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Provvedimento del 6 luglio 2023 [9925450

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[doc. web n. 9925450]

Provvedimento del 6 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 336 del 6 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 26 maggio 2022 pervenuto il successivo 3 giugno con il quale i sigg.ri XX e XX, rappresentati e difesi dall’avv. XX e dal prof. avv. XX hanno lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, da parte della sig.ra XX tramite i propri profili social, di immagini ad essi relative riprese con il cellulare e postate on-line senza il loro consenso.

CONSIDERATO che nel chiedere, in particolare, di ingiungere alla resistente il soddisfacimento della richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 del Regolamento, nonché di imporre “il divieto del trattamento e l’integrale cancellazione dei dati/immagini” contenute nel filmato e l’obbligo di avviso di cui all’art. 17, par 2, del Regolamento, i reclamanti hanno rappresentato:

- di essere stati oggetto dell’attenzione della sig.ra XX il 14 aprile 2022, durante le operazioni di imbarco all’aeroporto di XX e durante il volo della XX per XX sino al momento dell’atterraggio, come emerso dalla story che la stessa avrebbe poi pubblicato sul proprio profilo Instagram;

- in particolare durante le operazioni precedenti lo sbarco, la signora XX, posizionata qualche fila dietro di loro, si sarebbe rivolta alla sig.ra XX chiedendole – a voce alta e con tono di rimprovero – di indossare la mascherina, della quale la stessa era sprovvista a causa di un’accertata patologia respiratoria;

- l’episodio degenerava in un alterco che sarebbe stato ripreso dalla sig.ra XX senza darne evidenza ai reclamanti, i quali ne venivano a conoscenza solo al loro rientro in Italia il successivo 20 aprile, a seguito delle numerose notifiche pervenute da persone che, avendo visto il video sui social media con le riprese in primo piano dei loro volti agevolmente riconoscibili, chiedevano spiegazioni dell’accaduto;

- il video, accompagnato da un “racconto totalmente falso e montato sotto forma di narrazione”, era stato difatti postato – in assenza di ogni consenso da parte degli interessati – sui profili Twitter ed Instagram della sig.ra XX e, successivamente, oggetto di numerosissime visualizzazioni e commenti, oltre che di riproduzione su YouTube e in altri siti on-line, anche di mezzi di informazione;

- la diffusione ampia e reiterata delle immagini, corredate anche da commenti in termini offensivi, determinava “un clima di aggressione scritta e verbale“ nei loro confronti non solo sui social, ma anche nella vita quotidiana e sul luogo di lavoro;

- nonostante la richiesta di rimozione, avanzata nei confronti della sig.ra XX con raccomandata del 17 maggio 2022, regolarmente ricevuta, il video ha continuato a permanere on line;

- l’evidenza, alla luce di tali fatti, della violazione dell’art. 6, par. 1 del Regolamento 2016/679, stante la diffusione delle immagini, in assenza di una qualsivoglia base giuridica alternativa alla mancanza di consenso da parte degli interessati;

VISTA la nota del 3 agosto 2022 con la quale, in risposta alla richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio il precedente 13 luglio, nel richiedere il rigetto del reclamo la sig.ra XX, rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha evidenziato:

-  in primo luogo di essere una giornalista regolarmente iscritta all’Ordine dei giornalisti di XX dal XX e di utilizzare i canali social per la propria attività come prassi consolidata tra i giornalisti;

- di aver documentato durante il periodo pandemico “i c.d. movimenti “No vax” e “No green pass”;

- il video oggetto di doglianza non è “falso e montato ad arte” come rappresentato, ma riporta il reale accadimento dei fatti circa l’uso scorretto, ovvero la mancanza della mascherina al momento dello sbarco, in particolare da parte della reclamante, come peraltro raccontato nel report e attestato dai filmati e fotografie ulteriormente prodotti, dai quali risulta visibile come anche il sig. XX, durante il viaggio, avesse la “mascherina sotto il naso o sotto la bocca”;

- il filmato oggetto di doglianza non è stato girato ad insaputa dei reclamanti “atteso il fatto che l’inquadratura è chiaramente effettuata sopra i sedili dei passeggeri e i due guardano dritto in camera”;

- i fatti indicati nel reclamo si riferiscono alla data del 14 aprile 2022 in cui sussisteva ancora l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione durante i voli aerei, obbligo decaduto solo in data 16 maggio 2022;

- la sig.ra XX è una nota ed attiva influencer, titolare di un profilo Instagram che vanta oltre 45.000 follower ed è stata definita dalla stampa locale, come documentato, “XX”;

- entrambi i reclamanti gestiscono un noto locale in provincia di XX, denominato “XX” e chiuso “per ben due volte nel giro di pochi mesi proprio per inosservanza delle norme Covid’”, come attestato da diversi articoli di giornale ancora presenti on line, che davano conto dei controlli di pubblica sicurezza effettuati all’interno e all’esterno del locale nel 2021;

- i reclamanti hanno immediatamente pubblicato sui relativi profili social (l’una su Instagram e l’altro su Facebook) un post identico nei contenuti, corredato da frasi ingiuriose nei suoi confronti, in cui “così facendo hanno essi stessi permesso, la loro identificazione”, atteso che nelle stories erano invece indicati solo come “il tizio” e “lei”;

- a seguito di tale circostanza, la resistente “è stata per giorni vessata da insulti e minacce su tutti i canali social a lei intestati”;

- i reclamanti hanno anche ringraziato per la visibilità ottenuta a seguito dell’episodio, ‘aumentando l’engagement e la diffusione del proprio post mediante “tag’” di alcuni profili social tra i più seguiti in Italia;

- il video pubblicato su Instagram è stato ‘rimosso di default dopo 24 ore in quanto “Storia” di Instagram’;

- il video integrale comprova che i fatti sono stati pubblicati come effettivamente svoltisi e la diffusione delle immagini effettuata “solo a fini informativi”, per documentare l’inosservanza delle norme in vigore per il contenimento della pandemia;

- la condotta della resistente ha trovato quindi giustificazione nelle deroghe previste dall’art. 85 del citato Regolamento europeo con riguardo all’esercizio dell’attività giornalistica e nell’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, stante il “rilevante interesse pubblico o sociale” della divulgazione della notizia, le modalità con cui si sono svolti i fatti (la reclamante rifiutava di indossare la mascherina nonostante la normativa in vigore) e la qualificazione dei protagonisti;

- la normativa di riferimento si applica, peraltro, “anche a tutti coloro che pubblicano, regolarmente, articoli in rete (ad esempio, un blogger)”, come la stessa Autorità ha avuto modo di precisare;

VISTA la successiva memoria di replica dei reclamanti del 31 agosto 2022 con la quale hanno evidenziato:

- l’inconferenza, rispetto all’oggetto del reclamo, della disamina sull’attività XX svolta dagli stessi, come pure della loro asserita notorietà in ragione della titolarità di un locale e del richiamo ad un articolo di cronaca locale, relativo alla sig.ra XX risalente al 2011 e ad un profilo social molto seguito;

- la circostanza che i due estratti di articoli di stampa sui controlli effettuati presso il locale dei reclamanti hanno riguardato comportamenti di soggetti terzi “completamente estranei alla presente vicenda”;

- il fatto che gli spezzoni di filmato prodotti dalla resistente riportano, durante un volo durato tre ore, solo per pochi secondi uno dei reclamanti con la mascherina indossata in modo parziale;

- la circostanza che proprio la produzione di altri due video tenda a rafforzare la tesi dei reclamanti di essere stati ripresi a loro insaputa;

- l’ulteriore circostanza che i reclamanti erano sconosciuti alla stessa XX e, quindi, per sua stessa ammissione, ripresi nella loro veste di meri passeggeri di un volo di linea, senza essere contraddistinti da alcuna notorietà o elemento distintivo, salvo quello legato al mancato o scorretto utilizzo della mascherina;

- la persistente disponibilità da parte della resistente del video postato, dei due successivamente prodotti e di eventuali altri, nonché il fatto che quello oggetto di reclamo è ancora ampiamente diffuso in rete;

- la circostanza che l’invocata scriminante di cui all’art. 85 del Regolamento europeo non trova applicazione nel caso in esame, proprio in considerazione dell’art. 6 delle citate Regole deontologiche, in quanto “manca completamente “la notizia” dal punto di vista sia soggettivo (in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto) sia soggettivo (nonché della qualificazione dei protagonisti)”;

- la circostanza che un passeggero provvisto di un certificato medico attestante una patologia respiratoria non indossi la mascherina al momento in cui scende da un aereo non è certamente “una notizia di rilevante interesse pubblico o sociale” e i reclamanti non rientrano nella definizione di persone note o che esercitano funzioni pubbliche, essendo sconosciute persino alla sig.ra XX che le ha riprese;

- infine la circostanza che, se quest’ultima avesse voluto svolgere un’attività giornalistica atta a documentare i comportamenti dei passeggeri in ordine al rispetto delle normative vigenti, avrebbe dovuto verificare i motivi per cui la mascherina non era stata indossata e comunque “schermare i visi delle persone riprese in modo da non renderle riconoscibili”, stante anche il rispetto del principio di essenzialità della notizia rispetto alla diffusione di immagini in cui si evinca l’identità dell’interessato;

- la sussistenza, in ragione di ciò, della lamentata violazione dell’art. 6 del Regolamento e la fondatezza del reclamo;

VISTA la nota dell’Ufficio dell’11 gennaio 2023, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato alla sig.ra XX, titolare del trattamento lamentato con l’atto di reclamo, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5, par. 1 del Regolamento e, in particolare, i principi di “liceità e correttezza” (lett. a) e di “di adeguatezza, pertinenza e limitazione dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (lett. c);

- l’art. 137, comma 3, del Codice, e l’art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” con riguardo al principio di” essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- l’art. 2 delle menzionate Regole deontologiche che prevede anche che il giornalista quando raccoglie notizie nell’ambito del trattamento dei dati personali debba rendere note “la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artefici o pressioni indebite”;

- l’art. 12 del citato Regolamento, con riguardo all’obbligo del titolare del trattamento di fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 dello stesso, “senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta (…)”, salvo gli specifici motivi di proroga;

VISTA la memoria difensiva del 1° febbraio 2023 con la quale la sig.ra XX nel ribadire la propria posizione e formulare richiesta di audizione, ha evidenziato che:

- la sig,ra XX “non possa non ritenersi personaggio noto” posto che ha un profilo Instagram pubblico, (chiuso alla visione del pubblico dopo l’avvio del presente procedimento), con quasi 50 mila follower;

- la stessa deve considerarsi una influencer di medio livello che concede interviste ai media quale “XX” ed in un articolo reperibile on line è descritta come XX”;

- entrambi i reclamanti sono personaggi noti e hanno cercato “in tutti i modi di aumentare la propria visibilità e il proprio “engagement” taggando nei propri post due dei profili italiani con più follower”, ovvero quelli di XX e della XX;

- la stessa sig, ra XX ha ringraziato, con un post ora non più visibile, la sig.ra XX per la visibilità ottenuta;

- il sig. XX è un XX proprietario dell’ “XX” e del XX (attualmente in serie A) e ha anch’egli “un profilo social Facebook aperto (ora con impostazioni di privacv stringenti) che ha raggiunto il numero massimo di contatti disponibili (5000)”;

- entrambi i reclamanti gestiscono il menzionato locale con un nutrito numero di seguaci sui social media (22.400 follower);

- il post oggetto di contestazione è stato pubblicato il 20 aprile 2022 mentre le immagini sono state effettuate in data 14 aprile 2022;

- la sig.ra XX “dopo aver approfondito la storia personale dei due soggetti che aveva incontrato in aereo (…) e potuto constatare che gli stessi fossero già stati “alla ribalta della cronaca” (…) per fatti analoghi a quelli occorsi (…) a bordo dell’aeromobile, decideva di pubblicare il video”;

- detta pubblicazione è avvenuta non con l’intento di lederne la sfera giuridica, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, tenuto conto dell’originalità del fatto e della necessità di documentare il comportamento dei reclamanti rispetto alla normativa Covid-19;

- le notizie fornite hanno strettamente rilievo con il ruolo dei reclamanti e la loro vita pubblica di XX già segnalati dalla stampa nazionale per vicende simili;

- della prescrizione circa l’esonero dall’obbligo di portare la mascherina in relazione alla patologia respiratoria della reclamante, non vi è traccia nel certificato medico prodotto, laddove, invece, per chi soffre d’asma l’uso della mascherina è fortemente raccomandato dalla scienza medica;

- non risponde al vero che i reclamanti non fossero coscienti di essere ripresi, in quanto loro stessi hanno ammesso nel post identico pubblicato sui loro profili social di aver osservato attentamente la resistente indicando anche cosa avesse mangiato, nonostante fosse seduta dietro di loro;

- nessun riferimento al nome dei due reclamanti è mai stato fatto con la pubblicazione del reportage, sono stati invece questi ultimi “a identificarsi compiutamente” pubblicando, in pari data, sui propri profili social (con nessuna limitazione privacy) il video in oggetto, corredato dai “tag di due notissimi profili e persino della sottoscritta”;

- la richiesta avversaria appare un tentativo di censura dell’attività giornalistica  confermata anche dal fatto che il video è stato ripreso da altre testate di informazione e che rappresentava una notizia degna di nota;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 7 marzo 2023 nel corso della quale la  sig.ra XX, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria già depositata, ha inteso precisare che :

- “i profili dei reclamanti sono tornati ad essere pubblici e ciò costituisce un dato di rilievo che, unitamente ad altri fattori, permette di attribuire alla reclamante, Sig.ra XX, la qualifica di influencer di medio livello” e conferma che si tratti di una persona nota “anche sulla base di quanto prevede il Codice dei giornalisti”;

- di essere una giornalista e di aver agito in tale veste avendo sempre affrontato temi  come quelli legati alla pandemia, “tanto che la notizia in oggetto è stata ripresa anche da altri siti e testate giornalistiche on line” che non hanno mai  reso identificabili gli interessati;

- la storia pubblicata su Instagram non era più presente al momento della ricezione della richiesta dei reclamanti, mentre il video “(…) era già stato condiviso dagli stessi” rendendoli identificabili, “tenuto conto che da parte sua non vi era stata alcuna identificazione”;

- “i reclamanti non solo l’avevano riconosciuta, ma erano ben consapevoli di essere filmati in quanto il loro sguardo era diretto verso la camera del telefonino e, pur essendone consapevoli, non hanno mai chiesto di interrompere le riprese”;

- “anche il mancato riscontro all’interpello rivoltole dai reclamanti (…) trova fondamento nel bilanciamento che deve operarsi tra privacy e esercizio della attività giornalistica”;

- in tal senso la “richiesta di cancellazione avanzata dai reclamanti di tutti i video contenuti nei device della resistente non è stata ritenuta coerente con l’attività giornalistica svolta tenuto conto delle deroghe ai principi in materia di protezione dei dati personali previste dall’art. 85 del GDPR”;

CONSIDERATO, quanto infine asserito in merito alla “disponibilità della Dott.ssa XX a dar seguito ad una richiesta di limitazione del trattamento, rilevando tuttavia che l’eventuale adozione di tale misura assumerebbe il senso di una censura a senso unico tenuto conto del fatto che il video resterebbe pubblicato, come in effetti è, nel profilo dei reclamanti” ed alla “necessità di non censurare l’attività giornalistica” nel bilanciamento degli interessi in gioco;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la normativa applicabile al caso di specie ed in particolare:

- l’art. 5, par. 1 lett.a) e c) del Regolamento con riguardo ai principi generali di liceità e correttezza, nonché di adeguatezza, pertinenza e limitazione dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- l’art. 137, comma 3 del Codice che prevede che la diffusione dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero deve avvenire nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del principio dell’”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- l’art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” che individua i presupposti e i limiti per il trattamento di dati personali in ambito giornalistico, in rapporto al richiamato principio di “essenzialità dell’informazione”;

- l’art. 2 di dette Regole che prevede che il giornalista quando raccoglie notizie nell’ambito del trattamento dei dati personali debba rendere note “la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artefici o pressioni indebite”.

- l’art. 12 del citato Regolamento che impone al titolare del trattamento di fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento stesso “senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”, salvo gli specifici motivi di proroga;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

CONSIDERATO che sui profili social della sig.ra XX sono state diffuse le immagini dei reclamanti, successivamente riprese anche da diversi siti on-line, raccolte attraverso la telecamera di un telefono cellulare durante un volo di linea;

RITENUTO che, nel riportare gli accadimenti descritti, dette immagini non potevano considerarsi un elemento essenziale per le finalità informative perseguite e che avrebbero potuto essere diffuse con l’ausilio di misure volte ad evitare l’identificabilità dei reclamanti, considerato, peraltro, che, come asserito dalla stessa sig.ra XX ed emerso dalla narrazione della vicenda, non vi era stata alcuna identificazione degli stessi, qualificati con termini (quali “il tizio” e “lei” ) volti ad indicare persone indeterminate;

VALUTATO, inoltre, che, a fronte della diversa prospettazione dei fatti fornita dalla parti, la documentazione presente in atti ed in particolare il filmato oggetto di contestazione non fornisce evidenza incontrovertibile della circostanza che i reclamanti fossero consapevoli di essere ripresi dalla telecamera del cellulare della sig.ra XX, né tanto meno, pur potendosi assumere che gli stessi l’avessero riconosciuta, che quest’ultima avesse reso evidenti sia il proprio ruolo di giornalista che le finalità della raccolta delle immagini;

CONSIDERATO che non risulta esservi stato alcun riscontro alle richieste, preliminarmente formulate dai reclamanti ai sensi degli artt. 17 e 21 del Regolamento, nei confronti della sig.ra XX e che tale circostanza non può trovare giustificazione nell’asserito bilanciamento tra privacy ed esercizio dell’attività giornalistica, a fronte dell’obbligo del titolare del trattamento di rispondere alle istanze degli interessati nel legittimo esercizio dei loro diritti, anche eventualmente nei termini di un diniego operante sulla base del predetto bilanciamento;

RITENUTO pertanto di dover disporre nei confronti della sig.ra XX ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento del video oggetto del reclamo e di altri analoghi eventualmente in possesso, eccettuata la mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett.e) del Regolamento;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione delle violazioni sopra riscontrate, debba essere adottata nei confronti della sig.ra XX una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7 , del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166 , comma 2 del Codice e 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la lesività, per la riservatezza degli interessati, della condotta che ha comportato la diffusione delle immagini ad essi relative, senza l’adozione di opportuni accorgimenti per evitarne l’identificabilità (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento);

b) le finalità perseguite dal titolare riconducibili più che all’esercizio del diritto di cronaca e di libertà di informazione per documentare i comportamenti dei passeggeri con riguardo al rispetto delle normative vigenti nel periodo pandemico, ad un interesse personale del titolare stesso (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento);

e quali circostanze attenuanti:

a) la carenza di elementi volti a comprovare l’impatto negativo sulla vita privata degli interessati, tenuto conto che gli stessi hanno contribuito a facilitare la diffusione del video attraverso la ripubblicazione nei loro profili social, unitamente a post contenenti commenti sull’accaduto (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento);

b) la circostanza che il video pubblicato su Instagram, in quanto “Storia” di Instagram’, è stato rimosso di default dopo 24 ore (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento);

c) la manifestata disponibilità del titolare “a dar seguito ad una richiesta di limitazione del trattamento” (cfr. art. 83, par. 2, lett.f) del Regolamento);

d) l’assenza di precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo titolare (cfr. art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento);

e) le condizioni economiche e professionali del contravventore (art. 83, par 2, lett. k), tenuto conto che la sig.ra XX svolge la propria attività prevalentemente da sola;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, tenute in debito conto le diverse circostanze attenuanti emerse, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila), pari allo 0,01% del massimo edittale, nei confronti della sig.ra XX ;

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine e alle violazioni e alle misure adottate nel caso d specie in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57, par.1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei video sopra richiamati aventi ad oggetto i reclamanti, con riferimento ad ogni ulteriore diffusione on line, eccettuata la mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento alla sig.ra XX - C.F. XX - residente in XX, XX di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alla sig.ra XX, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Garante e

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine alle violazioni ed alle misure adottate nei confronti della sig.ra XX, in conformità all’art. 58, par.2 del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei