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Provvedimento del 30 novembre 2023 [9980636]

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[doc. web n. 9980636]

Provvedimento del 30 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 566 del 30 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il procedimento avviato dall’Autorità, sulla base di una segnalazione pervenuta in data 25 agosto 2023 supportata da alcune notizie di stampa, nei confronti di Comcast Italia S.r.l., in qualità di editore della testata “Il Giornale d’Italia”, relativamente all’avvenuta pubblicazione nel sito web “giornaleditalia.it”, in data XX, di un articolo dal titolo “XX"”, nel quale, nel riportare alcune informazioni riguardanti la posizione procedurale di uno dei ragazzi coinvolti in un episodio di violenza sessuale verificatasi a XX agli inizi del mese di XX , sono state indicate le generalità della persona vittima della predetta violenza;

VISTA la nota del 28 agosto 2023 con la quale l’Autorità ha invitato la società a fornire elementi di valutazione in merito a tali circostanze, tenuto anche conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo alle garanzie previste a tutela delle vittime di reati di natura sessuale;

VISTA la comunicazione del 28 agosto 2023 con la quale l’editore, nella persona del direttore responsabile dott. XX, ha dichiarato, con specifico riguardo alla pubblicazione del nome della persona coinvolta, che quest’ultimo “è stato inizialmente inserito dall’autore all’interno del pezzo solo in quanto di dominio pubblico: è comparso infatti su tantissimi giornali, siti, video, TikTok e lei stessa si è data visibilità con dichiarazioni su quanto era accaduto”, allegando alcuni screenshot a conferma di quanto asserito e assicurando di avere comunque provveduto all’immediata rimozione di esso;

VISTA la nota del 1° settembre 2023 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a Comcast Italia S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 6, comma 1, e 8 delle Regole deontologiche;

VISTA la comunicazione del 1° novembre 2023 con la quale il direttore responsabile della testata ha reinoltrato alcuni degli screenshot già allegati al riscontro già fornito, facendo seguito ad una conversazione telefonica intervenuta con l’Ufficio in cui ha ribadito le argomentazioni già in precedenza dedotte;

VISTA la comunicazione del 13 novembre 2023 con la quale il direttore responsabile de “Il Giornale d’Italia” ha chiesto di archiviare il procedimento aperto nei confronti dell’editore della testata ed ha trasmesso alcune precisazioni rese dall’autore dell’articolo il quale ha confermato che:

- la notizia del nome della vittima era stata riportata su vari giornali e siti e che, in ogni caso, il nome è stato subito rimosso dall’articolo de il Giornale d’Italia;

- la ragazza stessa aveva dichiarato quanto accaduto, sia tramite i social network che tramite altri canali, affermando, in una delle dirette, “XX”;

- nel mese di ottobre ha deciso di raccontare anche in TV la sua storia, partecipando al programma XX; 

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali in ambito giornalistico presuppone, per la sua liceità, il rispetto dei principi contenuti nel Regolamento, nel Codice e nelle Regole deontologiche tenendo conto, in particolare, il parametro di “essenzialità dell’informazione” da interpretare con particolare rigore riguardo alla diffusione di dati idonei a costituire un pregiudizio per la dignità delle persone (cfr. art. 137 del novellato Codice in materia di protezione dei dati personali; art 8 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”, allegato A1 al Codice), specie laddove si tratti di persone vittime di violenza, la divulgazione dei cui dati è peraltro specificamente protetta dall’ordinamento generale (art. 734 bis c.p.) potendo integrare gli estremi di un reato;

RILEVATO, con riguardo alla vicenda descritta, che:

nel caso di specie, come confermato dallo stesso titolare del trattamento, nell’articolo oggetto del presente procedimento sono state pubblicate le generalità complete della ragazza vittima di violenza, rimosse a distanza ravvicinata rispetto alla pubblicazione e comunque anteriormente all’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità;

detto nominativo, sulla base di quanto affermato dall’editore, sarebbe stato rinvenibile anche in diversi profili social di utenti, i quali, a vario titolo, si sono espressi sulla vicenda, e sarebbe stato divulgato dalla stessa ragazza coinvolta nei fatti;

tuttavia, le informazioni acquisite nel corso del procedimento non risultano idonee a stabilire, con un sufficiente grado di certezza, l’ordine temporale con il quale si è verificata la divulgazione dei dati contestati all’editore tenuto conto della necessità di preservare, in particolare, la sfera di riservatezza delle persone vittime di violenza sessuale;

PRESO ATTO, comunque, delle misure adottate dal titolare del trattamento anteriormente all’avvio del procedimento attraverso la rimozione delle generalità della persona coinvolta nel fatto di cronaca;

RICORDATO che il giornalista, in virtù della sua specifica funzione di veicolo di  notizie di interesse collettivo, deve, nell’esercizio del diritto di cronaca, attenersi scrupolosamente ai principi derivanti dalla normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali, nonché alle regole deontologiche che disciplinano la professione giornalistica e che includono, in particolare, la necessità di farsi garante della riservatezza delle persone colpite da gravi azioni criminose, a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardino episodi di violenza sessuale, al fine di tutelarne la dignità e di escludere il rischio di esporle ad un rinnovato pregiudizio;

RITENUTO appropriato, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, disporre nei confronti di Comcast Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, la misura dell’avvertimento sottolineando la necessità di valutare, in casi analoghi a quello oggetto del presente provvedimento, che il disvelamento, anche in via indiretta, dell’identità di una persona vittima di violenza sessuale possa costituire violazione dei principi di liceità del trattamento e di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c), del Regolamento, nonché del principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 734 bis c.p., e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Comcast Italia S.t.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. a), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento consistenti nella rimozione del nome della ragazza vittima di violenza avvenuta anteriormente all’avvio del presente procedimento; 

b) dispone, nei confronti di Comcast S.r.l., in qualità di editore del quotidiano “il Giornale d’Italia”, la misura dell’avvertimento evidenziando la necessità di valutare, in casi analoghi a quello oggetto del presente provvedimento, che il disvelamento, anche in via indiretta, dell’identità di una persona vittima di violenza sessuale possa costituire violazione dei principi di liceità del trattamento e di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c), del Regolamento, nonché del principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 734 bis c.p., e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Comcast Italia S.r.l., in qualità di editore della testata “Il Giornale d’Italia”, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei