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Newsletter 18 dicembre 2006

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N. 284 del 18 dicembre 2006

• Privacy. Adozioni e diritto di cronaca
• Caso Swift: gravi deficit individuati dai Garanti Ue

Privacy, adozioni e diritto di cronaca
Non si può pubblicare senza il consenso dei genitori la notizia che un minore è stato adottato


Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è stato adottato. Lo vietano la normativa sulla privacy, il codice deontologico dei giornalisti e la legge sulle adozioni.

Con un forte richiamo ai  mezzi di informazione il Garante ha concluso l´esame della segnalazione di una persona che  lamentava la pubblicazione  della notizia relativa all´adozione, da parte sua, di un bambino. Come evidenziato in più occasioni, il Garante ha ribadito che le informazioni sullo stato di adozione  sono oggetto di  una speciale protezione. Per tutelare la personalità dell´adottato e la sua famiglia la legge, infatti, stabilisce che siano i genitori adottivi a decidere i modi e i tempi per informare il minore della sua condizione. E a garanzia degli interessati la normativa individua limiti rigorosi, anche penali, riguardo alla diffusione di questa informazione.

Inoltre, pur tenendo conto del  delicato problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini, l´Autorità ha ribadito la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell´essenzialità dell´informazione. Il codice deontologico prescrive infatti una forte tutela della personalità dei minori, giungendo ad affermare che il loro diritto alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.

L´esigenza di una particolare cautela da parte del giornalista trova conferma anche in altre disposizioni del Codice della privacy, laddove si prevede che in caso di pubblicazione di sentenze o altri provvedimenti su riviste giuridiche siano omesse le generalità o altre informazioni che rendano identificabili i minori.

 

Caso Swift: gravi deficit individuati dai Garanti Ue

  Comunicato stampa

 

Gruppo Art. 29   
Parere 10/2006  

Un grave deficit di trasparenza nei confronti della clientela, l´assenza di un´adeguata base giuridica per il trasferimento di dati personali ad autorità Usa, la mancata consultazione delle autorità di protezione dati: sono queste le principali critiche espresse dai Garanti europei rispetto al caso Swift - la Società per le Telecomunicazioni Finanziarie  Interbancarie Mondiali con sede in Belgio - e all´inosservanza delle normative sulla protezione dei dati. I Garanti hanno invitato tutti i soggetti responsabili (Swift, Banche centrali, istituzioni bancarie e finanziarie) a porre rapidamente rimedio alla situazione attuale, onde evitare possibili sanzioni da parte delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Swift è la società, con sede in Belgio, di cui si servono da decenni le banche ed i soggetti operanti nel settore finanziario di tutti i Paesi europei per i trasferimenti internazionali di valuta. Tali trasferimenti riguardano anche Paesi al di fuori dell´Ue, come gli Usa, con tutti i problemi che ciò comporta in termini di adeguato rispetto per i dati personali dei soggetti coinvolti (ad esempio, i soggetti che effettuano il pagamento, o i beneficiari del pagamento stesso).

I Garanti europei, riuniti nel Gruppo di lavoro "Articolo 29", hanno affrontato questi problemi il 22 e 23 novembre scorso a Bruxelles dopo un´attenta analisi della documentazione e delle informazioni fatte pervenire da Swift, sollecitati anche da articoli di stampa comparsi negli ultimi mesi. In particolare, si trattava di capire in che modo avessero operato Swift e le istituzioni finanziarie che di Swift si servono rispetto alle richieste formulate da autorità federali Usa che, nel quadro della lotta contro le attività terroristiche, più volte avevano chiesto ed ottenuto da Swift di accedere ad informazioni contenute nelle transazioni finanziarie.  L´analisi condotta dal Gruppo dei Garanti europei ha portato a stabilire che Swift e le istituzioni finanziarie sono contitolari del trattamento in questione, seppure per aspetti distinti. Entrambi hanno, pertanto, la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati. Swift e le istituzioni finanziarie hanno violato le disposizioni della Direttiva 95/46 in materia di protezione dei dati personali, poiché non hanno informato adeguatamente i clienti della possibilità che i loro dati fossero trasferiti negli Usa per le finalità sopra ricordate. In particolare, Swift ha  proceduto a fornire le informazioni richieste dalle autorità Usa senza consultare le autorità nazionali di protezione dati né altri soggetti competenti, mentre le istituzioni finanziarie che di Swift si servono hanno omesso di vigilare adeguatamente sul rispetto delle norme di protezione dati da parte di Swift. I Garanti hanno sottolineato che il trasferimento dei dati personali dei clienti alle autorità federali Usa è stato effettuato senza alcun valido fondamento giuridico e con un grave deficit di trasparenza che non ha consentito il controllo indipendente da parte delle autorità europee per la protezione dei dati.

I Garanti hanno invitato Swift e le istituzioni finanziarie ad adottare rapidamente tutte le misure necessarie, nei rispettivi ambiti, per porre rimedio alla situazione. In caso contrario, si sono riservati l´applicazione di tutte le sanzioni previste dalle norme nazionali in materia. Inoltre, anche le Banche centrali dei singoli Stati membri dovranno fare chiarezza sul proprio ruolo in quanto autorità di vigilanza rispetto all´operato di Swift.


 

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