g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 dicembre 2004 [1123248]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1123248]

Provvedimento del 16 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Mondolibri S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Maria Roberta Perugini presso il cui studio ha eletto domicilio,

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza rivolta a Mondolibri S.p.A. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente un´offerta editoriale relativa all´adesione al "Club per Voi"), aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati (o che possono conoscerli in qualità di rappresentanti, responsabili o incaricati), oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento dei dati personali che la riguardano a fini commerciali e pubblicitari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, l´interessata ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 settembre 2004, la società resistente, con nota inviata via fax il 7 ottobre 2004, ha confermato di aver trattato dati personali dell´interessata, limitatamente alle informazioni relative alla stessa tratte dall´elenco telefonico, precisando anche la logica, le modalità e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile dello stesso. Inoltre, la resistente ha fornito le indicazioni richieste in ordine alle categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza ed ha sostenuto:

  • di non aver riscontrato l´istanza dell´interessata "a causa di un insolito disguido interno";
  • di aver già cancellato i dati personali della ricorrente;
  • di aver trattato i predetti dati per "il solo invio dell´offerta commerciale relativa al "Club per Voi";
  • che la società si asterrà dal trattare in futuro i dati personali della ricorrente a fini promozionali e/o commerciali.

Con memoria del 15 ottobre 2004, la ricorrente ha, tra l´altro, lamentato la tardività

del riscontro ottenuto ed ha espresso le proprie perplessità in merito alla completezza dello stesso, con particolare riferimento alla mancata "comunicazione analitica, dettagliata ed in forma intelligibile" dei dati che la riguardano.

Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con nota anticipata via fax il 26 novembre 2004, la società resistente ha ribadito quanto sostenuto nella nota del 7 ottobre 2004, ritenendo sufficiente il riscontro fornito con la predetta nota e precisando che il "presunto ritardo nel fornire riscontro" era dipeso dall´invio da parte della ricorrente delle istanze dalla stessa formulate "ad un destinatario e ad un indirizzo diversi da quelli designati nell´informativa (…)".

Con memoria pervenuta il 1° dicembre 2004, la ricorrente ha nuovamente ribadito che la richiesta di "comunicazione analitica, dettagliata" dei dati che la riguardano non è stata adeguatamente riscontrata dalla società resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali.

L´istanza della ricorrente è stata legittimamente proposta in conformità a quanto disposto dall´art. 8, comma 1, del Codice secondo il quale "i diritti di cui all´art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile".

Nel caso di specie l´istanza è stata correttamente indirizzata presso la sede legale del titolare del trattamento a mezzo raccomandata a/r che risulta regolarmente ricevuta in data 2 luglio 2004.

Quanto al merito, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente in ordine a tutte le richieste formulate dalla ricorrente.

Ciò è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso e la resistente ha confermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver già cancellato i dati della ricorrente (senza peraltro procedere, come dovuto, alla richiesta comunicazione esplicita e completa di dati stessi alla ricorrente), nonché di uniformarsi alla volontà dell´interessata di opporsi al futuro utilizzo dei dati che la riguardano per fini di informazione promozionale e commerciale.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare è posto a carico di Mondolibri S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati dalla resistente, anche se solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Mondolibri S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1123248
Data
16/12/04

Tipologie

Decisione su ricorso