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Provvedimento del 14 febbraio 2005 [1148309]

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[doc. web n. 1148309]

Provvedimento del 14 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessato, dipendente di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ha chiesto ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice di avere copia di una delega rilasciata dall´istituto di credito al proprio legale con riferimento ad un tentativo di conciliazione tra le parti ex art. 410 c.p.c., insieme ad ogni "altro dato afferente, preliminare e conseguente ad essa".

Avendo ricevuto un riscontro ritenuto inidoneo, l´interessato ha riproposto la medesima istanza con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 novembre 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota pervenuta il 1° dicembre 2004 e, a seguito della proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149 del Codice, nell´audizione del 31 gennaio 2005, dichiarando di non poter consentire l´accesso ai dati relativi alla "direttiva indicata nella delega" rilasciata al proprio legale, "in quanto tale documento contiene indicazioni relative alla strategia difensiva della resistente nella causa di lavoro" ancora in corso tra le parti.

A seguito di un successivo scambio di note tra le parti, l´istituto di credito resistente ha inviato al ricorrente copia del ricorso di lavoro incardinato presso il Tribunale di Chieti e ha nuovamente ribadito di non poter fornire integrale riscontro alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente stante quanto previsto dall´art. 8, comma 4, del Codice.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere dati personali che il ricorrente ritiene siano detenuti dal proprio datore di lavoro.

In relazione all´istanza di accesso formulata dal ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice per la parte relativa ai dati personali del ricorrente contenuti nella documentazione allo stesso consegnata dall´istituto di credito.

Per quanto riguarda la specifica richiesta di accesso formulata dal ricorrente con riferimento alle direttive impartite dall´istituto di credito al proprio legale, ovvero alle statuizioni o determinazioni dallo stesso formulate con riferimento al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., il ricorso non può essere accolto.

La richiesta dell´interessato riguarda anche documenti comprendenti materiale informativo sottratto all´accesso, attenendo all´"indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento" (art. 8, comma 4, del Codice).

In secondo luogo, la richiesta di accedere ai dati personali citati va esaminata in rapporto all´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata, caso per caso, in relazione ai dati richiesti e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti l´esistenza di una situazione contenziosa fra le parti, testimoniata dalla pendenza di giudizi dinanzi al Tribunale di Chieti. Pertanto, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, e fermo restando quanto osservato per il materiale sottratto dal Codice all´accesso, occorre non pregiudicare, in via del tutto temporanea, l´attività delle parti in giudizio ed è pertanto da ritenersi legittimo il differimento del diritto di accesso ai dati personali ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice.

Cessate tali circostanze, il diritto di accesso ai dati personali richiesti potrà essere nuovamente esercitato nei limiti e con le modalità sopra evidenziate in relazione al disposto dell´art. 10 del Codice.

L´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice potrà riguardare comunque, come si è detto, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse.

Sussistono giusti motivi, anche in riferimento al riscontro fornito nel corso del procedimento, per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alla richiesta di accedere ai dati personali già comunicati al ricorrente;

b) rigetta il ricorso per la restante parte nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 14 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1148309
Data
14/02/05