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Provvedimento del 31 agosto 2023 [9944579]

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[doc. web n. 9944579]

Provvedimento del 31 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 391 del 31 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 13 giugno 2022 con il quale la sig.ra XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali – e in particolare delle disposizioni a tutela dei minori - in relazione alla pubblicazione, da parte della testata “La Stampa”, di una fotografia posta a corredo di un articolo del 6 giugno 2022 (dal titolo “Il raduno sul Garda al grido ‘comanda l’Africa’. Caccia al branco accusato di molestie sessuali, le vittime ‘sapremmo riconoscerli’ ”) che riportava la notizia delle molestie subite sul treno da alcune ragazze, tra cui la figlia, nel viaggio di ritorno da Gardaland; viaggio nel quale si erano imbattute in un gruppo di ragazzi che avevano partecipato ad un raduno nella zona, degenerato in risse e atti di violenza;

CONSIDERATO che la reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- la fotografia ritraeva le protagoniste della vicenda, tra cui la figlia, «grossolanamente pixellata sugli occhi, rendendo lei e le altre ragazze riconoscibili nella cerchia di conoscenti e familiari, aggravando così ulteriormente il disagio già arrecato loro dall’esperienza vissuta»; l’immagine sarebbe stata fornita all’autore dell’articolo sopra citato, da una giornalista di altra testata, XX, la quale avrebbe effettuato gli scatti mentre le minori si trovavano nella sala di aspetto della polizia ferroviaria, senza alcuna autorizzazione dei genitori, in violazione dell’art. 7 delle Regole deontologiche;

- il titolo del predetto articolo riportava un’affermazione circa la possibile riconoscibilità degli autori delle molestie da parte delle minori, che oltre ad essere mendace (perché non documentata in alcun verbale), era idonea a mettere a repentaglio l’incolumità delle ragazze «che hanno avuto il coraggio e il senso civico di denunciare le violenze»;

CONSIDERATO che la reclamante muove analoghe doglianze nei confronti di altra testata, la quale è stata oggetto anche di un autonomo esposto e pertanto, rispetto a quest’ultima, si è ritenuto di procedere con separato provvedimento;

CONSIDERATO altresì che, per la natura del trattamento, il reclamo presentato dalla signora XX viene esaminato anche a titolo di segnalazione con riferimento alle altre minori ritratte nella fotografia allegata al reclamo;

VISTA la comunicazione del 6 luglio 2022 con cui GEDI News Network S.p.a. -Editore e titolare del trattamento de quo - ha fornito un riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questo Ufficio il 28 giugno 2022 (nota prot. 35142), specificando che:

- la foto pubblicata «era stata correttamente sfuocata in corrispondenza dei volti dei soggetti rappresentati, al fine di non rendere riconoscibili le identità delle ragazze, come peraltro confermato nel provvedimento del Collegio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio» del 21 giugno 2022 che si è pronunciato sul caso a seguito della segnalazione della sig.ra XX;

- in ogni caso la fotografia è stata rimossa dall’articolo e da piattaforme riconducibili alla Società, nonché sono state disposte misure volte a disabilitare l’accesso all’articolo mediante i motori di ricerca;

VISTA la delibera del 21 giugno 2022, allegata dalla Società, con cui il Consiglio Disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ha ritenuto di archiviare l’esposto presentato dalla reclamante nei confronti del direttore responsabile de “La Stampa” relativamente alla medesima fotografia, pubblicata negli articoli del 3 e 6 giugno 2022, ritenendo che gli articoli fossero lecita espressione del diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico e che fosse parimenti «legittima la pubblicazione [della fotografia n.d.r.] perché i volti dei delle minori in questione non sono riconoscibili perché pixelati»;

VISTA la mail del 19 settembre 2022 con cui la reclamante ha integrato le proprie doglianze evidenziando il forte disagio vissuto dalla figlia, dovuto alla circolazione delle foto scattate dalla citata giornalista ed evidenziando che:

- la giornalista da cui sarebbe state acquisita la fotografia da parte dell’autore dell’articolo de “La Stampa” si sarebbe presentata «sotto mentite spoglie di avvocato» della madre di un’altra delle ragazze coinvolte nella vicenda, realizzando gli scatti, non solo senza il consenso dei loro genitori, ma anche con l’inganno;

- sarebbero circolate in rete anche fotografie senza alcuna forma di mascheramento del volto delle ragazze, presumibilmente fornite dalla menzionata giornalista la quale avrebbe effettuato alcuni scatti prima di consigliare alle ragazze di indossare le mascherine ffp2;

VISTA la successiva mail dell’8 luglio 2022 con cui la reclamante ha poi replicato nello specifico alle osservazioni di GEDI News Network S.p.a. ribadendo che:

- contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, la figlia, di fatto, è stata riconosciuta da diverse persone: vicini di casa, parenti, amici e, soprattutto, ragazzi del liceo da lei frequentato; ciò anche in virtù di una maglietta particolare, sua preferita, che spesso indossava;

- la giornalista ha scattato delle foto in varie modalità, anche senza mascherina acquisendole «illegittimamente, con raggiro (infatti la stessa ripeteva alle vittime: "non vi preoccupate, vi inquadro solo i piedi e nulla altro, perchè comunque per legge non posso scattarvi foto!")»  senza il consenso degli esercenti la patria podestà, per poi venderle ad altre testate;

- nessun atto della Polizia a lei noto suffraga l’affermazione pubblicata nell’articolo de quo circa la possibilità che le minori fossero in grado di riconoscere i loro aggressori e che invece tale informazione ha ulteriormente aggravato il pregiudizio subìto dalla figlia e dalle altre ragazze coinvolte, mettendo a repentaglio la loro incolumità «a puro scopo sensazionalistico e di lucro»;

VISTA la nota dell’Ufficio del 7 febbraio 2023 (prot. n. 21184/23) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a GEDI News Network S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento in relazione alla presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art.114, comma 6 cod. proc. pen, art. 137, comma 3, del Codice e 7 delle Regole deontologiche;

VISTE le osservazioni del 9 marzo 2023 con le quali la Società, difesa dall’Avv. XX, nel richiamare le argomentazioni già esposte a sostegno della liceità del trattamento contestato, ha rappresentato che:

- “La Stampa”, al pari di molteplici altri organi di informazione ha riportato una vicenda che ha destato particolare attenzione (raduno/rave party e successiva rissa verificatasi sempre il 2 giugno 2022 sulle coste del Lago di Garda e il grave caso di violenza e molestie a sfondo razzista e sessuale subito da un gruppo di cinque/sei ragazze adolescenti tra i 16 e i 17 anni, sul treno regionale Verona-Milano) non solo per la “gravità e il disvalore sociale” del fatto in sé, ma altresì per il pericolo al quale le ragazze e altri passeggeri sono stati esposti «senza che fosse stata predisposta dalle competenti autorità, alcuna forma di controllo e protezione rispetto ad una situazione oggettivamente pericolosa in termini di sicurezza pubblica»; il quotidiano ha quindi «fornito un puntuale resoconto di quella vicenda, anche attingendo al racconto che le stesse ragazze avevano fatto all’Ansa e ad altri organi di stampa (i.e. Il Giorno) nell’immediatezza del fatto, nonché riprendendo anche i contenuti dello sfogo di una delle mamme delle ragazze coinvolte nel caso, postato il 3 giugno 2020 su un social network nel profilo “Milanobelladadio”»;

- l’autore dell’articolo indicato dalla reclamante ha poi dato spazio alle notizie «doverose pertinenti ed essenziali» relative alle attività di indagine, evidenziando un profilo di massimo interesse per la collettività, cioè la possibilità per gli investigatori di poter individuare i responsabili sia degli atti vandalici post-raduno sia delle molestie sul treno; ciò «auspicabilmente proprio grazie alle testimonianze rese dalle cinque adolescenti alla Polfer di Milano»

- non rivela alcun elemento idoneo a consentire, neppure indirettamente l’identificazione delle giovani (non ci sono nomi, non ci sono iniziali, non c’è alcun riferimento personale alla vita familiare, scolastica ovvero sociale delle cinque/sei ragazze vittime dell’aggressione sul treno), risultando così perfettamente aderente al dettato normativo vigente in materia;

- la fotografia pubblicata a corredo dell’articolo «si limita a rappresentare un gruppo di adolescenti sedute su un’anonima panchina bianca, vestite tutte uguali (jeans e magliette bianche), stesso taglio di capelli, il volto coperto dalle mascherine anti Covid, oltre che dalla pixellatura dei volti, tale da rendere impossibile per chiunque la identificazione dei soggetti raffigurati»;

- come già anticipato dalla Società nella memoria del 6 luglio 2022 «il Collegio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio ha già escluso che sia il contenuto dell’articolo in commento (anche nei suoi corredi tipografici, e quindi anche nella sua titolazione), che l’immagine fotografica in contestazione presentino profili di illiceità» rientrando il trattamento nell’ambito di un adeguato bilanciamento tra;

- ciò premesso, come già riportato nella predetta memoria del la Società «su base esclusivamente volontaria e al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione del caso, ha ritenuto di: (i) rimuovere l’immagine in contestazione, posta originariamente a corredo dell’articolo del giornalista Andrea Siravo, nonché di eliminare tale foto anche da altre piattaforme riconducibili a GNN S.p.A; (ii) deindicizzare e quindi disabilitare per i motori di ricerca l’accesso anche all’articolo a firma del giornalista Siravo»;

- l’accertamento di un eventuale contenuto non corrispondente al vero (compreso quanto contenuto nel titolo dell’articolo) e, quindi, asseritamente diffamatorio – quale risulta essere alla base delle doglianze della reclamante − è profilo devoluto alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria ordinaria;

- contrariamente a quanto affermato dalla reclamante - sulla base di una «ricostruzione del tutto fantasiosa e non corrispondente a verità» - la fotografia pubblicata da “La Stampa” non è stata acquisita dalla giornalista XX (non appartenente alle testate di GEDI news Network e sulla cui asserita condotta “ingannevole”, la Società non ha elementi per esprimersi) bensì «è stata rinvenuta online dalla redazione del quotidiano La Stampa, priva di credit .. ed infatti pubblicata senza riferimenti a copyright ovvero ad altro diritto d’autore, ma con l’accortezza di rafforzare la pixelatura dei volti effigiati»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’ “essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (137, comma 3, del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che il rispetto del predetto principio di essenzialità dell’informazione è da interpretarsi con maggior rigore nei casi in cui le notizie riguardino soggetti minori di età, il cui superiore interesse deve ritenersi prevalente, sulla base di quanto desumibile dai principi e dai limiti stabiliti dalla Carta di Treviso richiamata dall’art. 7 delle Regole deontologiche;

CONSIDERATO altresì che la protezione dei minori opera a maggior ragione quando questi si trovino coinvolti in fatti di cronaca in qualità di vittime di azioni criminose, fattispecie nelle quali deve essere garantito il loro anonimato, evitando qualsiasi elemento informativo idoneo a consentirne l’identificazione, anche indiretta (art. 114, comma 6 cod. proc. pen.; art. 7, comma 1 Regole deontologiche.);

RILEVATO che, pur se la notizia riportata dalla testata oggetto di reclamo riguarda una vicenda di cronaca di particolare interesse pubblico, oggetto di attenzione da parte di ampia stampa locale e nazionale, l’immagine ad essa corredata, quale pubblicata nell’articolo del 6 giugno 2022 indicato dalla reclamante, non appare giustificata da specifiche esigenze informative ed è da considerarsi eccedente considerato che:

- ritrae in primo piano delle minori di cui viene sgranata (cd. pixelatura) la sola parte del volto, lasciando ampiamente visibili altri elementi − capelli, struttura fisica e abbigliamento – idonei a renderle identificabili, quantomeno nel loro ambiente sociale;

- è associata a fatti di violenza di cui le stesse sono state vittime;

- documenta la loro presenza in un contesto del tutto particolare - gli uffici della polizia – di per sé pregiudizievole per loro;

PRESO ATTO delle misure di rimozione adottate dalla Società e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO di non poter entrare nel merito delle affermazioni rese dalla reclamante riguardo a presunte condotte scorrette o “ingannevoli” alla base dell’acquisizione delle immagini oggetto di reclamo, stante l’assenza di qualsivoglia elemento comprovante tale circostanza;

RITENUTO d’altra parte che – in base ad un’autonoma e diversa valutazione rispetto a quella espressa nella delibera del 21 giugno 2022 del Consiglio Disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio − che la pubblicazione delle predette immagini, quali allegate al presente reclamo, configuri una violazione degli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice, 6 e 7 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, alla luce anche di quanto previsto all’art. 114, comma 6 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 – quater del Codice);

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto di dover disporre nei confronti di GEDI News Network S.p.a., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento, anche on line ivi compreso l’archivio storico, dei dati personali della minore nel cui interesse è stato presentato reclamo, da estendersi ai dati delle altre minori ivi ritratte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO, tuttavia, di dover adottare, con riguardo all’accertata violazione un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma, 7 del Codice e 18 della legge n. 689/1981 per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che, per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tener conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, devono essere prese in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, del Regolamento) e il pregiudizio subìto, tenuto conto della natura dei dati trattati, riferibili a minori di età nel contesto di una vicenda di violenza perpetrata ai loro danni;

b) la sussistenza di precedenti violazioni afferenti alle disposizioni relative all’attività giornalistica, commesse dal titolare del trattamento a far data dall’entrata in vigore del Regolamento (art, 83, par. 2 lett. c);
e, quali fattori attenuanti:

c) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

d) l’adozione di alcune, seppur limitate, misure di protezione delle minori coinvolte nei fatti di cronaca rispetto alle immagini disponibili;

e) le iniziative assunte al fine di attenuare il pregiudizio lamentato, attraverso la rimozione della fotografia oggetto di contestazione da tutte le piattaforme riconducibili alla Società e la disabilitazione ad accedere al relativo articolo da parte dei motori di ricerca; 

f) la collaborazione mostrata nell’ambito del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

RILEVATO che, sulla base dei dati di bilancio della Società, nel caso di specie il massimo edittale applicabile è pari a di euro 20.000.000 (20 milioni);

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1 del Regolamento, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 (trentamila), pari allo 0,15% del massimo edittale, nei confronti di GEDI News Network S.p.a.;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di GEDI News Network S.p.a. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento volte a rimuovere l’immagine contestata e a prevenirne l’ulteriore pubblicazione e pertanto in ordine a tale profilo ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine sopra individuata con riferimento alla loro ulteriore diffusione, anche on line ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione di essi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2, lett. i) e 83 del Regolamento, a GEDI News Network S.p.a. Via Ernesto Lugaro 15, 10126 – Torino, P. Iva 01578251009, nella persona del rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a GEDI News Network S.p.a., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 30.000 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di GEDI News Network, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei