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Provvedimento del 27 ottobre 2005 [1213613]

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[doc. web n. 1213613]

Provvedimento del 27 ottobre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del  dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso proposto da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Simonetti e Simone Zancani, nei confronti di Padana Assicurazioni S.p.A. e del dott. Calogero Nicolai, medico legale di fiducia di tale società, con il quale il ricorrente –che, in data 17 novembre 2004, si era sottoposto a visita medico-legale a seguito di richiesta formulata dalla società assicuratrice in virtù di una clausola contenuta nel contratto di assicurazione- ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano, contenuti in una perizia redatta dal medico predetto, nonché di porre a carico dei titolari del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 giugno 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i due titolari del trattamento resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota fatta pervenire via fax il 29 giugno 2005 con la quale la società resistente ha comunicato al ricorrente i dati personali di tipo oggettivo che lo riguardano contenuti nella predetta perizia; ritenuto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di accedere a tali dati, che la società resistente ha messo a disposizione dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che la società resistente ha sostenuto di non aver opposto alcun rifiuto alla richiesta del ricorrente di accedere a tutti i dati che lo riguardano, rendendosi disponibile ad esibire la relativa documentazione "in sede arbitrale" e limitandosi ad invocare il differimento temporaneo del diritto di accesso per quanto concerne i dati di tipo valutativo;

VISTA la nota fatta pervenire via fax dal dott. Nicolai in data 5 luglio 2005 con la quale lo stesso ha parimenti rappresentato l´impossibilità di accogliere la richiesta del ricorrente volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano;

VISTA la nota datata 7 luglio 2005 e il verbale dell´audizione dell´11 luglio 2005, nei quali il ricorrente ha contestato tali riscontri, dichiarando di ritenere insussistenti i presupposti per differire l´accesso;

RILEVATO che in ordine ai predetti dati di tipo valutativo la società resistente ha menzionato, semplicemente, la possibilità offerta al ricorrente di dirimere in sede arbitrale le contestazioni preliminari in atto, e non ha documentato, come dovuto, i presupposti per differire temporaneamente il diritto di accesso durante il periodo in cui dall´accesso potrebbe derivarne un pregiudizio documentato, effettivo e concreto per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e), del Codice);

RITENUTO che il ricorso deve essere quindi accolto per questa parte, e che va pertanto ordinato alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il 28 dicembre 2005, in modo dettagliato ed intelligibile (artt. 9 e 10 del Codice), anche i dati personali di tipo valutativo che lo riguardano contenuti nella predetta perizia e non ancora comunicati, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro lo stesso termine;

RILEVATO che l´altro titolare del trattamento nei cui confronti sono proposte identiche istanze, tenuto conto delle predette deduzioni della società resistente, è tenuto a fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali nei modi di cui agli artt. 9 e 10 del Codice, e che il ricorso va accolto nei suoi confronti; rilevato che il medesimo professionista dovrà quindi, ove conservi ancora dati personali del ricorrente, fornire integrale riscontro alle relative richieste entro il 28 dicembre 2005, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso; ritenuto di porli nella misura di euro 200 a carico della società e di euro 50 a carico dell´altro titolare del trattamento, previa compensazione per giusti motivi della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Padana assicurazioni S.p.A. in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali di tipo oggettivo già comunicati al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali di tipo valutativo contenuti nella perizia medico-legale effettuata per la resistente e ordina a Padana Assicurazioni S.p.A. di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

c) accoglie il ricorso nei confronti del dott. Calogero Nicolai e ordina allo stesso di fornire riscontro al richiedente nei termini di cui in motivazione;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura di euro 200 a carico di Padana Assicurazioni S.p.A. e di euro 50 a carico del dott. Calogero Nicolai, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1213613
Data
27/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso