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Provvedimento del 26 ottobre 2023 [9955703]

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[doc. web n. 9955703]

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 507 del 26 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 14 luglio 2023 dalla signora XX nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 7 Url rinvianti ad articoli di stampa, diffusi tra il 2017 e il 2019, aventi ad oggetto la notizia della candidatura per l’assemblea regionale del Partito XX della reclamante, quale capolista della lista a supporto di XX, candidata alla segreteria regionale, e alla successiva elezione quale segretaria del circolo di XX (XX) di tale Partito;

CONSIDERATO che la reclamante ha precisato che:

è stata vincitrice dell’XX per l’accesso al ruolo dei dirigenti pubblici;

gli articoli di stampa fanno riferimento a eventi relativi a diversi anni or sono, riferiti ad una militanza politica non più sussistente;

nell’ambito del Partito XX ha ricoperto ruoli locali, non di rilevanza nazionale, e in assenza di remunerazione;

si è sempre trattato di ruoli politici e non amministrativi, non comportanti l’esercizio di una carica pubblica;

l’accostamento al Partito XX potrebbe danneggiare la sua carriera di dirigente pubblico, precludendole l’assegnazione di ruoli di prestigio nella considerazione che questi vengano attribuiti secondo logiche di appartenenza politica;

VISTA la nota del 20 luglio 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota dell’11 settembre 2023, con la quale Google ha rappresentato:

relativamente all’Url indicato nel primo elenco della propria memoria di risposta con il numero 4, di non potere aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto la relativa pagina web non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante;

relativamente agli Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta con i numeri 1 e 2, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione in quanto sembrerebbe che i relativi contenuti siano bloccati o comunque inaccessibili per Google LLC;

relativamente agli Url indicati nel terzo elenco della propria memoria di risposta con i numeri da 1 a 4, di non poter aderire, sulla base delle seguenti motivazioni:

• persistente attualità delle informazioni, alla luce del ruolo pubblico ricoperto dalla reclamante, considerato che tali Url indirizzano a contenuti relativi all’incarico ricoperto dalla reclamante quale segretario del XX di XX e includono dichiarazioni rilasciate dalla reclamante in tale contesto;

• le linee Guida WP29 adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, Causa C-131/12 (di seguito “Linee Guida 2014”) hanno indicato la prevalenza dell’interesse generale ad avere accesso alle informazioni quando l’interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta o delle cariche ricoperte;

• la dott.ssa XX ricopre tutt’ora un ruolo pubblico, essendo, dirigente pubblico quale vincitrice dell’XX;

• la data di pubblicazione degli articoli è piuttosto recente, mentre secondo le Linee Guida 2014 i motori di ricerca devono “garantire la deindicizzazione di informazioni ragionevolmente non attuali e che siano divenute inesatte perché obsolete”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO, in merito all’istanza di rimozione dell’Url indicato nel primo elenco della propria memoria di risposta con il numero 4, che lo stesso non risulta visibile in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

PRESO ATTO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta con i numeri 1 e 2, che i contenuti risultano bloccati e ritenuto pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione dei rimanenti Url confluiti nel terzo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri da 1 a 4, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida del 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che gli Url in questione rinviano a notizie di stampa pubblicate tra il 2017 e 2018 riguardanti l’attività politica svolta dalla reclamante all’interno del Partito XX, quale capolista di una mozione per l’assemblea regionale e alla successiva sua elezione quale segretaria del circolo di XX (XX) di tale Partito, e si limitano a riportare tali vicende, senza riferire ulteriori informazioni o dettagli;

RILEVATO che tali notizie, anche in ragione del poco tempo trascorso dalle vicende ivi rappresentate, mantengono un interesse per la collettività, anche in considerazione della naturale dimensione pubblica di ogni attività politica;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli Url sopra elencati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente agli Url indicati nel primo elenco della propria memoria di risposta con il numero 4, e, nel secondo elenco della propria memoria di risposta con i numeri 1 e 2, e, ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli Url indicati nel terzo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri da 1 a 4 per le ragioni di cui in premessa;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei