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Provvedimento del 18 luglio 2023 [9984496]

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[doc. web n. 9984496]

Provvedimento del 18 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 320 del 18 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale di accertamento redatto dalla Legione Carabinieri Sicilia – Stazione Canicattì Bagni, in data 30.4.2022, presso l’immobile in uso al sig. Nicola Petrolito, sito in XX, XX, ove lo stesso ha il proprio domicilio, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, attivo e funzionante, idoneo a riprendere zone di proprietà di altri soggetti e aree di pubblico passaggio.

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. L’accertamento dei fatti.

Con nota pervenuta il 15.6.2022, la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione Canicattì Bagni trasmetteva a questa Autorità il verbale dell’ispezione, effettuata in data 30.4.2022, dal predetto Corpo di polizia, presso l’immobile in uso al sig. Nicola Petrolito, sito in XX, XX ove lo stesso ha il proprio domicilio.

Il verbale riferiva la presenza di 7 telecamere funzionanti, di cui 3, posizionate nella parte perimetrale anteriore dell’immobile, in grado di riprendere una vasta zona di proprietà di altri soggetti e aree di pubblico passaggio. Inoltre, durante l’accertamento si riscontrava l’assenza di cartelli informativi della presenza delle telecamere.    

A fronte di tale violazione veniva redatto, dal predetto Comando, il verbale di contestazione in relazione alla violazione di cui agli artt. 13 e 161 del Codice. Considerato che, alla luce dell’art. 83 del Regolamento, che definisce le “Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie”, è l’Autorità di controllo competente a provvedere ad applicare le misure correttive, il Comando dei Carabinieri Sicilia provvedeva, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, all’annullamento in autotutela del suddetto verbale di contestazione nei confronti del sig. Nicola Petrolito.

2. L’avvio del procedimento.

L’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale, provvedeva quindi a notificare, con nota del 26/06/2022 (prot. n. 34443), al sig. Nicola Petrolito, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

La parte, nonostante sia stata informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo. 

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

In via generale, si osserva che, in base all’art. 2, par. 2 del Regolamento, quando il trattamento è effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un’idonea base giuridica.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

In tali casi, il titolare del trattamento è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, sulla base anche delle indicazioni rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).

Nel caso che ci occupa, l’istruttoria svolta ha evidenziato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Alla luce delle valutazioni che precedono, considerati tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, si ritiene che la condotta posta in essere dal titolare del trattamento sia contraria al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, nonché priva di idonei presupposti di legittimità ai sensi dell’art. 6 del medesimo Regolamento.

Per quanto sopra, si reputa pertanto necessario ingiungere al titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento l’adozione delle misure necessarie a circoscrivere la ripresa esclusivamente alle aree di propria pertinenza.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per mezzo dell’impianto di videosorveglianza.

Le circostanze rappresentate nel corso dell’accertamento ispettivo, esaminate nel loro complesso, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento che, in assenza di comunicazioni, risulta ancora in corso coinvolgendo un numero indefinito di interessati;

la circostanza che non vi è stata alcuna partecipazione e cooperazione con l’Autorità nel corso del procedimento con la conseguente impossibilità di verificare che siano state adottate misure idonee per attenuare il danno subito dagli interessati.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 400,00 (quattrocento) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. Nicola Petrolito, nato a XX il XX, c.f. XX, residente in XX, XX, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento;

ORDINA

alla parte di pagare la somma di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla parte:

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di conformare i trattamenti effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza provvedendo a circoscrivere la ripresa delle telecamere alle sole aree di pertinenza;

di pagare la somma di euro 400,00 (quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei