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Comunicazione e diffusione dei dati - Comune di Marcianise - Ordinanza in materia di circolazione stradale e prostituzione - 26 ottobre 1998 [100...

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[doc. web n. 1003613]

Comunicazione e diffusione dei dati - Comune di Marcianise - Ordinanza  in materia di circolazione stradale e prostituzione

Alcune modalità di esecuzione di ordinanze comunali, come ad esempio l´ordine di comunicare la violazione al domicilio dell´automobilista quando questa sia già stata contestata e sia avvenuta l´oblazione, sono in contrasto con i principi di finalità e correttezza affermati nell´art. 9 della legge n. 675.


Roma, 26 ottobre 1998

Comune di Marcianise


OGGETTO: Ordinanza n. 243/1998 del Comune di Marcianise in materia di circolazione stradale e prostituzione.
È pervenuto a questa Autorità il testo dell´ordinanza n. 243 del 9/9/1998, con la quale il Sindaco di codesto Comune ha vietato alcuni comportamenti che si presumono connessi all´esercizio della prostituzione.

In particolare, si è vietato ai conducenti di autoveicoli di arrestare il proprio mezzo al fine di richiedere informazioni, nonché di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitino l´attività di meretricio sulle strade; ciò in quanto tali comportamenti creerebbero situazioni di intralcio e di pericolo al traffico stradale. Viene tra l´altro vietata l´attività stessa di meretricio in luogo pubblico e quella di chi richiama l´attenzione di potenziali clienti attraverso comportamenti indecorosi o indecenti, tali, precisa l´ordinanza, da ingenerare «la distrazione della attenzione alla guida di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione».

L´ordinanza sindacale rientra fra i provvedimenti che diverse amministrazioni comunali hanno recentemente adottato al fine di scoraggiare l´esercizio della prostituzione.

Al riguardo, questa Autorità si astiene dall´esaminare aspetti che riguardano il fondamento normativo di un´ordinanza sindacale in materia di prostituzione e dal formulare, in proposito, valutazioni di ordine etico.

La presente decisione, quindi, riguarda unicamente alcune modalità di esecuzione di ordinanze come quella in esame, in riferimento agli aspetti che attengono alla legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali .

Tali modalità, infatti, in relazione ai principi di finalità e correttezza affermati nell´art. 9 della legge n. 675, determinano una ingiustificata compressione della sfera privata delle persone che contravvengono alle ordinanze sindacali.

In particolare:

a) risulta illegittimo quanto disposto dal punto 4 della citata ordinanza, dove si afferma che «a tutela della salute pubblica, ed in particolare di quella di parenti e affini di coloro che violano il precetto di cui al punto 1°, si provvederà a dare comunicazione dell´avvenuta violazione della presente ordinanza, anche in caso di oblazione, al domicilio del contravventore». In tale ipotesi, i comportamenti sanzionati e ritenuti pericolosi per la circolazione stradale, sono considerati anche alla stregua di abitudini sessuali rischiose per la salute di terzi e, in particolare, dei familiari del contravventore. Il Garante non ritiene legittimo che ciò sia disposto da un´ordinanza sindacale del genere in esame;

b) risulta del tutto privo di corretto fondamento giuridico, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, l´ordine di comunicare la violazione dell´ordinanza al domicilio del contravventore anche nel caso in cui la contravvenzione sia stata contestata immediatamente sul posto (v. art. 108, secondo comma, r.d. n. 383/1934), avvenga o meno l´oblazione al momento della contestazione o nei dieci giorni successivi (art. 108, primo comma, r.d. n. 383/1934).

Pertanto, la pretesa di tutelare la salute di parenti ed affini del contravventore in una ordinanza in tema di circolazione stradale (punto 4 del relativo dispositivo) e le modalità di trattamento di dati prescelte dal Sindaco per l´inoltro della contravvenzione si pongono in contrasto con la legge anche per ciò che riguarda i limiti di competenza dell´autorità comunale e devono essere perciò oggetto di segnalazione da parte di questa Autorità, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera c) della stessa legge.

Il Garante coglie inoltre l´occasione per precisare che resta comunque ferma la necessità di evitare che la notificazione a domicilio sia effettuata con modalità non conformi alle norme vigenti o, comunque, per finalità diverse da quelle della comunicazione di un atto all´interessato (come potrebbe avvenire, per esempio, attraverso il superfluo invio a domicilio di fotografie comprovanti la violazione, ovvero mediante la stampigliatura sul plico chiuso, inviato per posta, di diciture parimenti non necessarie che facciano chiaramente desumere la violazione contestata).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 1, lettera c) e 32, comma 1, della legge n. 675, si invita quindi codesta Amministrazione ad adottare senza ritardo le opportune misure per conformarsi alla presente segnalazione, dandone informazione a questa Autorità entro il 10 novembre p.v..

IL PRESIDENTE
Rodotà