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Provvedimento del 26 luglio 2005 [1158198]

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[doc. web n. 1158198]

Provvedimento del 26 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la nota con la quale Stefano Gandolfo ha chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Nomix s.a.s. di avere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di conoscere le modalità e le finalità del trattamento e di ottenere la cancellazione dei medesimi dati, nonché l´attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro cui i dati personali erano stati comunicati;

VISTO il riscontro fornito dal titolare del trattamento in data 4 aprile 2005, con il quale Nomix s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Fasano e P. Bernardini, ha risposto alle istanze formulate, dichiarando anche che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente era stato cancellato dal proprio database e da quello di Buongiorno Vitaminic S.p.A. cui lo stesso era stato comunicato;

VISTO il ricorso regolarizzato il 26 aprile 2005 con il quale Stefano Gandolfo ha ribadito le proprie richieste, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro e chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 maggio 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note inviate via fax il 16 e il 25 maggio 2005, nonché il 7 luglio 2005 (successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice), con le quali la società resistente ha ribadito quanto già comunicato in sede di riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e ha sostenuto che il trattamento effettuato è lecito;

VISTE le note pervenute via fax il 18 e il 26 maggio 2005 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ricevuto e ha dichiarato di non aver prestato alcun consenso informato al trattamento medesimo;

RITENUTA la necessità di dichiarare infondato il ricorso atteso che il ricorrente aveva ricevuto un sufficiente riscontro alle proprie istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 prima della presentazione del ricorso medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1158198
Data
26/07/05

Tipologie

Decisione su ricorso