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Provvedimento del 18 gennaio 2007 [1386401]

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[doc. web n. 1386401]

Provvedimento del 18 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Stefano Corona e Barbara Piacentini, rappresentati e difesi dall´avv. Enrico Leo nei confronti di Piemme S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Gli interessati, a seguito del licenziamento da parte di Piemme S.p.A. (già impugnato dagli stessi dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Roma), hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice chiedendo al Garante di disporre nei confronti di tale società il divieto del trattamento dei dati personali che li riguardano raccolti per mezzo di una agenzia di investigazione privata. I ricorrenti lamentano che tali dati, contenuti in un rapporto investigativo corredato da diciotto fotografie che li ritraggono fuori dal luogo di lavoro, sarebbero stati raccolti in modo illecito e, in particolare, senza fornire loro l´informativa di cui all´art. 13 del Codice.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso proposto dai ricorrenti è inammissibile ai sensi del citato art. 148, comma 1, lett. c), non avendolo gli stessi regolarizzato entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell´invito dell´Ufficio, datato 4 dicembre 2006. Ciò, con specifico riguardo all´assenza della copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 7 nei confronti del titolare del trattamento. 

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha infatti caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate  in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte.

Nel caso di specie, dopo la citata richiesta di regolarizzazione dell´Autorità volta ad acquisire copia della previa istanza inoltrata dai ricorrenti alla società titolare del trattamento, gli stessi hanno fatto pervenire in data 13 dicembre 2006 copia di un´istanza inoltrata lo stesso giorno alla società titolare del trattamento e recante l´opposizione al trattamento dei dati personali contenuti nel citato rapporto investigativo, oltre ad altre richieste concernenti le posizioni soggettive tutelate dal predetto art. 7 del Codice.

Tale istanza -che risulta quindi essere stata presentata solo dopo l´invio della citata nota di regolarizzazione del Garante- non può validamente qualificarsi, nel procedimento in esame, quale interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice. Né, può essere considerata tale la richiesta avanzata, "nel corso del giudizio civile, volta a contestare la legittimità delle investigazioni e ad ottenere il ritiro del rapporto investigativo".

La presente dichiarazione di inammissibilità –che preclude la possibilità di una valutazione del ricorso nel merito– lascia impregiudicata la facoltà dei ricorrenti di far valere i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento in conformità a quanto previsto dal Codice e dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1386401
Data
18/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso