Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467138]
Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467138]
[doc. web n. 1467138]
Provvedimento del 8 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 agosto 2007, presentato da Antonio Della Mura, rappresentato e difeso dall´avv. Ferdinando Della Mura, nei confronti di Sky Italia s.r.l. con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni a carattere promozionale alla propria utenza telefonica di rete fissa, nonché di un plico pubblicitario "presso la propria residenza effettiva in Salerno", ha ribadito le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che con il ricorso il ricorrente si è nuovamente opposto al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione (oltre all´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui sono stati comunicati i dati), chiedendo infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la nota anticipata via fax il 18 settembre 2007 e la successiva lettera del 9 ottobre 2007 con la quale Sky Italia s.r.l. ha riscontrato le richieste del ricorrente, precisando di non detenere nel proprio archivio i dati relativi alla residenza anagrafica di quest´ultimo ma solo quelli del domicilio presso il quale erano state inviate le contestate comunicazioni; rilevato che con la medesima nota la resistente ha dichiarato di "essersi attivata per registrare l´opposizione al trattamento di dati personali e per fare in modo che non sia più inviato" al ricorrente "…alcun materiale pubblicitario, né lo stesso riceva alcuna telefonata da parte di Sky Italia s.r.l."; rilevato inoltre che la resistente ha precisato di aver acquisito i dati da Consodata S.p.A. che è già stata informata delle richieste del ricorrente;
VISTA la memoria inviata via fax il 21 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha sottolineato la tardività del riscontro fornito dalla controparte e ha quindi ribadito l´istanza relativa alle spese del procedimento;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Sky Italia s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 8 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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