g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 ottobre 2023 [9965598]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9965598]

Provvedimento del 12 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 475 del 12 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento dal sig. XX nei confronti di S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l.;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il reclamo nei confronti della società e l’attività istruttoria.

In data 18 novembre 2020 il sig. XX ha presentato un reclamo, nei confronti di S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l. (di seguito, la Società), regolarizzandolo l’8 febbraio 2021 a seguito di specifica richiesta, nel quale ha rappresentato di avere formulato istanza di esercizio del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento Ue 2016/679 in relazione agli “attestati di formazione professionale relativi ai corsi frequentati nel corso del […] contratto di lavoro” con la Società e di non avere ricevuto riscontro alcuno dalla stessa.

Il Dipartimento ha, avviato un’istruttoria, con nota del 20 luglio 2021, con cui il titolare del trattamento è stato invitato a fornire riscontro in ordine ai fatti oggetto di reclamo a questa Autorità.
Stante l’assenza di riscontro da parte della Società, la nota è stata reinvitata, in data 1° ottobre 2021.

Considerata l’assenza di riscontro da parte del titolare del trattamento anche a questa seconda richiesta di informazioni, formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, delegato dall’Autorità, ha notificato, in data 18 gennaio 2022, la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori, relativamente alla violazione dell’art. 157 del Codice, e ha acquisito il riscontro sui fatti oggetto di reclamo.

Dall’esame del verbale redatto emerge che la Società ha dichiarato che:

- “ad oggi conta 160 dipendenti e oltre venticinque milioni di fatturato”;

- “in relazione alla richiesta di informazioni notificata […], il reclamante […] in data 15/9/2020, ha presentato alla società […] l’istanza di esercizio dei diritti di accesso ex art. 15 del Regolamento […], chiedendo copia degli attestati di formazione. Alla prima richiesta è stata data una risposta a mezzo mail in data 15/9/2020, ribadendo che gli attestati non possono essere rilasciati”;

- “il rapporto lavorativo con [il reclamante] è iniziato in data 24/10/2016 con l’incarico di tecnico di impianti ed è finito in data 10/10/2020 con dimissioni volontarie”;

- “in relazione al rilascio degli «attestati di formazione professionale relativi ai corsi frequentati durante il contratto di lavoro», il reclamante ha sottoscritto in data 18/10/2016, subito prima dell’inizio del rapporto di lavoro, la presa visione del regolamento aziendale. Successivamente in data 7/12/2016, l’Ufficio del personale della società procedeva all’invio telematico del regolamento aziendale sull’email aziendale [del reclamante], invitandolo a prendere visione. Preciso che al punto 3.9 del predetto regolamento è riportato al secondo capoverso che «la documentazione fornita e quella venutasi a formare nel corso del rapporto di lavoro (ad esempio attestato di qualifica professionale di formazione sicurezza ecc.) verrà custodita in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy dal predetto ufficio per tutta la durata dell’impiego. In caso di cessazione dello stesso tutta la documentazione del lavoratore fatta eccezione in quella descritta all’art. 18 del D Lgs 81/2008 e successive modifiche, verrà cancellata in ottemperanza all’art. 17 del Regolamento sulla privacy»”;

- “in merito alle procedure poste in essere per l’esercizio dei diritti degli interessati (art. 15 a 22 del Rgpd), la società ha previsto che l’interessato può chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione od opposizione al loro trattamento e la portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti occorre fare riferimento ai dati di contatto, email info@stacque.com o indirizzo – via Giordano di Capi, 28-30 – 46100 Mantova (MN). I riferimenti e le modalità per esercitare il diritto di reclamo sono riportati nel sito del Garante della privacy”;

- “successivamente alle dimissioni del reclamante, lo stesso chiedeva verbalmente al responsabile del personale copia degli attestati di formazione. Sempre verbalmente gli veniva comunicato che la società aveva proceduto alla cancellazione degli attestati, come già detto per mail. Oltre alla richiesta verbale, ed email del 15/9/2020, il reclamante inviava alla società una seconda email, in data 24/9/2020 con la stessa richiesta, contestualmente gli veniva risposto telefonicamente che gli attestati dei corsi di formazione, come da procedura sottoscritta in data 18/10/2016 in fase di assunzione, non sarebbero stati rilasciati, in quanto cancellati con la fine del rapporto lavorativo”;

- in merito al mancato riscontro alle richieste di informazioni inviate dall’Autorità “la mancata risposta è riconducibile ad un errore colposo della società, in quanto, quasi tutto il personale impiegatizio per l’emergenza epidemiologica Covid-19, è in smart working dal primo semestre 2020 ed è mancata la comunicazione interna con i responsabili dell’azienda. Preciso che anche in questo momento la società è in difficoltà nel gestire il flusso di comunicazioni dall’esterno. […] Per ovviare a future nuove omissioni ed errori, l’azienda si è impegnata a istituire tramite software specialistico un protocollo unico per tutte le pec in ingresso e un reindirizzamento alle funzioni preposte a gestire la segnalazione anche in modalità smart working. Quanto detto è in corso di attuazione”.

La Società, in occasione dell’accertamento ispettivo, ha consegnato, tra l’altro, copia del “regolamento interno del personale” nonché copia di quattro registri relativi alle presenze a corsi di abilitazione/formazione per l’aggiornamento, ai quali risulta avere partecipato anche il reclamante.
In data 6 maggio 2022, l’Ufficio ha effettuato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, la notificazione alla Società delle presunte violazioni del Regolamento riscontrate, con riferimento agli artt. 12 e 15 del Regolamento. A seguito della predetta notifica non sono stati presentati scritti difensivi dalla Società.

2. L’esito dell’istruttoria.

2.1. Fatti accertati e osservazioni sulla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”, in base agli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria (richiamati nel precedente paragrafo 1) nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che la Società, in qualità di titolare, ha tenuto una condotta non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati con riferimento all’esercizio del diritto di accesso, non fornendo un idoneo riscontro alle istanze presentate dal reclamante.

In proposito, si richiama l’art. 12 del Regolamento, da leggere anche in combinato disposto con le norme relative agli specifici diritti riconosciuti dall’ordinamento all’interessato, in base al quale “il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro […]. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovato con altri mezzi l’identità dell’interessato” (par. 1).

Si prevede inoltre che “il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22” (par. 2).

Il paragrafo 3 del medesimo articolo precisa che “il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato”.

In base al paragrafo 4 del medesimo articolo, il titolare del trattamento, qualora non ottemperi all’istanza, “informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale”.

L’art. 15 del Regolamento prevede che “l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali” e a una serie di informazioni indicate nello stesso articolo (par. 1).

Inoltre, in base al par. 3 del medesimo articolo, “il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. […] Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dall’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico e di uso comune” (par. 3).

Le Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access, EDPB, 28 marzo 2023, chiariscono che “In some cases, the personal data itself sets the requirements in what format the personal data should be provided” (v. par. 5.2.5, punto 155, trad. non ufficiale “In alcuni casi, i dati personali stessi definiscono i requisiti del formato da utilizzare”).

L’art. 157 del Codice dispone che “nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e per l’espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche dati”.

2.2. Violazioni accertate.

Nel merito, dagli atti dell’istruttoria si rileva che la Società non ha dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ex art. 15 del Regolamento presentate dal reclamante.

In particolare, con riferimento alla richiesta presentata dal reclamante il 15 settembre 2020 (“chiedo cortesemente gli attestati di formazione che ho effettuato in questi quattro anni”), il riscontro della Società, fornito tramite e-mail in pari data, non può considerarsi conforme alla disciplina di protezione dei dati personali (“per quanto riguarda gli attestati, per prassi aziendale, non vengono rilasciati”): in tale occasione, infatti, non è stato chiarito, come richiesto dall’art. 12 par. 4 del Regolamento, il motivo dell’impossibilità di consentire l’accesso agli attestati di formazioni né è stata data l’indicazione in merito al diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale a fronte del diniego manifestato.

Neanche a seguito dell’istanza presentata dal reclamante in data 23 settembre 2020 ed inviata all’indirizzo di posta elettronica info@stacque.com la Società ha fornito idoneo riscontro.

In proposito, infatti, la Società, nel corso dell’accertamento ispettivo, si è limitata a dichiarare, senza fornire evidenza alcuna del riscontro fornito oralmente, di avere “risposto telefonicamente che gli attestati dei corsi di formazione, come da procedura sottoscritta in data 18/10/2016 in fase di assunzione, non sarebbero stati rilasciati, in quanto cancellati con la fine del rapporto lavorativo”.

Posto che, come già precisato, non sono state fornite evidenze di un riscontro, seppur solo verbale, alla istanza del 23 settembre 2020, anche qualora lo stesso fosse stato effettivamente fornito con il contenuto prospettato dalla Società, tale riscontro non si sarebbe potuto considerare idoneo: ciò in quanto sarebbe da considerarsi privo del contenuto minimo richiesto dall’art. 12 par. 4 del Regolamento nel caso di diniego dell’esercizio di un diritto e inoltre sarebbe stato fornito tramite una forma (oralmente) non espressamente richiesta dall’interessato (v. art. 12 par. 1 del Regolamento “se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato”). L’istanza di esercizio del diritto di accesso, infatti, è stata presentata tramite e-mail.

Né tantomeno può ritenersi, come sostiene la Società, che l’avere informato il reclamante al momento dell’assunzione, attraverso il regolamento aziendale (in particolare punto 3.9, richiamato dalla stessa Società durante l’accertamento ispettivo: “la documentazione fornita e quella venutasi a formare nel corso del rapporto di lavoro (ad esempio attestato di qualifica professionale di formazione sicurezza ecc.) verrà custodita in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy dal predetto ufficio per tutta la durata dell’impiego. In caso di cessazione dello stesso tutta la documentazione del lavoratore fatta eccezione in quella descritta all’art. 18 del D Lgs 81/2008 e successive modifiche, verrà cancellata in ottemperanza all’art. 17 del Regolamento sulla privacy”) renda la condotta tenuta dalla Società conforme alla disciplina di protezione dei dati personali: in proposito si rammenta che il diritto riconosciuto all’interessato di accedere ai propri dati oggetto di trattamento, nonché alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza e correttezza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), non può ritenersi soddisfatto attraverso il mero rinvio a quanto contenuto nell’informativa sul trattamento dei dati di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, senza alcun riferimento al trattamento effettuato nel concreto.

Il diritto di accesso e il diritto di ricevere la c.d. informativa, seppur correlati, sono, infatti, diritti differenti, sanciti da distinte disposizioni dell’ordinamento, rispondenti ad esigenze di tutela e garanzia dell’interessato non completamente sovrapponibili.

Come recentemente chiarito anche dalle Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access, EDPB, 28 marzo 2023, in sede di riscontro all’istanza di accesso il titolare deve adattare, alla specifica condizione dell’interessato, quanto indicato in termini necessariamente generali nell’informativa (o nel registro dei trattamenti).

Pertanto tutte le informazioni fornite nell’informativa, in sede di comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, devono essere verificate e declinate alla luce delle concrete operazioni di trattamento effettuate nei confronti del richiedente (v. Guidelines 01/2022 cit., punto 112 e ss.; in termini generali v. par. 113 “In the context of an access request under Art. 15, any information on the processing available to the controller may therefore have to be updated and tailored for the processing operations actually carried out with regard to the data subject making the request. Thus, referring to the wording of its privacy policy would not be a sufficient way for the controller to give information required by Art. 15(1)(a) to (h) and (2) unless the «tailored and updated» information is the same as the information provided at the beginning of the processing”, (trad. non ufficiale: “Nel contesto della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, tutte le informazioni sul trattamento di cui dispone il titolare del trattamento devono pertanto essere aggiornate e adattate alle operazioni di trattamento effettivamente svolte nei confronti dell'interessato che presenta la richiesta. Pertanto, il rinvio all’informativa privacy generale (privacy policy) non sarebbe un mezzo sufficiente per consentire al titolare del trattamento di fornire le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) -h), e (2), a meno che le informazioni "su misura e aggiornate" non coincidano con le informazioni fornite all’inizio del trattamento”).

Si osserva, inoltre, come le richieste di ricevere copia degli attestati di formazione siano state avanzate in data antecedente rispetto a quella della cessazione del rapporto di lavoro (10.10.2020), quindi prima che, la documentazione, secondo la prassi aziendale, fosse cancellata.

La Società, pertanto, ha violato gli artt. 12 e 15 del Regolamento.

La Società, inoltre, ha violato l’art. 157 del Codice non avendo fornito riscontro alcuno alla richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice inviata dall’Ufficio.

3. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Per i suesposti motivi l’Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultano pertanto inidonee a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

La condotta posta in essere dalla Società che è consistita nel fornire un inidoneo riscontro alle istanze di accesso presentate dal reclamante risulta infatti illecita, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 12 e 15 del Regolamento, così come il mancato riscontro alla richiesta istruttoria inviata dall’Autorità, non risulta conforme a quanto previsto dall’art. 157 del Codice.

La violazione, accertata nei termini di cui in motivazione, non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità della violazione stessa, del grado di responsabilità e della maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (cons. 148 del Regolamento).

Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall’art. 58, par. 2 del Regolamento, alla luce del caso concreto si dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, commisurata alle circostanze del caso concreto (art. 58, par. 2, lett. i) Regolamento).

4. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

All’esito del procedimento risulta che S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l. ha violato gli artt. 12 e 15 del Regolamento. Per la violazione delle predette disposizioni è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. b) del Regolamento, mediante adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24.11.1981, n. 689).

La Società ha altresì violato l’art. 157 del Codice. Per la violazione di tale disposizione è prevista, secondo quanto disposto dall’art. 166, comma 2, del Codice l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, mediante adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24.11.1981, n. 689).

Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell’art. 83 del Regolamento, laddove prevede che “Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento […] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave”, l’importo totale della sanzione è calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2 del Regolamento ai fini della applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state considerate le seguenti circostanze:

a) in relazione alla natura, gravità e durata della violazione è stata considerata la particolare natura della violazione che ha riguardato l’esercizio dei diritti dell’interessato in qualità di dipendente del titolare del trattamento. Rileva sotto questo profilo anche la circostanza che la mancata risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità ha comportato la necessità di richiedere l’intervento del Nucleo della Guardia di finanza, aggravando il procedimento in termini economici e di tempo;

b) con riferimento al carattere doloso o colposo della violazione e al grado di responsabilità del titolare è stata presa in considerazione la mancanza di idoneo riscontro alle istanze di esercizio del diritto di accesso nonché l’omesso riscontro alle richieste dell’Autorità;

c) a favore del titolare è stata considerata l’assenza di precedenti violazioni pertinenti commesse dalla Società.

Si ritiene inoltre che assumano rilevanza nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), in primo luogo le condizioni economiche del contravventore, determinate in base ai ricavi conseguiti dalla Società con riferimento al bilancio ordinario d’esercizio per l’anno 2022. Da ultimo si tiene conto dell’entità delle sanzioni irrogate in casi analoghi.

Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti di S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 75.000 (settantacinquemila).

In tale quadro si ritiene, altresì, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato l’esercizio dei diritti dell’interessato nonché la violazione dell’art. 157 del Codice che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante.

Si ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rileva l’illiceità del trattamento effettuato da S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l., con sede legale in Via Giordano Di Capi, 28/30, Mantova, P. IVA 01892840206, ai sensi dell’art. 143 del Codice, per la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento e 157 del Codice;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento a S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l., di pagare la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi a S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l. di pagare la predetta somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981. Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento - sempre secondo le modalità indicate in allegato - di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1.9.2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice);

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/20129, e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei