g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 aprile 2023 [9916702]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9916702]

Provvedimento del 27 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 176 del 27 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 13 febbraio 2023 dal sig. XX, attualmente magistrato XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 20 Url rinvianti ad articoli di stampa e a registrazioni (contenute nel sito Internet di radio radicale) di sedute del  Consiglio Superiore della Magistratura, diffusi tra il 1999 e il 2004 aventi ad oggetto un procedimento disciplinare condotto nei confronti del reclamante per aver violato i propri doveri di diligenza e operosità, conclusosi con un non luogo a procedere;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

si tratta di un procedimento disciplinare risalente, conclusosi senza l’adozione di alcuna sanzione, e che non riveste più interesse pubblico, ma è ancora oggi fonte di disagio per lo stesso;

la persistente diffusione di tali dati risulta in violazione dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento e dei principi da esso affermati, e in particolare: del principio di minimizzazione dei dati, il quale richiede che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario rispetto alle finalità del trattamento; del principio dell’esattezza, secondo cui i dati devono essere sempre esatti e aggiornati; del principio della limitazione della conservazione, il quale impone che i dati vengano conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato fatto il trattamento;

VISTA la nota del 16 febbraio 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota dell’8 marzo 2023, con la quale Google ha rappresentato:

relativamente al seguente Url “https://...”, di non potere aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto la relativa pagina web non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

relativamente agli Url indicati nella propria memoria di risposta con i numeri da 1 a 19, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, sulla base delle seguenti motivazioni:

- i contenuti cui indirizzano gli Url hanno ad oggetto un procedimento disciplinare condotto dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del reclamante per avere violato i propri doveri di diligenza e operosità;

- il ruolo pubblico coperto del reclamante, in quanto magistrato XX (cfr. pag. 13 delle Linee Guida del WP29 adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, Causa C-131/12, (di seguito Linee Guida) in base alle quali “vi è un argomento a favore del diritto del pubblico a ricercare le informazioni rilevanti rispetto al loro ruolo e alle attività pubbliche”);

- l’esattezza dei contenuti a cui rinviano gli Url oggetto di reclamo;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO, in merito all’istanza di rimozione dell’Url “https://...”, che lo stesso non risulta visibile in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri da 1 a 19, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che gli Url in questione corrispondono a notizie di stampa e a registrazioni di sedute del Consiglio Superiore della Magistratura (reperibili queste ultime esclusivamente nel sito di radio radicale) ricomprese tra il 1999 e il 2004, relative ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti del reclamante, e che si è concluso il XX, con una sentenza di non luogo a procedere per tardività nella promozione dell’azione disciplinare;

RILEVATO che le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. XX, hanno respinto il ricorso proposto dal XX nei confronti della suddetta sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;

RITENUTO pertanto che non sussiste più alcun interesse pubblico all’associazione di tali notizie e registrazioni al nome del reclamante in quanto i contenuti cui indirizzano gli Url in questione hanno ad oggetto un procedimento disciplinare conclusosi, con sentenza definitiva, oltre due decenni or sono e, peraltro, gli stessi non risultano aggiornati agli esiti del procedimento disciplinare;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati Url e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente all’Url “https:/...”, e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri da 1 a 19 e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei