Provvedimento del 5 luglio 2007 [1435121]
Provvedimento del 5 luglio 2007 [1435121]
[doc. web n. 1435121]
Provvedimento del 5 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 aprile 2007, con il quale Giuseppe Salvatore Di Russo, in ragione di alcune telefonate promozionali non sollecitate ricevute al proprio numero di utenza fissa da parte dell´impresa "Tende da sole quattro stagioni" di Angelo Carnevale, ha ribadito le richieste (inoltrate il 23 febbraio 2007 e il 7 marzo 2007) con le quali si era, tra l´altro, opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini promozionali e aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati utilizzati per il predetto contatto telefonico; rilevato che con il ricorso l´interessato (che ha ritenuto inidoneo e generico il riscontro ricevuto dalla citata impresa) ha chiesto, altresì, di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 maggio 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTE le note anticipate via fax il 4 maggio 2007 e il 14 giugno 2007 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Cristian Piccoli, nel sostenere di non aver mai trattato i dati del ricorrente (trattando esclusivamente i dati dei propri clienti e non rientrando l´interessato tra questi), ha asserito che "il presunto contatto telefonico (…), qualora effettivamente verificatosi, si è realizzato in maniera del tutto fortuita e casuale, per un banale errore di digitazione del numero di utenza telefonica" del ricorrente, ed ha attestato che il relativo nominativo non è inserito in alcuna banca dati della resistente;
VISTE le note datate 8 maggio 2007 e 18 giugno 2007, con le quali il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha manifestato perplessità in ordine all´attendibilità delle affermazioni di controparte;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste del ricorrente, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro nel corso del procedimento ad integrazione della risposta fornita prima della presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non trattare i dati personali del ricorrente e di non conservarli in alcun modo nei propri archivi;
VISTA la documentazione in atti;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 5 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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