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Provvedimento del 13 aprile 2023 [9897854]

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[doc. web n. 9897854]

Provvedimento del 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 139 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 12 marzo 2021, con il quale XX, assistito dall’Avv. XX, ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ad alcuni articoli pubblicati da “Il Giornale di Vicenza” in data 25, 26 e 27 settembre 2020, relativi ad un fatto di cronaca (rapina) di cui il reclamante è stato vittima;

CONSIDERATO, in particolare che il reclamante ha eccepito l’acquisizione illecita di informazioni relative all’accaduto e alla sua persona, nonostante il diniego espresso al rilascio di interviste al giornalista che lo aveva contattato, nonché l’illecita pubblicazione di dati personali (nome, cognome professione, comune di residenza, la marca, il materiale e il valore dell’orologio del quale era stato derubato), in violazione del principio di essenzialità dell’informazione previsto dall’art.137, comma 3 del Codice e dalle Regole deontologiche, chiedendo al Garante «di avvertire ed ammonire formalmente i reclamati in merito al fatto che gli articoli pubblicati ...hanno violato le disposizioni vigenti in materia», nonché di ingiungere il divieto di ulteriore trattamento «sia nei quotidiani che nei siti internet delle testate»;

VISTA la nota del 18 febbraio 2022 (prot.11349) con cui l’Autorità ha chiesto ad Athesis S.p.A. – editore de “Il Giornale di Vicenza” e titolare del trattamento − di fornire osservazioni al reclamo;

VISTA la nota del 9 marzo 2022 con cui la Società ha fornito un riscontro rappresentando che:

- il giornalista da cui il reclamante afferma di essere stato contattato non è noto alla testata e non scrive per la stessa, inoltre il fatto che la telefonata sia pervenuta al reclamante prima della pubblicazione del primo articolo sta «a significare che i suoi dati erano già noti e che ben poco Il Giornale di Vicenza ha influito sulla vicenda»;

- il giornale ha riportato un fatto di interesse pubblico avente «caratteristiche particolari rispetto ad altre notizie di cronaca locale, non solo per il luogo in cui si è svolta (una località non particolarmente interessata da reati di questo tipo e a due passi dalla sede della Guardia di Finanza) e per il tragico epilogo della vicenda (in cui, per appropriarsi di un orologio Rolex, la rapinatrice ha perso la vita) ma anche perché il derubato non è il “solito vecchietto” debole e indifeso, che si rende conto troppo tardi delle reali intenzioni dei malviventi, ma una persona attiva e reattiva, oltre che nota, che ha immediatamente capito cosa stava succedendo, e si è difeso»;

- in tale quadro i dati personali del reclamante sono stati ritenuti essenziali, alla luce dei parametri indicati dall’art. 6 delle Regole deontologiche (originalità del fatto, la qualificazione dei protagonisti e le modalità in cui il fatto è avvenuto), considerato il ruolo del reclamante-vittima (noto professionista in ambito locale), la cui identificazione era utile per dimostrare che qualsiasi persona – non solo soggetti deboli e fragili − può essere colpita da simili azioni criminose;

- parimenti sono state ritenute essenziali e determinanti le informazioni relative all’oggetto della rapina e al valore della refurtiva, considerato anche l’epilogo infausto per la donna autrice della rapina, posto che «serve a far capire quanto valgono, per i malviventi, i rischi cui sottopongono sé stessi e le vittime. In generale, in tutte le notizie, che si occupano di reati contro il patrimonio, il valore del bene costituisce un dato essenziale, sia ai fini della comprensione dei fatti, sia ai fini della graduazione della pena»;

- la disciplina in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici non richiede necessariamente il consenso dell’interessato e comunque, nel caso di specie, non si presentava alcun elemento, in termini di rischi o di lesione della dignità personale, che portasse a sconsigliare la pubblicazione dei dati contestati;

VISTA la nota del 28 marzo 2022 con cui il reclamante, tramite il proprio legale, nell’eccepire di non aver ricevuto dalla Società il riscontro reso al Garante, ha rappresentato che in data 11 febbraio 2021 il “Giornale di Vicenza” ha pubblicato un altro articolo contenente i medesimi dati (seppur con alcune imprecisioni nel cognome e modificando il valore attribuito all’orologio);

VISTA la nota del 22 giugno 2022 con cui Athesis S.p.a., nel richiamare le proprie argomentazioni espresse nella citata nota del 9 marzo, ha evidenziato che l’articolo ulteriore indicato dal reclamante riporta una data anteriore a quella del reclamo.

VISTA la nota del 1° luglio 2022 con cui il reclamante ha replicato alle osservazioni della Società (inviategli da questo Ufficio in data 16 giugno 2022) obiettando che:

- i dati personali del reclamante non erano essenziali e potevano essere sostituiti da indicazioni più generiche (“noto assicuratore del XX”, “ingente valore” dell’orologio) ugualmente idonei a trasmettere il messaggio che la Società dichiara di aver voluto trasmettere;

- la Società non può affermare che non le risultavano esservi motivi che avrebbero potuto suggerire l’omissione dei dati personali contestati stante l’assenza di coinvolgimento del reclamante da parte della testata;

- «trattandosi di un quotidiano di cronaca locale, Il Giornale di Vicenza dovrebbe avere una particolare cautela ed una elevata sensibilità nel trattare i dati personali di soggetti che vivono nella medesima zona»;

- l’assunto in base al quale il giornalista non deve acquisire il consenso dell’interessato ai fini della diffusione dei suoi dati personali presuppone il rispetto di alcuni principi (l’acquisizione dei dati in modo lecito e corretto e la diffusione nei limiti dell’essenzialità dell’informazione) che nel caso di specie non sono stati rispettati;

- altri giornali hanno trattato il medesimo evento senza diffondere i dettagli diffusi da “Il Giornale di Vicenza” a riprova che i dati contestati non erano essenziali ai fini della completezza informativa;

VISTA la nota del 19 luglio 2022 con cui la Società ha replicato alle osservazioni del reclamante del 1° luglio ribadendo che:

- «la volontà del sig. XX, di mantenere riservati i suoi dati personali (benché non determinante) non poteva essere nota ai giornalisti de Il Giornale di Vicenza, che non sono gli autori della telefonata» che il reclamante sostiene di aver ricevuto; d’altra parte «il fatto di cronaca aveva già avuto ampia diffusione, al pari dei dati personali del sig. XX»;

- in merito alla contestata diffusione dei dati, i propri giornalisti hanno agito nell’esercizio del diritto di cronaca, rimettendosi alle determinazioni del Garante e chiedendo comunque l’archiviazione del reclamo;

VISTA la nota del 22 luglio 2022 con cui il reclamante, nell’eccepire che le predette repliche non erano state autorizzate dal Garante e che pertanto non avrebbero dovuto essere prese in considerazione, ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, la prima pubblicazione dei propri dati personali è avvenuta proprio ad opera de “Il Giornale di Vicenza”, posto che gli articoli apparsi nei giorni precedenti non contenevano riferimenti espliciti ad esso;

VISTA la nota dell’Ufficio del 9 agosto 2022 (prot. n.42860) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento;

- l’art. 85 del Regolamento e gli artt.136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero;

- l’art. 137, comma 1, del Codice che prevede che i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle Regole deontologiche;

- l’art. 137, comma 3, del Codice che prescrive che la diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del principio dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e in particolare gli artt. 5, 6 che individuano presupposti e limiti per il trattamento di dati personali in ambito giornalistico, in rapporto al richiamato principio di essenzialità dell’informazione;

- l’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

VISTA la nota del 5 settembre 2022 con cui la Athesis S.p.a.:

- ha ribadito le argomentazioni fornite con le precedenti note (9 marzo, 28 marzo e 22 giugno 2022), in ordine alla essenzialità dei dati pubblicati, considerando la notorietà del reclamante al livello locale, le circostanze in cui si sono svolti i fatti (essendosi radunate molte persone sul luogo dell’incidente, compreso il Sindaco di XX, ciò che ha dato ulteriore risalto al fatto), la natura e l’oggetto del reato (per «far capire quanto valgono, per i malviventi, i rischi cui sottopongono sé stessi e le vittime»)

- ha precisato che il giornalista ha tenuto in debito conto i criteri indicati dal Garante nell’applicazione del principio di essenzialità dell’informazione e d’altra parte «la valutazione della essenzialità dei dati personali non è di immediata e facile soluzione, ma richiede l’analisi di molteplici fattori; tale valutazione appartiene in buona misura alla sensibilità di chi è tenuto ad effettuarla; l’esito di tale valutazione non è immutabile nel tempo, ma varia in relazione al contesto, ai costumi sociali e agli avvenimenti esterni»; ciò posto, la Società si è attivata per garantire, da parte dei giornalisti che operano per le proprie testate, un’attenta ponderazione nella valutazione di tale parametro;

- ha evidenziato che dal momento in cui il reclamo è stato portato alla sua conoscenza (e cioè dal 18 febbraio 2022) nessun dato personale dell’interessato è stato più divulgato, né «alcun dato è reperibile sul web con i motori di ricerca generalisti o sul sito Il giornale di Vicenza.it, con l’utilizzo del motore di ricerca interno accessibile al pubblico indifferenziato degli utenti»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che gli articoli oggetto di doglianza costituiscono esercizio della professione giornalistica e rientra dunque nel quadro delle attività effettuate per tali finalità, ai sensi degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO in particolare che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che gli articoli riportano una vicenda di interesse pubblico – attinente ad azioni che ha avuto particolare risalto a livello locale, anche per la particolare dinamica dei fatti che ha portato ad un tragico epilogo (il decesso, durante la fuga, della donna autrice -insieme al marito- dell’illecito);

RITENUTO tuttavia che, nel quadro informativo generale, l’esplicitazione dei dati identificativi del reclamante (nome e cognome), non costituisca un elemento necessario in rapporto alla finalità informativa perseguita, potendosi ricorrere, nella narrazione, a soluzioni più in linea con le disposizioni a tutela della sfera privata della persona (ad es. il ricorso ad un nome di fantasia), ciò, considerati anche i rischi che l’identificazione comporta in relazione alla possibile ripetizione di reati analoghi nei suoi confronti;

CONSIDERATO che il Garante, sin dai suoi primi provvedimenti ha affermato che il principio di essenzialità dell’informazione deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (provv. 11 luglio 202, doc. web 1065802; documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti, doc. web n. 1007634; provv. 5 giugno 2008 - doc. web n. 1527037) e tale orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza (Cass. Civ., I sez, Ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4690, Cass. Civ. III sez., 4 aprile 2019, n.940);

CONSIDERATO ancora che i dati idonei a rivelare l’identità di persone offese dal reato ricevono espressa tutela nell’ambito delle disposizioni che disciplinano i procedimenti penali (cfr. art. 114, comma c.p.p.; si veda anche art. 8 Racc. del Consiglio d´Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003 - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali);

RITENUTO pertanto che il trattamento descritto configuri una violazione dei citati artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, del Codice, 6, comma 1 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Athesis Sp.a. riguardo alle misure adottate volte ad escludere l’ulteriore diffusione dei dati personali del reclamante;

RITENUTO, ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento di dover accogliere il reclamo nei termini sopra descritti e, in ragione delle violazioni riscontrate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), di dover disporre nei confronti di Athesis Sp.a. il divieto di ulteriore diffusione - anche on-line, ivi compreso l’archivio storico - del nome e cognome del reclamante nel contesto di cronaca sopra descritto, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO d’altra parte che:

- il titolare del trattamento ha dichiarato di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e non ha precedenti in termini di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

- ha mostrato cooperazione nel corso del procedimento, attivandosi per limitare gli effetti del trattamento lamentato;

- la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover ammonire Athesis S.p.a. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico sopra richiamate;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

a)  ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di Athesis S.p.a. il divieto di ulteriore diffusione - anche on-line, ivi compreso l’archivio storico - del nome e cognome del reclamante nel contesto di cronaca sopra descritto, in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, del Codice e l’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche, nonché con i principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento, restando salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, dispone nei confronti del medesimo titolare la misura dell’ammonimento per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Athesis S.p.a . in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei