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Provvedimento del 25 gennaio 2007 [1387193]

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[doc. web n. 1387193]

Provvedimento del 25 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fin House s.r.l. in nome e per conto di Angelo Rocchi nei confronti di Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

In data 16 ottobre 2006, Fin House s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso al Garante in nome e per conto di Angelo Rocchi chiedendo la cancellazione di tutti i dati che lo riguardano detenuti da Crif S.p.A. e lamentando, in particolare, che tale società conserverebbe, oltre il tempo previsto dal codice di deontologia per i sistemi di informazione creditizia, alcuni dati relativi a ritardi nei pagamenti di un finanziamento regolarizzato.

In data 10 novembre 2006, questa Autorità ha inoltrato un invito a regolarizzare il ricorso ai sensi dell´art. 148 del Codice, chiedendo che venisse prodotta copia della necessaria procura, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, rilasciata da Angelo Rocchi a Fin House s.r.l. al fine di presentare al Garante l´odierno ricorso, non essendo la stessa allegata al ricorso presentato. Con la medesima nota, l´Autorità ha inoltre rivolto l´invito a precisare nel ricorso, ai sensi dell´art. 147, comma 1, lett. c), del Codice, gli elementi posti a fondamento della domanda di cancellazione (quali, tra gli altri, l´indicazione della società che avrebbe erogato il finanziamento, la data dello stesso, le date di eventuale regolarizzazione dei pagamenti, ecc.), posto che tale richiesta può essere avanzata solo quando i dati sono trattati in violazione di legge o la loro conservazione non è più necessaria in relazione agli scopi per i quali gli stessi erano stati raccolti o trattati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso proposto da Fin House s.r.l. per conto di Angelo Rocchi è inammissibile ai sensi del citato art. 148, comma 1, lett. c), non essendo stato lo stesso regolarizzato nei modi richiesti ed entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell´invito dell´Ufficio. Ciò, con specifico riguardo sia all´assenza di una copia della procura con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, che doveva essere conferita da Angelo Rocchi alla società prima del ricorso, sia alla mancata indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda di cancellazione. 

Infatti, ai sensi dell´art. 147, commi 2 e 4, del Codice, il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata. L´autenticazione non è richiesta solo se la sottoscrizione è apposta presso l´Ufficio del Garante, oppure da un procuratore speciale iscritto all´albo degli avvocati al quale la procura sia conferita ai sensi dell´articolo 83 del codice di procedura civile.

Nel caso di specie, dopo la citata richiesta di regolarizzazione del ricorso, è pervenuta a questa Autorità da parte dell´avv. Livia Del Gaizo, "in nome e per conto della (…) assistita" Fin House s.r.l. (senza che fosse peraltro prodotta copia della procura, rilasciata al legale stesso, dal legale rappresentante della società, e senza una specifica elezione di domicilio), unicamente una nota che, seppur datata 22 novembre 2006, risulta inviata solo in data 13 dicembre 2006 (come da documentazione in atti) e, quindi, ben oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall´art. 148, comma 1, lett. c), del Codice. In tale nota, cui non risulta allegata copia di una procura con sottoscrizione autenticata rilasciata da Angelo Rocchi a Fin House s.r.l., l´avv. Del Gaizo si limita peraltro a sostenere che il ricorso proposto dalla società conteneva già gli elementi posti a fondamento della domanda di cancellazione dei dati relativi a quest´ultimo.

La presente dichiarazione di inammissibilità lascia impregiudicata la facoltà di Angelo Rocchi di far valere i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazioni creditizie.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1387193
Data
25/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso