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Dati sensibili - Annotazione nel registro dei battezzati - 5 novembre 2003 [1083599]

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[doc. web. n. 1083599]

Dati sensibili - Annotazione nel registro dei battezzati - 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza indirizzata alla Parrocchia di S. Gioacchino in Prati di Roma, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l´annotazione a margine del registro dei battezzati, della "propria volontà di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana" e che dell´avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato il 2 ottobre 2003 da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Vicariato di Roma-Ufficio giuridico, con nota datata 22 ottobre 2003, ha sostenuto di poter provvedere all´annotazione richiesta solo dopo aver accertato che "la volontà stessa del battezzato di allontanarsi dalla Chiesa cattolica, sia certa, libera e personale". Al fine di verificare tale volontà, la resistente ha chiesto al richiedente di presentarsi presso i competenti uffici del Vicariato "per dimostrare e controfirmare la sua richiesta in modo inequivoco".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati di una parrocchia la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di apporre nel menzionato registro l´annotazione della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l´interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Come più volte rilevato da questa Autorità (v., ad esempio, Provv. del 19 settembre 1999, in Bollettino n. 9, p. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

Tale istanza è stata correttamente proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, essendo debitamente sottoscritta dall´interessato e accompagnata da copia di un documento che ha consentito di accertarne l´identità nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 13 della legge n. 675/1996 e art. 18 del d.P.R. n. 501/1998). Inoltre, il ricorso (come richiesto dalle norme citate) è presentato con sottoscrizione autenticata del ricorrente a garanzia dell´autenticità della stessa.

Una volta accertata (anche con documento di riconoscimento, come avvenuto nel caso di specie) l´identità del soggetto che presenta un´istanza ai sensi del citato art. 13 (ritualmente anche a mezzo raccomandata) resta legittima ogni eventuale attività del destinatario della richiesta volta a richiamare l´attenzione dell´istante sugli effetti che l´istanza comporta. Tuttavia, la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario.

Nel caso di specie l´istanza può, quindi, ritenersi già validamente presentata.

Dovrà pertanto essere effettuata l´annotazione richiesta in modo inequivoco dall´interessato nel registro dei battesimi, entro il termine del 10 dicembre 2003.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione della specificità e novità della questione esaminata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a parte resistente di apporre, nelle forme e nel termine indicato in motivazione, l´annotazione richiesta dal ricorrente nel registro dei battesimi della Parrocchia S. Gioacchino in Prati di Roma, dando conferma a questa Autorità ed all´interessato entro il medesimo termine dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli