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Provvedimento del 25 luglio 2007 [1435059]

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[doc. web n. 1435059]

Provvedimento del 25 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze avanzate ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con le quali l´avv. XY, ex responsabile dell´Ufficio legale di un ente assistenziale (KZ), ascoltata quale testimone in un procedimento penale a carico del presidente di tale ente, si è rivolta a "Il giornale di Vicenza" per chiedere la conferma dell´esistenza e la comunicazione dei dati personali che la riguardano, della loro origine, delle finalità, delle modalità e della logica del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui detti dati possono essere comunicati; rilevato che l´interessata ha formulato tali richieste con riferimento a quanto sostenuto dal quotidiano in un articolo del WX relativo al citato procedimento giudiziario e, in particolare, all´affermazione secondo cui la stessa sarebbe stata "sospettata dall´ente di aver pilotato con l´ex manager (…) una fuga di notizie per favorire l´intervento degli inquirenti in un´altra inchiesta archiviata"; rilevato che l´interessata, nel contestare la veridicità di tale affermazione, si è anche opposta all´ulteriore trattamento dei dati in essa contenuti;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 aprile 2007, presentato dall´avv. XY nei confronti di Athesis S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il giornale di Vicenza", con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie richieste (ad eccezione della richiesta di conoscere i soggetti cui possono essere comunicati i dati), lamentando l´illiceità del trattamento effettuato con riferimento ai dati contenuti nella richiamata affermazione; ciò, tenuto conto che la medesima affermazione, a suo avviso, non era né pertinente, né essenziale "al fine di informare l´opinione pubblica in relazione al procedimento penale, considerato che oggetto della notizia era l´inizio del processo a carico del presidente di un ente assistenziale per abuso di ufficio", che la ricorrente non riveste alcun ruolo pubblico che possa giustificare "margini più ampi per la diffusione di dati personali" che la riguardano e che "il materiale che potrebbe costituire oggetto di un articolo" deve essere acquisito lecitamente e valutato alla luce dei diritti degli interessati; rilevato che la ricorrente ha quindi chiesto "la cancellazione ed il conseguente blocco dell´ulteriore trattamento dei dati relativi all´affermazione contenuta nell´articolo in oggetto" e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota dell´11 giugno 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la memoria e la documentazione inoltrate l´11 e il 15 maggio 2007 con le quali l´editore resistente ha descritto (inserendola nel contesto politico-amministrativo cittadino) la vicenda relativa al procedimento giudiziario oggetto dell´articolo pubblicato il WX, sostenendo come, a proprio avviso, "la testimonianza dell´avv. XY, ex responsabile dell´ufficio legale dell´ente" sarebbe "stata di peso specifico diverso rispetto alle altre audizioni di quel giorno", dal momento che "gli altri testimoni dell´accusa, tuttora dipendenti del KZ, sono stati prudenti nelle risposte", mentre la ricorrente sarebbe stata "più incisiva"; rilevato che il resistente ha precisato che la vicenda processuale in questione "è stata (ed è tuttora) al centro di un lungo, articolato e aspro dibattito politico e amministrativo a Vicenza", che ha richiamato l´attenzione di molti mass media locali, e che la ricorrente è stata "in qualche modo coinvolta –direttamente e indirettamente– nel caso", tenuto conto che la stessa risulterebbe essere entrata in contrasto con i vertici dell´ente (di fede politica diverse dalla propria), tanto da non prestare più servizio presso l´ente medesimo e da essere oggetto di "indagine" da parte di quest´ultimo in ordine all´asserita fuga di notizie cui fa riferimento l´articolo oggetto di contestazione (fuga di notizie rispetto alla quale il presidente del KZ avrebbe reso pubbliche dichiarazioni e sporto anche denuncia contro ignoti); rilevato che l´editore  resistente ha quindi rifiutato la cancellazione dei dati della ricorrente contenuti nella "frase "incriminata" perché" la stessa "rappresenta una corretta chiave di lettura di un caso spinoso e importante a livello locale";

VISTA la memoria del 15 maggio 2007 con la quale la ricorrente, nel ribadire l´illiceità di un trattamento di dati che ritiene non pertinenti ed eccedenti "rispetto alla notizia centrale attorno alla quale ruotava la cronaca (e cioè (…) l´inizio del processo a carico di un presidente di un ente pubblico)", ha ribadito le proprie richieste;

VISTE le note del 12 e del 20 luglio 2007 con le quali la società resistente ha richiamato, tra l´altro, il segreto professionale in ordine alla fonte della notizia e ha ribadito di non voler cancellare la frase oggetto di contestazione, comunicando all´interessata i dati personali che la riguardano conservati dalla società per esclusive finalità giornalistiche;  

VISTA la nota inoltrata il 23 luglio 2007 con la quale la ricorrente ha ribadito di ritenere non pertinente l´affermazione contenuta nell´articolo pubblicato dall´editore resistente in relazione ai sospetti su una precedente "fuga di notizie" dal KZ e la richiesta volta ad ottenere la "cancellazione ed il conseguente blocco dell´ulteriore trattamento" dei dati in questione;

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dell´interessata,  nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, l´opposizione al trattamento dei dati (sostanzialmente ribadita dalla ricorrente per mezzo di una richiesta di cancellazione e blocco avanzata con il ricorso) non risulta fondata dal momento che le informazioni personali che la riguardano contenute nella contestata affermazione sono state diffuse senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, per illustrare il fatto in ragione della sua originalità e della peculiare posizione della ricorrente (chiamata a testimoniare su alcuni aspetti specifici nell´ambito del procedimento penale in corso), considerato anche il rilievo della notizia nel contesto locale di maggiore diffusione della testata giornalistica. Ciò, tenuto anche conto che, come richiamato dall´art. 6, comma 3, del citato codice di deontologia, "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; rilevato inoltre che, allo stato della documentazione in atti, non risulta che i dati personali contenuti nell´affermazione contestata siano stati acquisiti illecitamente in sede giornalistica; ritenuto che va altresì dichiarata infondata la richiesta di conoscere l´origine dei dati personali dal momento che, come eccepito dalla  resistente, l´art. 138 del Codice lascia impregiudicate le norme poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste alle quali l´editore resistente ha fornito un sufficiente riscontro seppure solo dopo la presentazione del ricorso medesimo, comunicando tra l´altro i dati personali dell´interessata conservati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato idoneo riscontro, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondate l´opposizione al trattamento e la richiesta di conoscere l´origine dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; 

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´editore resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1435059
Data
25/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso