Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467620]
Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467620]
[doc. web n. 1467620]
Provvedimento del 8 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Sebastiano Carbone ha chiesto al Comune di Spinazzola (nel quale risiede) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento di tali dati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, opponendosi altresì al loro trattamento per finalità promozionali;
VISTO il ricorso regolarizzato il 15 giugno 2007 e presentato nei confronti del Comune di Spinazzola, con il quale Sebastiano Carbone, nel ritenere inidoneo il riscontro fornito in data 2 maggio 2007, ha ribadito le proprie richieste ad eccezione dell´opposizione al trattamento per finalità promozionali;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 settembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la nota anticipata via fax il 9 luglio 2007, con la quale il comune resistente ha comunicato all´interessato le informazioni richieste, precisando, "per completezza (…), che mai il Comune di Spinazzola ha utilizzato i dati personali dei cittadini per scopi pubblicitari, né ha intenzione di farlo in futuro";
VISTA la nota inviata via fax il 9 settembre 2007, con la quale il ricorrente, nel sostenere, tra l´altro, che i dati sarebbero trattati dall´amministrazione comunale "con strumenti informatici di vecchia generazione", ha chiesto tra l´altro "il risarcimento delle spese sostenute e del danno subito";
VISTA la nota anticipata via fax il 27 settembre 2007, con la quale il Comune di Spinazzola ha ribadito, tra l´altro, "la piena osservanza nel suo ambito delle norme (…) in merito alla modalità di trattamento dei dati personali in suo possesso", precisando anche di aver provveduto nel maggio 2007 "all´aggiornamento della nomina del responsabile del trattamento (…) e del Dps" (documento programmatico sulla sicurezza);
RITENUTO che, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorso è inammissibile atteso che per la medesima richiesta, formulata peraltro solo nel corso del procedimento, anziché nel ricorso, questa Autorità non ha competenza in merito;
RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste avendo il comune resistente fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro all´interessato;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del comune resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Spinazzola, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 8 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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