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Provvedimento del 26 ottobre 2023 [9965650]

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[doc. web n. 9965650]

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 508 del 26 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 26 aprile 2022 e la successiva integrazione del 31 agosto 2022, con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, da parte della testata giornalistica on-line XX, di una fotografia ritraente il suo volto, indebitamente tratta dai suoi profili Facebook e LinkedIn, a corredo di un articolo di cronaca riportante la notizia del suo arresto

CONSIDERATO che, nel chiedere di accertare l’illiceità del trattamento, in particolare con riguardo alla sua fotografia, nonché di ingiungere il soddisfacimento delle richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, ed in particolare del diritto alla cancellazione di cui all’art. 17, come pure di imporre “una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento incluso il divieto di trattamento”, il reclamante ha rappresentato che:

- l’articolo pubblicato da XX intitolato “XX” riguardava la notizia del suo arresto per presunti reati di estorsione e concussione legati all’appalto del servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di XX (XX);

- tali circostanze risultavano ancora oggetto di verifica in sede penale;

- sebbene ricoprisse una carica pubblica e la sua vicenda potesse essere di interesse pubblico, la raccolta della sua effige era avvenuta illecitamente, trascendendo i limiti del diritto di cronaca nella misura in cui, “la garanzia della cronaca sarebbe stata comunque raggiunta attraverso l’indicazione della semplice carica elettorale ricoperta e l’utilizzo del nominativo, in forma puntata, in ossequio al principio di mimimizzazione, e del luogo in cui lo stesso ricopriva il suddetto incarico”, elementi già sufficienti a garantire la veridicità della notizia e la riconducibilità degli eventi alla sua persona, anche tenendo conto del limitato contesto territoriale e del numero esiguo dei cittadini appartenenti alla comunità;

- l’indebita pubblicazione della foto personale tratta da un profilo social che, in quanto tale, non poteva essere riprodotta senza il consenso dell’interessato, tenuto conto delle norme civilistiche e delle specifiche disposizioni di cui alla legge n. 633/1941 in materia di tutela dell’immagine;

- le stesse esimenti previste dall’art. 97 della citata legge, con riguardo alla diffusione delle immagini rispetto a vicende di interesse pubblico, devono essere valutate con maggior rigore rispetto alla semplice pubblicazione della notizia, stante la maggiore potenzialità lesiva dello strumento visivo e la maggiore idoneità ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona;

- l’allegazione della fotografia non solo non risultava attinente ai fatti di cronaca narrati, ma svolgeva “la sola funzione di mostrare il volto del reo sospetto risultando, in tal modo, lesiva della dignità della persona”, con ciò violando sia il principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico ex art. 137, comma 3 del Codice sia l’art. 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;

- la “diffusione della notizia relativa al fatto di reato presumibilmente commesso (...) è cosa ben diversa dall’aver raccolto illecitamente e pubblicato la foto (…) per consentire ad un numero indistinto di soggetti la facoltà di associare il volto ai fatti”, considerato il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento ed all’art. 2-octies del Codice rispetto al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza;

- nessun riscontro, neanche a seguito di un successivo sollecito, alla richiesta di rimozione della foto o quantomeno di deindicizzazione dell’articolo, preliminarmente rivolta alla testata era pervenuto da quest’ultima;

VISTA la nota del 28 ottobre 2022 con la quale, in risposta alla richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio il precedente 10 ottobre, Ciao People S.r.l., in qualità di editore di XX, nel confermare la legittimità della pubblicazione dell’immagine del Sig. XX, ha rappresentato che:

- l’articolo affronta una vicenda giudiziaria che, come riconosciuto nello stesso atto di reclamo, risulta espressione della “legittimità e fondatezza del diritto di cronaca”;

- non è condivisibile l’interpretazione del reclamante per cui la legittima diffusione dell’immagine debba ancorarsi imprescindibilmente al consenso dell’interessato, stante il regime particolare che regola il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico e “la possibilità per i trattamenti di cui all’art. 136 del Codice di procedere senza il consenso dell’interessato pur nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’art. 139, anche con riguardo ad dati di cui agli artt. 9 e 10 del RGPD”;

- nella vicenda in oggetto, anche il richiamo alle norme di cui all’art. 10 cod. civ. e agli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 non appare condivisibile posto che “il costituzionalmente protetto diritto di cronaca prevale sul diritto all’immagine dell’interessato”;

- laddove il trattamento dei dati per finalità giornalistiche avvenga nel rispetto dei parametri dell’essenzialità della notizia in relazione a fatti di interesse pubblico, nonché nel rispetto della dignità della persona (artt. 5, 6 e 8 delle Regole Deontologiche) “l’interessato non potrà mai invocare le cautele che le Regole Deontologiche prevedono per la diffusione della sua immagine”;

- anche in base all’art. 97 della Legge sul diritto d’autore il consenso della persona ritratta non è necessario quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorie-tà o dall’ufficio pubblico ricoperto, nonché, tra le altre, da necessità di giustizia o di polizia;

- pertanto risulta lecita la pubblicazione dell’immagine dell’arrestato “quando ciò può rivelarsi utile al lavoro investigativo o per la collettività: soprattutto quando si tratti di reati a lesività diffusa”;

- “nel caso di specie, ad esempio, la pubblicazione dell’immagine del funzionario pubblico accusato di reati di estorsione e concussione potrebbe trovare la sua utilità nel fatto che, chi riconoscesse nella foto il reclamante, potrebbe rivelare agli inquirenti dettagli utili alla completezza della vicenda, o presentarsi come vittima , ecc.”;

- “la sola pubblicazione di nome e cognome o delle iniziali del Reclamante, non potrebbero probabilmente assolvere allo stesso scopo”;

- l’art. 137 del Codice “codifica l’esenzione del consenso per i trattamenti di dati giudiziari e il comma n. 3 richiama espressamente quelli che sono i limiti del diritto di cronaca (presenti nel caso di specie)”;

- “con riferimento al mancato riscontro della richiesta, l’articolo 12 comma 3 del Codice impone al titolare del trattamento l’obbligo di fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli artt. 15 a 22, senza ingiustificato ritardo, eppure, la richiesta in esame, nella sua infondatezza, non pare alla Società ascrivibile all’ambito di applicazione dei suddetti articoli”;

CONSIDERATO che, a seguito di tale riscontro, inviato dalla Società anche al reclamante, non sono pervenute da parte di quest’ultimo ulteriori osservazioni;

VISTA la nota di questa Autorità del 17 marzo 2023, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice è stato comunicato a Ciao People S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par.2, del Regolamento e sono state altresì notificate, al medesimo titolare, le violazioni di legge, individuate nel caso di specie nella violazione dell’art. 5, par.1, lett. a) e lett. c) e degli artt. 12 e 17 del Regolamento, nonché dell’art. 137 , comma 3 del Codice e art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

VISTA la richiesta di proroga avanzata dalla Società ex art. 13, comma 3 del regolamento n.1/2019 del Garante, in data 6 aprile 2023 in merito alla produzione delle proprie memorie difensive, cui ha fatto seguito il positivo riscontro dell’Ufficio in ragione delle rappresentate difficoltà di coordinamento tra le diverse divisioni aziendali, al fine di fornire un riscontro puntuale e completo, stante anche la complessità delle valutazioni da effettuare nel caso in esame;

VISTA la successiva memoria del 3 maggio 2023 con la quale Ciao People S.r.l., nel chiedere l’archiviazione del procedimento, ovvero il non luogo a provvedere, o la relativa definizione senza l’irrogazione di alcuna sanzione, in ragione dell’asserita liceità del trattamento, ha rappresentato che:

“sebbene l’editore sia convinto che il trattamento sia perfettamente lecito” la fotografia contestata è stata rimossa, con ciò evidenziandosi “l’improcedibilità del procedimento sanzionatorio ex art. 166 Codice privacy”;

l’articolo riferito al reclamante che ne riporta la vicenda giudiziaria è stato comunque pubblicato sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di cronaca;

il consenso all’utilizzo della fotografia contestata non risultava in ogni caso necessario, tenuto conto delle esenzioni previste con riguardo al trattamento dei dati personali in ambito giornalistico (cfr. art. 137 del Codice privacy);

inoltre, sulla base dell’art. 8 delle Regole deontologiche “a fronte di fatti gravi e di indubbio interesse pubblico è possibile diffondere le immagini relative al soggetto coinvolto nella vicenda in quanto indagato o imputato”;

pertanto, in considerazione dello specifico dettato della norma, nel caso di specie, stante la sussistenza di un interesse pubblico, era stata utilizzata “un’immagine generica dell’indagato che ha un volto noto in quanto personaggio politico e non certo una sua foto segnaletica, una foto del momento dell’arresto o in manette, o comunque in situazione detentiva”;

la foto rappresentava l’immagine social del reclamante e non lo ritraeva “in condizioni poco dignitose o legate all’arresto” ;

la pubblicazione dell’immagine di un funzionario pubblico accusato di reati di estorsione e concussione non solo risultava giustificata dal ruolo pubblico e politico dell’indagato, ma anche utile, come già evidenziato, per fornire agli inquirenti elementi ulteriori per il lavoro investigativo, essendo possibile per chi fosse venuto a conoscenza della vicenda tramite l’artico, “unirsi alla cordata dei denuncianti o costituirsi parte civile”;

il richiamo all’art. 97 della legge n. 633/41 risulta inconferente proprio in ragione di quanto previsto dalla norma, ribandendosi come la stessa escluda il ricorso al consenso quando la riproduzione dell’immagine è giustificata, tra gli altri elementi, dalla notorietà e dall’ufficio pubblico ricoperto, ovvero dal collegamento con fatti ed avvenimenti di interesse pubblico;

l’immagine del reclamante è stata tratta dai suoi profili Facebook e Linkedin che risultavano pubblici al momento della diffusione della notizia o comunque “anche se non del tutto pubblici (…) consentivano, attraverso le apposite impostazioni privacy dei social network, di poter reperire la fotografia del Sig. XX”;

la redazione aveva infatti avuto la possibilità di rinvenire la foto sui social in quanto tale elemento del profilo del reclamante ‘era impostato come privacy “pubblica” all’epoca del fatto’;

il reclamante aveva, pertanto, già reso pubblico il dato ed inoltre l’immagine risultava già pubblicata sulla generalità dei quotidiani e su ulteriori testate online non menzionate nel reclamo;

in relazione alla presunta violazione degli artt. 12 e 17 del Regolamento, la redazione ha ricevuto, in data 25 novembre 2021, una lettera di costituzione in mora con la quale si diffidava l’editore alla rimozione della fotografia contestata dall’articolo online, nonché alla deindicizzazione dello stesso;

dalla ricevuta di accettazione risulta che tale lettera sia stata inviata all’indirizzo pec generale dell’editore e non a quelli specificamente indicati nell’informativa privacy della testata per l’esercizio dei diritti;

la redazione non ha ritenuto di dover dare riscontro a detta lettera ritenendo la richiesta generica per come formulata e manifestamente infondata, dato il legittimo esercizio del diritto di cronaca;

la genericità era tale da “non poter comprendere che la stessa fosse una domanda di cancellazione  ai sensi dell’art. 17 GDPR”, come chiarito solo in sede di reclamo;

l’indicazione generica nell’oggetto “XX c/XX” non riportava alcun riferimento al menzionato art. 17, così come l’intero testo della lettera che, peraltro, conteneva una richiesta di rimozione della fotografia nel termine di 15 giorni, quindi “in un termine estremamente breve non corrispondente a quello di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR”;

a fronte della manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 12, par. 5 del Regolamento, della richiesta dell’interessato e della poca intellegibilità circa la natura dei diritti esercitati, non si è quindi considerato di doverla riscontrare/accettare;

inoltre la diffida conteneva anche una richiesta di deindicizzazione che “non poteva certo essere rivolta al Titolare del trattamento Ciao People, in quanto editore del giornale, ma doveva essere rivolta al motore di ricerca sui cui l’articolo viene indicizzato”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che l’articolo di cronaca, pubblicato dalla testata giornalistica on-line XX, costituisce espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto ad un’informazione di indubbio interesse pubblico, stante la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante anche in considerazione del ruolo pubblico rivestito da quest’ultimo;

RITENUTO che, alla luce degli ulteriori elementi di valutazione prospettati nella memoria difensiva della Società non sono emersi - con riguardo alla pubblicazione dell’immagine del reclamante a corredo del menzionato articolo di cronaca - profili tali da motivare l’illiceità del trattamento come evidenziato nell’atto di reclamo;

RITENUTO pertanto che, sulla base degli aspetti individuati nell’ambito dell’istruttoria, successivamente alla notifica della comunicazione di cui all’art. 166, comma 5 del Codice con la quale è stato aperto un procedimento formale nei confronti del titolare ai sensi degli art.12 ss. del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione della fotografia contestata risulta avvenuta nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica senza travalicare il principio di essenzialità dell’informazione, né ledere la dignità dell’interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare il reclamo infondato con riguardo a tale profilo;

PRESO ATTO che la Società ha comunque provveduto alla rimozione della foto contestata;

CONSIDERATO che la Società non ha invece fornito alcun riscontro, all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento ed in particolare del diritto di cui all’art. 17, stante la lettera di diffida inviata dall’interessato;

RITENUTO, in particolare, che nessuna delle argomentazioni fornite dalla Società può essere ritenuta idonea ad escludere l’obbligo di riscontro cui il titolare è sempre tenuto a seguito dell’esercizio di uno dei diritti previsti dal Regolamento, come espressamente disposto dall’art. 12 del Regolamento stesso;

RITENUTO, infatti, che l’invio ad un indirizzo di posta certificata diverso da quelli presenti nella policy privacy della testata giornalistica coinvolta nel trattamento, ma pur sempre riferibile alla società editrice non può di per sé legittimare il mancato riscontro a detto esercizio; considerato, altresì, che la medesima lettera di diffida veniva nuovamente inviata e consegnata all’indirizzo pec della Società in data 14 gennaio 2022;

RITENUTO, analogamente, che neppure le valutazioni circa l’infondatezza della pretesa, da parte della redazione - che peraltro contraddicono l’asserita circostanza che non fosse sufficientemente chiaro l’oggetto dell’istanza - possono legittimare il mancato riscontro, posto che, anche nei casi previsti dall’art. 12, par. 5 del Regolamento a fronte di richieste dell’interessato manifestamente infondate o eccessive, il titolare è sempre tenuto a fornire un riscontro, potendo, piuttosto, addebitare un contributo spese, oppure  rifiutare di soddisfare la richiesta;

RITENUTO, inoltre, che la formulazione dell’istanza di rimozione della foto, seppure inserita in un “generico” atto di diffida non può rilevare in termini di inidoneità della stessa, considerato che l'interessato può far valere i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento senza specifici vincoli di forma;

CONSIDERATO, del resto, che nell’atto di diffida, pur in assenza dello specifico richiamo alla norma di cui all’art. 17 del Regolamento si richiedeva espressamente la rimozione della foto del Sig. XX dall’articolo online e che, anche il richiamo al diverso termine di 15 giorni per l’adempimento, non risulta elemento idoneo ad escludere il suddetto obbligo di riscontro, tenuto conto che l’art. 12, par. 3 del Regolamento stabilisce espressamente che le informazioni relative ad un’azione intrapresa riguardo ad una richiesta di esercizio dei diritti devono essere fornite “senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”, salva la ricorrenza di condizioni che ne legittimino una proroga;

CONSIDERATO che il successivo par. 4 dell’art. 12 prevede che “se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo al più tardi entro un mese dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre  ricorso giurisdizionale”;

CONSIDERATO che neanche il richiamo alla asserita, “indebita” richiesta di deindicizzazione dell’articolo e conseguentemente della foto a corredo dello stesso, pure contenuta nell’atto di diffida può ritenersi idoneo ad escludere l’obbligo di riscontro da parte dell’editore;

RILEVATO che, per le ragioni sopra esposte, è risultata accertata la violazione dell’art. 12, par. 3 e dell’art. 17 del Regolamento, non essendo stato fornito all’interessato un riscontro all’esercizio dei relativi diritti ed in particolare del diritto di cui al menzionato art. 17;

RITENUTO, pertanto, di dover, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ammonire Ciao People S.r.l. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati ed al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con questi ultimi che impongono al titolare, ai sensi dell’art. 12, par. 3 del Regolamento, di fornire sempre un riscontro adeguato e tempestivo ai diritti esercitati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento stesso;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Ciao People S.r.l. con riguardo all’avvenuta rimozione della fotografia oggetto di contestazione, posta a corredo dell’articolo pubblicato dalla testata online XX;

b) dichiara, per le ragioni di cui in premessa, il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione di detta fotografia;

c) dispone, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Ciao People S.r.l., in qualità di editore della testata online, la misura dell’ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali come sopra espressamente richiamate;

d) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Ciao People S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei