Provvedimento del 25 luglio 2007 [1435228]
Provvedimento del 25 luglio 2007 [1435228]
[doc. web n. 1435228]
Provvedimento del 25 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 23 aprile 2007 e presentato da Erik Amoako Frimpong, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Altieri, nei confronti di Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, con il quale la ricorrente ha chiesto a tali titolari del trattamento di cancellare dagli archivi dei rispettivi sistemi di informazione creditizia i dati che lo riguardano; rilevato che il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento effettuato da tali società, in particolare per non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali ai predetti sistemi di informazione creditizia, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 giugno 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 22 maggio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento: a) al prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. (ora Santander Consumer Bank S.p.A.) in data 29 agosto 2003 e ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 12 mesi"; b) al mutuo ipotecario concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 24 ottobre 2001 ed estinto il 5 luglio 2006 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi". La conservazione di tali dati sarebbe lecita, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. 16 novembre 2004, n. 9 in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che Crif S.p.A. ha anche dichiarato di non poter cancellare i dati riferiti ad un prestito personale erogato da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 30 novembre 2003 ed estinto il 14 marzo 2006 "senza alcuna segnalazione di insolvenze", non essendo ancora decorsi i termini di conservazione previsti dall´art. 6 del citato codice di deontologia e di buona condotta con riguardo alle informazioni di tipo positivo, nonché i dati riferiti al prestito personale erogato da Plusvalore in data 26 novembre 2003, allo stato "senza alcuna segnalazione di insolvenze" (per intervenuto aggiornamento da parte dell´ente segnalante); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato, infine, che la resistente ha sostenuto di aver fornito tempestivo riscontro all´istanza del ricorrente segnalando, altresì, che gli enti partecipanti avrebbero confermato "la correttezza delle informazioni creditizie segnalate e la previa legittimità del trattamento dei dati stessi";
VISTE le note datate 21 e 23 maggio 2007 con le quali Experian Information Services S.p.A. (in riferimento all´unica posizione riportata nel proprio s.i.c.) ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali riferiti al ricorrente, anche sulla base delle comunicazioni di Santander Consumer Bank S.p.A. (già Finconsumo Banca S.p.A.) attestanti, tra l´altro, l´invio al ricorrente del "preavviso" ai sensi del citato art. 4, comma 7;
VISTA la nota inviata via fax il 17 luglio 2007, con la quale Santander Consumer Bank S.p.A., in relazione ai dati che riguardano il prestito finalizzato erogato all´interessato e ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 12 mesi", ha precisato di aver inviato al ricorrente diverse comunicazioni di "preavviso" ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice deontologico (di cui ha allegato copia);
VISTA altresì la nota inviata via fax il 16 luglio 2007, con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato che, in relazione al mutuo ipotecario concesso dalla medesima all´interessato in data 24 ottobre 2001 ed estinto il 5 luglio 2006, si sarebbero verificati diversi ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati e segnalati ai s.i.c.; vista la successiva nota del 20 luglio 2007 con la quale la citata banca ha precisato di aver "inviato in data 5 agosto 2005, tramite flusso elettronico, la lettera di cui all´art. 4, comma 7 del Codice";
RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato inoltre che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005;
RILEVATO che, con riferimento ai finanziamenti in questione, le banche interessate hanno attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere fornito all´interessato le informazioni relative al futuro inserimento dei dati nei s.i.c. gestiti dalle resistenti;
RILEVATO che la richiesta di cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" censite nei s.i.c. gestiti dalle resistenti deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta); rilevato altresì che, in ordine ai dati relativi al ricorrente di tipo positivo, la richiesta di cancellazione deve essere parimenti dichiarata infondata nei confronti di Crif S.p.A., trattandosi di informazioni creditizie di tipo "positivo" per le quali non è decorso il termine di conservazione previsto dagli artt. 6, comma 6 e 13 del citato codice deontologico;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di entrambe le società resistenti;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.
Roma, 25 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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