Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467157]
Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467157]
[doc. web n. 1467157]
Provvedimento del 8 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, regolarizzato il 31 luglio 2007, (nonché la memoria integrativa pervenuta il 16 agosto 2007) proposto da XY, dipendente di Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall´avv. Mario Giuliano, con il quale l´interessato ha ribadito, nei confronti della predetta società, la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi ad un contestato procedimento di verifica della sua idoneità lavorativa attivato dall´azienda ai sensi dell´art. 5 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970); rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la nota anticipata via fax il 1° ottobre 2007 alla quale la società resistente ha allegato copia della documentazione contenente i dati personali del ricorrente relativi alla vicenda;
VISTA la nota anticipata via fax dal ricorrente il 7 ottobre 2007 con la quale lo stesso, nel prendere atto delle informazioni ricevute, ha rilevato che le stesse non costituivano, ancora, un riscontro completo alle proprie richieste;
VISTA la successiva nota datata 24 ottobre 2007 con la quale l´interessato ha poi comunicato che "è stato raggiunto un soddisfacente accordo tra la RAI e il ricorrente, il quale pertanto rinuncia al ricorso";
VISTA la nota, parimenti inviata dalla resistente il 24 ottobre 2007, nella quale la stessa ha confermato le intese intercorse e ha preso atto della rinuncia al ricorso manifestata dal ricorrente;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il ricorrente manifestato la volontà di rinunciare allo stesso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.
Roma, 8 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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