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Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467595]

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[doc. web n. 1467595]

Provvedimento del 8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a diversi uffici centrali e periferici del Ministero dell´interno, con la quale l´interessato (assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il WY di ZW), nel contestare l´inoltro e la circolazione fra i medesimi uffici di dati personali che lo riguardano (anche di tipo sensibile, in quanto relativi alla certificazione medica attestante una patologia che rendeva l´interessato, ad avviso dell´amministrazione, "inidoneo allo svolgimento del servizio di capo armaiolo"), ha chiesto la cancellazione dei predetti dati personali attraverso "la distruzione degli atti che li contengono";

VISTO il ricorso presentato il 20 agosto 2007 nei confronti del Ministero dell´interno, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Sergio Acquilino, ha ribadito la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento; visto che il ricorrente ha precisato che sia la Direzione centrale per le risorse umane, sia la Direzione centrale di sanità, in accoglimento della propria istanza, hanno già provveduto alla distruzione della documentazione in questione mentre "la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali (…) si (è) rifiutata di adempiere sostenendo la liceità del trattamento svolto";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 1° ottobre 2007, con la quale il Ministero resistente (Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato) ha sostenuto di aver, nella medesima data, "proceduto alla distruzione della nota (…) e della copia del certificato medico (…) poiché la loro conservazione non è più necessaria in relazione agli scopi per i quali i suddetti atti sono stati trasmessi (…) dal WY di ZW al WX di questa direzione centrale";

VISTA la nota inviata via fax il 22 ottobre 2007, con la quale il ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta distruzione dei documenti contenenti i dati che lo riguardano, ha sostenuto che "non sussiste più alcun interesse (…) alla decisione (…) sul merito del ricorso" e ha ribadito solamente la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alla richiesta del ricorrente che, peraltro, si riferisce a fatti avvenuti prima dell´entrata in vigore del regolamento del Ministero dell´interno in materia di trattamento di dati sensibili;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Ministero dell´interno, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppur solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Ministero dell´interno, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1467595
Data
08/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso