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Diffusione di corrispondenza privata - 24 maggio 2007 [1419749]

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[doc. web n. 1419749]

Diffusione di corrispondenza privata - 24 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Tambasco nei confronti di R.c.s. Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Corriere della sera", rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Malavenda presso il cui studio ha eletto domicilio;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan; 

PREMESSO

Il quotidiano "Corriere della sera" ha pubblicato nell´edizione del KX (in prima pagina e a pag. 23) un articolo dal titolo "KY" nel quale venivano riportate integralmente frasi desunte da una e-mail inviata il 7 ottobre 2006 al ricorrente -e, in qualità di "testimoni esclusivi", ad altre quattro persone- da una donna che il ricorrente stesso, qualche mese prima, aveva sposato con rito islamico e successivamente ripudiato.

Il ricorrente, osservando che la diffusione di tale corrispondenza privata (contenente, a suo avviso, anche dati personali relativi alla propria vita sessuale) era avvenuta senza il consenso degli interessati, ha inoltrato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, opponendosi all´ulteriore trattamento dei dati, ha chiesto di conoscerne l´origine, di avere conferma dell´esistenza di eventuali altri dati che lo riguardano contenuti in ulteriore corrispondenza privata intercorsa tra gli interessati, di ottenerne la cancellazione, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi.

Ritenendo inidoneo il riscontro fornito dall´editore resistente –il quale aveva considerato lecita la pubblicazione dei dati relativi al ricorrente, ritenendo sussistente un interesse pubblico in relazione ai temi trattati nell´articolo (il matrimonio islamico, il ripudio e i diritti della moglie ripudiata)– il ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, ribadendo le richieste già avanzate e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 27 febbraio 2007, R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha risposto con memorie inviate via fax l´8 e il 16 marzo 2007 con cui, nel ribadire di considerare lecito il trattamento e di non ritenere che siano stati trattati dati relativi alla vita sessuale dell´interessato, ha sostenuto che:

- presso la propria banca dati "non esiste alcuna ulteriore corrispondenza intercorsa tra" l´autrice dell´e-mail del 7 ottobre 2006 e il ricorrente;

- copia della missiva in questione sarebbe stata inviata al giornalista Magdi Allam, autore del predetto articolo, da uno dei relativi destinatari (di cui il medesimo giornalista non intende svelare l´identità ai sensi dell´art. 138 del Codice e nel rispetto della norma professionale sulla fonte delle notizie) posto l´interesse che il giornalista aveva manifestato per il tema della poligamia al quale aveva già dedicato, nei mesi precedenti, diversi articoli;

- proprio l´invio dell´e-mail a più destinatari, secondo la resistente, attenuerebbe "fortemente, fino ad escluderla, la natura riservata della corrispondenza, posto che ciascuno di loro può disporre della propria copia, come se fosse a lui indirizzata";

"la diffusione dell´e-mail" si spiegherebbe in quanto la mittente "considerava la sua vicenda personale con il ricorrente come un fatto pubblico, un caso emblematico da rendere noto per denunciare i mali dell´Islam in Italia e per tutelare le altre donne nelle sue stesse condizioni", tanto che della vicenda la stessa aveva scritto più volte sul blog che cura su Internet, dimostrando anche l´intenzione di rendere presto nota l´identità del ricorrente;

- la lettera sarebbe, quindi, una "sorta di lettera aperta, il cui contenuto è di manifesto interesse pubblico". Il trattamento dei dati in essa contenuti sarebbe lecito dal momento che è stato effettuato, in modo essenziale, da un giornalista nell´esercizio della sua attività, visto anche il ruolo ufficiale che il ricorrente ricopre, l´immagine "pubblica che egli ha accreditato all´esterno", nonché l´argomento affrontato nella e-mail e l´atteggiamento dallo stesso assunto pubblicamente rispetto a temi quali la poligamia e il ripudio; secondo la resistente, infatti, "la pubblicazione della lettera, oltre a porre all´attenzione dell´opinione pubblica il problema della poligamia, informa i simpatizzanti dell´Ucoii e tutti i soggetti interessati della condotta tenuta dal ricorrente in privato".

Nell´audizione del 22 marzo 2007 e con memoria inviata il 27 marzo 2007 il ricorrente, nel rilevare l´illiceità del trattamento, vista anche la ritenuta mancata designazione del giornalista a incaricato del trattamento e l´assenza di una previa informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13, comma 4, del Codice, ha ribadito il carattere strettamente personale dell´e-mail pubblicata, osservando che la stessa, la quale riporta "fatti confidenziali e riguardanti la vita intima del ricorrente", era indirizzata a quest´ultimo e solo "per conoscenza ad altre quattro persone"; per il suo contenuto, ai sensi dell´art. 93 della legge sul diritto d´autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), essa non poteva essere quindi pubblicata senza il consenso dell´autrice (la quale ha pubblicamente dichiarato in diverse occasioni di non averlo prestato), nonché del destinatario.

In particolare, il ricorrente ribadisce che ciò che "viene in considerazione, nel caso di specie, non è la necessità o meno di far diventare di pubblico dominio la vicenda personale" che lo riguarda, "ma la gravissima circostanza rappresentata dalla pubblicazione con modalità "copia e incolla" (…) di ampi stralci di una missiva privata"; sarebbe stato possibile –come fatto da altre testate giornalistiche– trattare la vicenda relativa al ricorrente "senza in alcun modo pubblicare alcun passo della missiva in questione, né fare riferimento a particolari circostanze di natura sessuale". Il ricorrente ha quindi ribadito le proprie richieste, rilevando anche che l´articolo in questione continua ad essere diffuso sulla rete Internet tramite il sito del "Corriere della sera".

Con nota datata 6 aprile 2007 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice.

Con memorie del 2 e del 26 aprile 2007 la resistente ha ribadito che il trattamento dei dati relativi al ricorrente ha rispettato i limiti al diritto di cronaca posti dal codice di deontologia per l´attività giornalistica; l´articolo in questione ha riportato soltanto "gli stralci, in verità esigui rispetto al testo integrale, (…) essenziali per fornire della vicenda un´informazione completa ed intelligibile anche a coloro che, in ipotesi, non avessero avuto modo di leggere gli articoli precedenti" dedicati ad un argomento di "manifesto interesse pubblico". In relazione, poi, alla violazione dell´art. 93 della legge sul diritto d´autore, la resistente ritiene inammissibile l´eccezione, che è stata formulata non nel ricorso, ma solo nelle memorie successive; considera, comunque, inapplicabile la predetta disposizione al caso di specie rilevando, da un lato, che la copia dell´e-mail sarebbe stata fornita al giornalista da uno dei destinatari e, dall´altro, che sarebbe solamente "la natura inequivocabilmente privata dello scritto (…) e non già quella del rapporto che intercorre tra mittente e destinatario –elemento non richiamato dalla norma–" a costituire "il confine tra diffusione legittima e diffusione illegittima del contenuto dello stesso, quando essa non sia stata autorizzata da entrambi".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla pubblicazione di ampi stralci di un messaggio inoltrato al ricorrente (e, per conoscenza, ad altri quattro destinatari) a mezzo posta elettronica da una donna dallo stesso sposata con rito islamico e successivamente ripudiata.
 
La società editrice del quotidiano "Corriere della sera" che ha pubblicato l´articolo e che tuttora diffonde i dati personali relativi al ricorrente nello stesso contenuti sul proprio sito Internet riveste il ruolo di titolare del trattamento e risponde, quindi, della liceità e correttezza di tale diffusione.

In ordine alle richieste relative alla conferma dell´esistenza dei dati che riguardano il ricorrente, nonché alla richiesta di conoscerne l´origine, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito riscontro alle stesse nell´ambito del procedimento, dichiarando, ad integrazione di quanto già comunicato in risposta all´istanza ex art. 7 del Codice, di non detenere ulteriori dati personali dell´interessato contenuti in altra corrispondenza e di averli ottenuti da uno degli altri destinatari della e-mail in questione (cfr., in ordine alla completezza di tale riscontro, l´art. 138 del Codice il quale non pregiudica l´applicazione delle norme relative al segreto professionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia).

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente contenuti nel messaggio di posta elettronica del 7 ottobre 2006 e all´opposizione al loro ulteriore trattamento, il ricorso è invece fondato.

Il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A del Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso specifico indubbiamente sussisteva l´interesse pubblico a conoscere, seppure nei limiti dell´essenzialità, una vicenda che per la qualificazione dei protagonisti coinvolti e lo stretto legame tra ambito privato e tematiche di interesse generale presenta evidenti risvolti di carattere politico e sociale. Tuttavia, come peraltro rileva lo stesso ricorrente, non è in discussione la divulgazione in sé della vicenda privata, bensì la diffusione di stralci di una corrispondenza privata inviata a mezzo posta elettronica.

Ai sensi dell´art. 7, comma 3, del Codice, l´interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, tale diritto trova applicazione a prescindere dall´esatta ed univoca indicazione, in occasione della presentazione dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e del successivo ricorso al Garante ex artt. 145 e s. del medesimo Codice, delle disposizioni normative che si ritengono violate.

Nel caso di specie, la liceità della diffusione dei dati personali del ricorrente contenuti in una corrispondenza privata allo stesso inviata a mezzo posta elettronica deve essere valutata, oltre che alla luce dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto del complessivo quadro normativo posto a tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza e di "ogni altra forma di comunicazione" (art. 15 Cost.). Il riconoscimento e la garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della comunicazione operano a prescindere dal mezzo di corrispondenza scelto (cfr. Corte Cost., n. 81/1993), tenuto anche conto che "la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità (…) comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo" (Corte Cost., cit.; cfr. anche, in materia, tra le altre, le sentenze nn. 34 del 1973, 366 del 1991 e 10 del 1993; in ordine all´equiparazione della corrispondenza elettronica a quella epistolare o telefonica, cfr. artt. 616, comma 4, c.p., come modificato dall´art. 5 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e art. 49 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82–Codice dell´amministrazione digitale; cfr., anche, Tribunale di Roma, sez. II, 25 agosto 1999 e Garante per la protezione dei dati personali, Comunicato stampa n. 23, in Bollettino n. 9 del 1999, doc. web n. 47997).

Con riferimento alla corrispondenza epistolare che abbia "carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata", viene poi in rilievo l´art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d´autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") che richiede il necessario consenso dell´autore e del destinatario della corrispondenza stessa affinchè questa possa essere "pubblicat(a), riprodott(a) od in qualunque modo portat(a) alla conoscenza del pubblico". Tale presupposto del consenso è previsto da una speciale disposizione da rispettare anche in ambito giornalistico (cfr. art. 184, comma 3, del Codice).

e-mail inviata al ricorrente il 7 ottobre 2006, come risulta evidente dal suo tenore, oltre che dagli argomenti trattati e dal rapporto personale fra la mittente e il destinatario principale, affronta aspetti intimi della loro vita privata, riportando riflessioni dell´autrice sul trascorso rapporto sentimentale, nonché valutazioni in ordine ad atteggiamenti tenuti dal ricorrente nel corso del rapporto stesso e dopo il ripudio. La scelta dell´autrice di inviare la e-mail, per conoscenza, ad altri quattro "testimoni consenzienti" (in ragione del fatto che con la stessa si avanzava anche una proposta di accordo relativa ad alcuni diritti che la religione islamica riconosce alla moglie ripudiata), non appare incidere sulla predetta qualificazione del contenuto della comunicazione medesima che, quindi, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 93 della legge sul diritto d´autore, poteva essere pubblicata esclusivamente con il consenso degli interessati.

Nel caso di specie, invece, interi stralci della stessa risultano essere stati pubblicati in assenza di un consenso espresso dei diretti interessati. Dal complesso della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese, in diverse sedi, dalla stessa mittente dell´e-mail, non può inoltre desumersi alcun genere di assenso implicito.

Il ricorso deve essere pertanto accolto per quanto concerne l´opposizione all´ulteriore diffusione dei dati personali relativi all´interessato contenuti nell´articolo del 16 gennaio 2007 attualmente pubblicato attraverso le edizioni on-line del quotidiano "Corriere della sera", nella parte in cui si portano a conoscenza del pubblico i contenuti dell´e-mail del 7 ottobre 2006 di cui l´interessato era destinatario. Va conseguentemente inibito all´editore resistente di diffondere ulteriormente, in ogni forma, tali dati personali senza il consenso di cui all´art. 93 della legge sul diritto d´autore. Va altresì ordinata, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazione di tali dati dalle predette edizioni al più presto e comunque non oltre il 5 giugno 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data.

Non ricorrono invece i presupposti per disporre la cancellazione (con conseguente attestazione) dei dati personali del ricorrente contenuti nel testo dell´e-mail conservata in un archivio informatico o cartaceo della testata giornalistica non visionabile dal pubblico, dal momento che la conservazione del testo della corrispondenza elettronica, comunicata alla testata giornalistica da uno dei destinatari "per conoscenza" che l´avevano ricevuta, non risulta effettuata in violazione di legge.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di avere conferma dell´esistenza dei dati che riguardano il ricorrente;

b) dichiara fondato il ricorso in ordine all´opposizione all´ulteriore diffusione illecita dei dati personali relativi all´interessato contenuti nell´articolo del KX attualmente pubblicato attraverso le edizioni on-line del quotidiano "Corriere della sera" nella parte in cui porta a conoscenza del pubblico i contenuti dell´e-mail del 7 ottobre 2006 di cui l´interessato era destinatario e vieta, per l´effetto, all´editore resistente di diffondere ulteriormente, in ogni forma, tali dati personali senza il consenso previsto ai sensi dell´art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ordina, inoltre, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazione di tali dati dalle predette edizioni on-line al più presto e comunque non oltre il 5 giugno 2007;

c) ordina che l´editore resistente dia conferma dell´avvenuto adempimento di cui alla lettera precedente al ricorrente e a questa Autorità sempre non oltre il 5 giugno 2007;

d) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione (e di conseguente attestazione) rispetto ai dati personali contenuti nel testo dell´e-mail conservata in un archivio informatico o cartaceo della testata giornalistica non visionabile dal pubblico;

e) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di R.c.s. Quotidiani S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli