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Provvedimento del 4 ottobre 2005 [1185177]

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[doc. web n. 1185177]

Provvedimento del 4 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Carlesso e Ivan Pera presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Ufficio del Difensore sanitario onlus;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessata, nell´aprile 2002, aveva ricevuto dall´Ufficio del Difensore sanitario onlus di Varese (con il quale non aveva mai intrattenuto rapporti) un plico contenente, oltre ad un volantino con una breve presentazione dell´associazione e dei servizi offerti, un invito a partecipare ad una conferenza organizzata dalla medesima associazione, a firma de "Il difensore sanitario Pierluigi Pagliazzi". Nel corso di tale incontro, sarebbero state fornite informazioni circa i diritti al risarcimento dei danni sofferti dagli "emotrasfusi contagiati da Aids o da Epatite C", nonché riguardo alle modalità con le quali l´interessata avrebbe potuto ottenerne il riconoscimento. Ad avviso di quest´ultima, dal tenore dell´invito poteva desumersi che la citata associazione "era perfettamente a conoscenza della patologia della Sig.ra XY e che le comunicazioni stesse erano state inviate alla ricorrente proprio in quanto emotrasfusa contagiata".

In data 30 ottobre 2003 l´interessata aveva formulato nei confronti della citata associazione un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2004) con la quale, nel contestare la liceità del trattamento dei dati personali, ed in particolare di quelli sensibili attinenti allo stato di salute, aveva chiesto "di conoscere quale persona fisica, giuridica (…) abbia autorizzato la Onlus (…) al trattamento dei (…) dati personali e con quali finalità".

Con nota in data 5 novembre 2003 a firma del Sig. Pierluigi Pagliazzi, la citata associazione, nel sostenere che la sottoscrizione del medesimo Sig. Pagliazzi in calce al volantino era apocrifa, aveva comunicato all´interessata di non detenere alcun dato relativo alla medesima (il cui nominativo era risultato sconosciuto a tutti i propri collaboratori), e di ritenere, alla luce delle ricerche interne svolte, che il plico in questione fosse stato inviato "da persona o luoghi estranei all´Associazione" stessa. Quest´ultima aveva altresì precisato di detenere esclusivamente i dati contenuti nel registro dei soci.

Dopo un ulteriore scambio di note fra le parti, l´interessata, ritenendo insoddisfacenti i riscontri ricevuti, ha proposto ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice con il quale ha chiesto "la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, con conseguente attestazione dell´avvenuto compimento delle operazioni medesime". La ricorrente ha dichiarato di proporre ricorso "assistita" dal Centro tutela diritti del malato di Busto Arsizio, il cui presidente ha apposto una sua sottoscrizione in calce al ricorso, ma non è stato destinatario di idonea procura (art. 147, comma 2). La ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 maggio 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´Ufficio del Difensore sanitario onlus, con nota anticipata via fax il 9 giugno 2004, nel ribadire quanto già comunicato nelle note inviate alla ricorrente, ha sostenuto che il plico in questione "non fu (…) postalizzato" dall´associazione resistente "e non poteva esserlo" dal momento che l´interessata "era persona assolutamente sconosciuta". La resistente ha anche precisato di non essere "in possesso di qualsiasi elenco nominativo relativo a persone affette da qualsivoglia patologia" rispetto ai quali non potrebbe quindi essere effettuata alcuna operazione di cancellazione. La resistente ha anche confermato di aver comunque apprestato misure adeguate ad evitare che la ricorrente possa ricevere in futuro eventuali comunicazioni da parte dell´associazione.

Con nota anticipata via fax l´11 giugno 2004 la ricorrente ha sostenuto la contraddittorietà delle affermazioni fatte dall´Ufficio del Difensore sanitario onlus in ordine all´invio in questione, rispetto al quale lo stesso non avrebbe fornito una spiegazione adeguata e plausibile.

Con note inviate via fax il 16 e il 25 giugno 2004 (dalla associazione resistente) e il 21 giugno 2004 (dalla ricorrente), le parti hanno ribadito le considerazioni formulate nelle precedenti memorie.

Con nota pervenuta il 9 agosto 2004, successivamente alla proroga del termine di decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, ed in risposta ad una formale richiesta avanzata da quest´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, la resistente ha ulteriormente ribadito che "il nominativo della ricorrente non era conosciuto" né al "Coordinatore" dell´associazione, Sig. Pierluigi Pagliazzi, né agli altri soci dell´associazione. La stessa ha inoltre precisato di non possedere "buste prestampate con l´indicazione dell´Ufficio del Difensore Sanitario" e che "i fogli lettera sono, di volta in volta, intestati automaticamente dal computer".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di alcune informazioni personali, tra cui dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessata, che sarebbe stato effettuato da una associazione di tutela dei diritti del malato in modo ritenuto illecito.

Nel corso del procedimento la resistente ha sostenuto più volte di non aver mai trattato, né di detenere attualmente alcun dato della ricorrente, la quale risulterebbe a suo avviso sconosciuta a tutti i collaboratori dell´associazione. La resistente ha inoltre dichiarato che la sottoscrizione del Sig. Pierluigi Pagliazzi ("Il Difensore sanitario") posta in calce ad una delle comunicazioni in questione (invito alla conferenza) sarebbe apocrifa. Infine, in risposta alla specifica richiesta di informazioni formulata da quest´Autorità sempre nel corso del procedimento, la resistente ha affermato di non possedere buste prestampate con l´indicazione "Ufficio del Difensore sanitario", mentre una busta di tal tipo sarebbe stata al contrario utilizzata per l´invio del plico in questione al domicilio della ricorrente.

Tenendo conto dei primi accertamenti eseguiti e di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), la richiesta di cancellazione dei dati e la relativa attestazione non risultano, allo stato degli atti, fondate.

Il Garante instaurerà un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 comma 1, lett. a) del Codice, sulla base della documentazione acquisita nel corso del presente procedimento e dell´istruttoria di un altro ricorso relativo ad analoga fattispecie, al fine di verificare la liceità e correttezza del trattamento effettuato anche da parte di soggetti diversi dalla resistente operanti nel settore dell´assistenza a persone emotrasfuse, ed effettuare eventuali comunicazioni all´autorità giudiziaria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 4 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1185177
Data
04/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso