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Provvedimento del 28 settembre 2023 [9948230]

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[doc. web n. 9948230]

Provvedimento del 28 settembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 459 del 28 settembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 8 febbraio 2022 con il quale ha XX – tramite il proprio legale – ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di diversi URL (elencati nell’atto introduttivo) collegati a notizie relative ad una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto insieme alla Società di cui è amministratore delegato;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

l’indagine giudiziaria in questione «si è conclusa con Decreto di Archiviazione, emesso dal GIP presso il Tribunale Penale di Reggio Calabria in data 16 febbraio 2021, con il quale egli veniva prosciolto da tutte le ipotesi di reato»;

negli articoli collegati agli URL oggetto di reclamo «all’epoca caratterizzati da pacifico interesse pubblico», si riportava anche il nominativo della società XX in quanto sottoposta, nell’ambito del medesimo procedimento penale, alla misura di prevenzione della amministrazione giudiziaria, misura di prevenzione «terminata con esito pienamente positivo in data 2 dicembre 2021»;

alla luce dell’esito positivo dei procedimenti suddetti, la perdurante reperibilità degli articoli indicati nel reclamo fornisce «informazioni divenute nel frattempo false e prive di interesse pubblico», lesive della riservatezza e della reputazione dell’interessato;

le circostanze descritte, unitamente al decorso del tempo, rendono pertanto legittimo il diritto all’oblio, quale riconosciuto dall’art. 17 del Regolamento e con le successive evoluzioni normative (comma 25 dell'art. 1 della legge del 27 settembre 2021, n. 134, c.d. “legge Cartabia”);

in data 29 ottobre 2021 inviava una richiesta di de-indicizzazione a Google LLC riguardante i link sopra riportati e a questa richiesta riceveva risposta negativa in data 2 novembre 2021;

«la mera de-indicizzazione non avrebbe alcun impatto negativo sul contrapposto diritto alla libertà di Stampa (già pienamente esercitato illo tempore), perché consentirebbe di salvaguardare comunque le comprensibili esigenze di archivio e documentazione giornalistica proprie delle Testate giornalistiche indirettamente coinvolte dal presente Reclamo»;

VISTA la nota dell’8 novembre 2021 (prot. 61357) con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 28 novembre con la quale Google LLC ha rilevato:

rispetto agli URL da 1 a 11 (secondo la numerazione riportata dalla Società nella sua risposta), che non è stato individuato il nome del Sig. XX nei contenuti delle relative pagine e, rispetto a tutti i 14 URL indicati, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, le relative pagine non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del Sig. XX, ritenendo pertanto non necessario alcun intervento da parte di Google LLC riguardo a tali URL.;

rispetto ai restanti URL oggetto di reclamo:

https://...

https://...

https://...

https://...

https://...

https://...

https://...

https://...

di non prendere provvedimenti «rimettendosi espressamente a codesta Autorità per ogni decisione in merito»; ciò in quanto:

a) tali URL indirizzano ad «articoli giornalistici pubblicati nel 2020, aventi a oggetto la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Sig. XX, in qualità di amministratore delegato di XX, per associazione per delinquere in concorso con l’assessore regionale della Regione Calabria e con altri politici e imprenditori locali. Sebbene il reclamante, rispetto a tale vicenda, dichiari di essere stato prosciolto da tutte le ipotesi di reato, tale circostanza non si evince chiaramente dai documenti avversari, ragione per cui Google LLC non è nella posizione di conoscere con certezza l’esito delle indagini svolte nei confronti del Sig. XX»;

b) in assenza di tali elementi, deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse pubblico a conoscere la vicenda oggetto degli URL contestati − in linea con le indicazioni fornite dalle Linee Guida del WP29 − in quanto essi riportano il grave reato di cui è stato accusato il reclamante, nell’esercizio della sua attività professionale quale amministratore delegato della società XX;

c) gli articoli di cui il reclamante richiede la rimozione hanno una natura giornalistica (essendo pubblicati da un giornalista) ciò che conferma la sussistenza di un interesse pubblico alla notizia, secondo quanto indicato nelle citate Linee Guida del WP29;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

PRESO ATTO di quanto rappresentato da Google LLC con riferimento agli URL da n. 1 a 14 (secondo la numerazione riportata dalla Società nella sua risposta) e ritenuto pertanto che rispetto a questi URL non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO, con riferimento ai restanti URL sopra riportati che gli articoli ivi contenuti – tutti riferibili al giugno 2020 - fanno riferimento alla medesima fase procedimentale dell’indagine giudiziaria (altrimenti nota come “operazione Helios”) che ha coinvolto anche il reclamante, rispetto alla quale:

a. è intervenuta la revoca della misura di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria della Società di cui questi è amministratore delegato, informazione documentata dagli atti allegati al reclamo;

b. le ipotesi di reato ascritte al reclamante risultano essere cadute in virtù del decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 16 febbraio 2021 e tale circostanza appare suffragata dalla documentazione fornita dal reclamante, unitamente alle dichiarazioni rese dallo stesso, tramite il proprio legale (della cui veridicità si risponde ai sensi del citato art. 168 del Codice), nonché dalle notizie più recenti reperibili in rete (https://...; https:/...);

RILEVATO che i predetti URL rinviano ad articoli non aggiornati rispetto ai descritti sviluppi giudiziari favorevoli per l’interessato, quali risultano desumibili dagli elementi acquisiti in atti;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione dei predetti URL, in linea anche con l’orientamento espresso dal legislatore italiano in tema di diritto all’oblio, la cui disposizione (art. 64-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione del comma 25 dell'art. 1 della Legge del 27 settembre 2021, n. 134 invocato dal reclamante) è entrata in vigore il 1° gennaio 2023;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento,

a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine al fatto che gli URL da n. 1 a n. 14 del riscontro fornito dalla Società nel corso del procedimento non risultano reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;  
b) con riferimento ai restanti URL riportati in premessa, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei