del reclamante, unitamente ad informazioni particolareggiate relative alle conseguenze occorse allo stato di salute dello stesso, nonché sull’entità del risarcimento del danno che gli è stato riconosciuto, con ciò fornendo dati eccedenti rispetto alla corretta informazione, che espongono la vicenda dell’interessato ad un’attenzione che va ben al di là della cerchia dei suoi conoscenti;

RILEVATA pertanto l’illiceità dell’articolo oggetto di reclamo, in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche − e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

PRESO ATTO delle misure poste in essere nel corso dell’istruttoria dal Gruppo SAE S.p.A. volte ad evitare l’ulteriore diffusione dei dati oggetto di reclamo dalla versione on line della testata;

RITENUTO ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, del Regolamento di dover:

- imporre al Gruppo SAE S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, il divieto del trattamento delle generalità del reclamante all’interno dell’articolo in oggetto;

- adottare un’ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti del Gruppo SAE S.p.A. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, da una parte:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento) tenuto conto della natura particolare dei dati trattati, idonei a rivelare lo stato di salute;   

b) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore;
e, dall’altra:

c) il titolare del trattamento ha dichiarato di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto ad un tema di particolare interesse pubblico e di non aver comunque ricevuto alcuna istanza di cancellazione o di opposizione al trattamento anteriormente al reclamo, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento;

d) il titolare si è attivato, sin dall’avvio dell’istruttoria, a garantire la non ripubblicazione dell’articolo in esame;

e) il soggetto interessato dalla vicenda oggetto di contestazione è solo il reclamante;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila euro/00);

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di Gruppo SAE S.p.A. il divieto di ulteriore trattamento, del nome e cognome del reclamante, nei termini sopra descritti, in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Gruppo SAE S.p.A., con sede in Viale Vittorio Alfieri 9 - 57124 XX (LI) Codice fiscale 01954630495, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a Gruppo SAE S.p.A, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Gruppo SAE S.p.A, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei