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Parere al Ministero della giustizia su due schemi di decreti concernenti il riconoscimento di crediti d'imposta nei procedimenti di mediazione - 22 giugno 2023 [9917836]

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[doc. web n. 9917836]

Parere al Ministero della giustizia su due schemi di decreti concernenti il riconoscimento di crediti d'imposta nei procedimenti di mediazione - 22 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 257 del 22 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cfr. art. 7), che, tra le altre cose, ha previsto, mediante l’introduzione degli artt. da 15-bis a 15-undecies, specifiche disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale;

VISTO il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, anch’esso modificato ad opera del d.lgs. 149/2022 (cfr. art. 9), che, tra le altre cose, per effetto dell’introduzione degli artt. da 11-bis a 11-undecies, ha apportato disposizioni analoghe a quelle summenzionate con riferimento alla procedura di negoziazione assistita;

VISTI, in particolare, l’art. 15-octies del d.lgs. 28/2010 (con riferimento alla mediazione) e l’art. 11-octies del d.l. 132/2014 (con riferimento alla negoziazione assistita), i quali prevedono, similmente, che, “Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, […] sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità”;

VISTO, inoltre, l’art. 20 del d.lgs. 28/2010, anch’esso modificato dall’art. 7 del d.lgs. 149/2022 in relazione al credito d'imposta da riconoscersi in favore sia delle parti che degli organismi di mediazione, il quale, al comma 5, prevede che, “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, […] sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati”;

VISTO, altresì, l’art. 21-bis del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, che, anche con riferimento alla procedura di negoziazione assistita, prevede incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta, e il cui comma 2 dispone che “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, […] sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa”;

VISTE le note inviate in data 18 maggio 2023 e, a seguito delle interlocuzioni intrattenute con l’Ufficio del Garante, in data 12 giugno 2023, con cui sono stati trasmessi all’Autorità, ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza, due schemi di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – attuativi “degli obiettivi PNRR relativi alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie al 30.6.2023”– recanti, rispettivamente:

a) “Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 e 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 163”, ai sensi dell’art. 15-octies del d.lgs. 28/2010 e dell’art. 11-octies del d.l. 132/2014;

b) “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.lgs. 28/2010 e dell’art. 21-bis, comma 2, del d.l. 83/2015;

RILEVATO che lo schema di decreto di cui alla sopra citata lett. a), concernente i casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, stabilisce, in particolare:

- le modalità di accesso, da parte dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla piattaforma dedicata per la presentazione della richiesta di riconoscimento del credito d’imposta o del pagamento (art. 3);

- l’individuazione delle tipologie di dati, anche personali, raccolti in sede di presentazione dell’istanza di conferma all’ammissione anticipata (art. 5);

- le verifiche effettuate, rispettivamente, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e del Ministero della giustizia, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (artt. 6 e 7);

- i flussi di dati tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate (art. 11);

- il trattamento dei dati a fini statistici per il monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 149/2022 (art. 14);

- disposizioni sui trattamenti dei dati personali (art. 15);

RILEVATO, inoltre, che lo schema di decreto di cui alla sopra citata lett. b), concernente l’attribuzione del credito d’imposta nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, stabilisce, in particolare:

- le modalità di accesso alla piattaforma dedicata per la presentazione della richiesta di riconoscimento del credito d’imposta e di effettuazione delle conseguenti comunicazioni (art. 3);

- l’individuazione delle tipologie di dati, anche personali, raccolti in sede di richiesta di attribuzione del credito d’imposta, con riferimento sia al procedimento di mediazione che alla procedura di negoziazione assistita (artt. 3-7, 9 e 10);

- le verifiche effettuate dal Ministero della giustizia ai fini della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito, con riferimento sia al procedimento di mediazione che alla procedura di negoziazione assistita (artt. 8 e 11);

- i flussi di dati tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate (art. 14);

- il trattamento dei dati a fini statistici per il monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 149/2022 (art. 16), e dei casi di mediazione demandata dal giudice, ai sensi dell’art. 5-quinquies d.lgs. 28/2020 (art. 17);

- disposizioni sui trattamenti dei dati personali (art. 18);

CONSIDERATO che i menzionati schemi, esaminati congiuntamente in ragione delle analoghe previsioni ivi contenute nonché del medesimo settore di insistenza, tengono conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse durante l’attività istruttoria al fine di rendere conformi, in ossequio al principio di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, e che tali indicazioni hanno riguardato, in particolare:

- l’individuazione dei soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali, e dei relativi ruoli, in relazione alle attività di competenza di ciascuno, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento;

- modalità adeguate per rendere correttamente le informazioni agli interessati, nel rispetto del principio di trasparenza e dei relativi obblighi informativi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento;

- l’individuazione dei dati personali acquisiti in sede di presentazione dell’istanza di accesso ai predetti benefici, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento;

- i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dei controlli sul possesso dei requisiti necessari per accedere ai benefici fiscali nell’ambito di quanto previsto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento;

- il rispetto del principio di integrità e riservatezza e gli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento nell’ambito delle trasmissioni di dati personali tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate;

- la disciplina dei trattamenti di dati personali per fini statistici, con particolare riferimento al trattamento delle informazioni concernenti le materie oggetto di mediazione e ai relativi tempi di conservazione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b), c) ed e), nonché di quanto previsto dalla normativa di settore (cfr. art. 89 del medesimo Regolamento, artt. 104 e ss. del Codice e relative regole deontologiche, d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322);

- l’individuazione dei tempi di conservazione dei dati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento;

- l’adozione di misure necessarie a garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, mitigando i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, anche in relazione all’eventuale trattamento dei dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento effettuato a fini statistici, da definirsi nell’ambito di un apposito disciplinare tecnico, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sui due schemi di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recanti, rispettivamente:

a) “Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 e 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 163”, ai sensi dell’art. 15-octies del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dell’art. 11-octies del d.l. 12 settembre 2014, n. 132;

b) “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dell’art. 21-bis, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

Roma, 22 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi