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Provvedimento del 6 luglio 2023 [9920510]

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[doc. web n. 9920510]

Provvedimento del 6 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 296 del 6 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 3 agosto 2022 dall’avv. XX, per conto del sig. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 5 Url rinvianti ad articoli di stampa diffusi nel 2014 aventi ad oggetto la notizia dell’arresto del reclamante in flagranza di reato, per truffa ed estorsione, avendo sottratto mille euro tramite diversi account falsi creati appositamente sulla piattaforma Facebook, nonché per tentata corruzione, avendo tentato di corrompere il personale di polizia che stava procedendo all’arresto;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

si tratta di una vicenda risalente al 2014, in relazione alla quale egli ha espiato la pena inflittagli e che non riveste più interesse pubblico, ma è ancora oggi fonte di disagio per lo stesso, dal momento che si è più volte visto negare l’instaurazione di rapporti bancari appartenenti alla categoria “banche etiche” e la concessione in locazione di immobili sulla base degli articoli richiamati dagli Url elencati attraverso il motore di ricerca di Google;

si tratta di informazioni che non attengono alla sua attività professionale e che si ripercuotono ingiustificatamente sulla sua vita privata;

VISTA la nota del 30 novembre 2022, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 21 dicembre 2022, con la quale Google ha rappresentato:

relativamente ai tre Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta con i numeri da 1 a 3, di non potere aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto le relative pagina web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

relativamente agli Url indicati nel terzo elenco della propria memoria di risposta con i numeri 1 e 2, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, sulla base delle seguenti motivazioni:

o il reclamante non ha fornito né in sede di interpello preventivo né in sede di reclamo alcuna prova in merito alla conclusione della sua vicenda giudiziaria, per cui, in assenza di una prova documentale in merito, Google non è in grado di procedere a un corretto bilanciamento degli interessi in gioco;

o appare esservi un interesse generale alla reperibilità delle notizie riportate, che hanno natura giornalistica e riferiscono di gravi condotte criminose poste in essere dall’interessato; a tal proposito, le linee Guida WP29 WP29 adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, Causa C-131/12 (di seguito “Linee Guida 2014”) hanno chiarito che “le autorità di protezione dei dati tendono a vedere con favore la deindicizzazione di risultati concernenti reati relativamente minori commessi in periodi molto risalenti; viceversa, sarà meno probabile che valutino con favore la deindicizzazione di risultati relativi a reati più gravi e commessi in epoca più recente”; lo stesso Garante avrebbe inoltre ribadito, con vari precedenti provvedimenti, che devono considerarsi recenti e di pubblico interesse notizie risalenti a "meno di dieci anni fa" (riportando a titolo di esempio, i provvedimenti n. 32 del 27 gennaio 2021; n. 210 del 29 ottobre 2020; n. 472 del 9 novembre 2017) e, nel caso di specie, si legge nel reclamo che l’arresto dell’interessato è avvenuto meno di dieci anni fa, ovvero nel 2014;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2023 con la quale il reclamante, su richiesta dell’Autorità, ha comunicato elementi ulteriori in merito all’esito del procedimento giudiziario nel quale è stato coinvolto e al quale si fa riferimento negli articoli oggetto di richiesta di deindicizzazione, e in particolare ha trasmesso l’ordinanza di scarcerazione anticipata della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di XX del 30 aprile 2020;

VISTA la nota del 23 febbraio 2023, con la quale Google ha rappresentato che, a seguito della valutazione dell’ulteriore documentazione, ha deciso di confermare la sua precedente decisione e non prendere provvedimenti rispetto agli Url segnalati, in quanto dalla documentazione fornita emerge che il reclamante è stato condannato a tre anni di reclusione nel 2015 ed ha espiato la pena solo nel 2020. Pertanto l’interesse generale alla reperibilità delle notizie contenute negli Url contestati risulta confermato dalla gravità delle condotte criminose poste in essere dall’interessato e dalla recente conclusione della vicenda giudiziaria a suo carico;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta con i numeri da 1 a 3, che gli stessi non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante (in alcuni casi neppure presente nelle notizie in questione) e ritenuto pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel terzo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri da 1 e 2, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida del 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che gli Url in questione rinviano a notizie di stampa del 2014 riguardanti l’arresto del reclamante per i reati di truffa, estorsione e tentata corruzione, con riferimento ai quali è stato condannato alla reclusione, espiando la pena nel maggio 2020;

RITENUTO pertanto che la persistente associazione di tali notizie al nome del reclamante, senza dare conto dell’espiazione della pena, comporta un pregiudizio sulla vita e sull’attività professionale del reclamante, senza che ciò sia giustificato da ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli Url sopra elencati e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente ai tre Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta con i numeri da 1 a 3; e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli Url indicati nel terzo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 1 e 2 e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei