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Provvedimento del 23 dicembre 2004 [1121762]

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[doc. web n. 1121762]

Provvedimento del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Arrigo Molinari e altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Accinelli, Antonio Nocito e Arrigo Molinari presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Banca Carige S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Gli interessati affermano di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata in data 17 maggio 2004 (a seguito di varia corrispondenza prima intercorsa), con la quale hanno chiesto di accedere ai dati personali che li riguardano relativi ai rapporti di conto corrente (intestati anche ai defunti Carlo Pallavicino e Maria Teresa Pallavicino di cui sono eredi) e ad alcuni contratti di mutuo stipulati con l´istituto di credito resistente. 

Con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, i ricorrenti hanno riproposto la medesima istanza di accesso, specificando nuovamente i rapporti di conto corrente e di mutuo rispetto ai quali hanno chiesto di conoscere i dati che li riguardano e quelli relativi ai congiunti defunti.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 settembre 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota del 4 ottobre 2004, dichiarando che:

  • "ai ricorrenti sono state regolarmente trasmesse le prescritte comunicazioni periodiche su stato ed andamento dei rapporti economici intercorrenti tra le parti in conformità alla vigente normativa in materia bancaria";
  • "i rapporti bancari intercorsi con gli odierni ricorrenti sono oggetto di una pluralità (14) di azioni giudiziarie in gran parte attivate dai ricorrenti e attualmente pendenti tra le parti davanti il Tribunale di Savona (…) e nanti la Sezione distaccata di questo, Alberga";
  • "in tale sede gli odierni ricorrenti hanno svolto istanza di esibizione di documentazione contrattuale relativa ai medesimi rapporti attualmente al vaglio del Giudice";
  • in alcuni di tali procedimenti, sarebbe stata già prodotta "integralmente la documentazione inerente ai rapporti di conto corrente";
  • l´istituto di credito resta disponibile a comunicare ai ricorrenti tutte le informazioni detenute "costituenti dati personali secondo la citata normativa a fronte di richiesta da parte dei ricorrenti contenente specifica indicazione dei dati richiesti".

Con due note, entrambe pervenute il 22 ottobre 2004, e nell´audizione del 26 ottobre 2004, i ricorrenti hanno dichiarato che "Carige S.p.A. non ha mai voluto fornire la documentazione" richiesta e che "è in corso un procedimento ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Banca Carige S.p.A. sempre mirato ad ottenere la documentazione richiesta".

Con riferimento alla disponibilità manifestata dall´istituto di credito resistente, i ricorrenti hanno ribadito rispetto a quali rapporti di conto corrente e mutuo gli stessi hanno esercitato le istanze di accesso ai dati personali. Con note pervenute il 4 e il 16 novembre 2004 i ricorrenti hanno allegato copia di alcuni atti relativi ai procedimenti giudiziari in corso tra le parti.

In data 24 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´istituto di credito resistente ha eccepito l´ammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 145, comma 2, del Codice, per l´identità delle richieste che sarebbero state "attualmente al vaglio del competente giudice civile nei plurimi giudizi pendenti tra le parti", già precedentemente formulate nel corso di "procedimenti giudiziari radicati dai ricorrenti" dinanzi le competenti autorità giudiziarie. La resistente ha dichiarato altresì che non sarebbe possibile "accedere alla pretesa dei ricorrenti in quanto la documentazione richiesta" sarebbe "indispensabile" ai fini dell´esercizio del proprio diritto di difesa in sede giudiziale, dal momento che "dalla loro esibizione potrebbe derivare un pregiudizio ai sensi del combinato disposto dell´art. 8, comma 2, lett. c), e dell´art. 24, comma 1, lett. f)" del Codice.

Con nota pervenuta il 13 dicembre 2004, i ricorrenti hanno contestato i riscontri ottenuti dal titolare. 

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere i dati personali relativi agli interessati (e a soggetti defunti di cui gli stessi sono eredi) detenuti da un istituto di credito. 

In relazione all´istanza di accesso formulata dai ricorrenti, va rilevato -alla luce dei riferimenti ai diritti tutelati dall´art. 7 del Codice in essa contenuti  - che la stessa può essere presa utilmente in considerazione quale richiesta di accesso ai dati personali relativi ai rapporti intercorsi con l´istituto di credito (come indicati anche nel ricorso e non contestati da quest´ultimo) che siano dallo stesso conservati.

L´esercizio di tale diritto consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento (con la trasposizione su supporto cartaceo se vi è richiesta), anche se non permette di ottenere necessariamente copia (sia essa fotostatica o autenticata) di documenti detenuti.

L´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è infatti prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, con la dovuta omissione di dati riferiti a terzi, solo nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare.

L´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, e il successivo ricorso a questa Autorità, sono stati avanzati legittimamente in riferimento alla richiamata disciplina sulla protezione dei dati personali. L´esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere infatti garantito gratuitamente e non può essere condizionato a quanto statuito ad altri fini dalle disposizioni del cd. testo unico bancario.

Va inoltre disattesa l´eccezione di inammissibilità proposta dall´istituto di credito, non potendosi ritenere che il ricorso al Garante sia stato proposto per il medesimo oggetto per il quale è stata adita l´autorità giudiziaria (art. 145, comma 2, del Codice).

Dalla documentazione acquisita in atti non risulta che dinanzi al Tribunale di Savona pendano, tra le parti, giudizi che hanno per oggetto l´accesso a dati personali o altri profili concernenti il loro trattamento. Nonostante i rapporti bancari cui si riferisce l´istanza di accesso, così come affermato dalla resistente (peraltro in modo generico, e senza alcun riferimento ai diritti oggetto di specifica contestazione nei diversi procedimenti giudiziari), siano oggetto di una pluralità di azioni giudiziarie, risultano diversi i presupposti (petitum; causa petendi) sulla base dei quali i ricorrenti agiscono nel corso dei giudizi. Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che lo specifico diritto di accesso ai dati personali di cui all´art. 7 del Codice è stato fatto valere esclusivamente nel procedimento avviato dinanzi al Garante.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall´istituto di credito resistente, non risultano documentati gli estremi per applicare l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), del Codice deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nella fattispecie, non è stata comprovata la ricorrenza di uno dei presupposti già riconosciuti idonei –in altri casi– da questa Autorità a giustificare un differimento del diritto di accesso, risultando unicamente la pendenza di procedimenti giudiziari rispetto ai quali non è stato comprovato il "pregiudizio effettivo e concreto" che potrebbe derivare dal consentire l´accesso ai dati personali richiesti (art. 8, comma 2, lett. e), del Codice).

Cassa di risparmio di Genova S.p.A. dovrà pertanto consentire agli interessati l´accesso ai dati personali richiesti e non ancora messi a disposizione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento e nei modi previsti dall´art. 10 del Codice. Di tale adempimento la resistente dovrà dare conferma entro la stessa data anche a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina alla resistente di aderire alle richieste degli interessati nei termini di cui in motivazione.

Roma, 23 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1121762
Data
23/12/04

Tipologie

Decisione su ricorso