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Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467626]

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[doc. web n. 1467626]

Provvedimento del 8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 luglio 2007, presentato da Agnese Pietroni, rappresentata e difesa dall´avv. Daniele G.B. Taula e dall´avv. Daniela Marziano, nei confronti di Unieuro S.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare l´autenticità della propria firma apposta in calce a un contratto di estensione di garanzia denominato "Scacciapensieri", concluso con la predetta società al momento dell´acquisto di un televisore, ha ribadito le richieste avanzate in data 7 febbraio 2006 e 6 marzo 2006, ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte in sostanza ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e a ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine e le modalità del trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì "…la cessazione del comportamento illegittimo", nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 agosto 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la memoria inviata via fax il 14 settembre 2007 con la quale la società resistente ha comunicato che i dati personali della ricorrente sono stati acquisiti al momento dell´acquisto da parte della stessa della c.d. carta "scacciapensieri" e che gli stessi sono stati comunicati a Media Call s.r.l. e a A Novo Italia S.p.A. al fine della gestione della garanzia; rilevato che nella medesima nota la resistente ha così dichiarato: "in ogni caso, abbiamo provveduto alla cancellazione dei dati personali in nostro possesso, dandone comunicazione in tale senso anche alle società Media Call s.r.l. e A Novo Italia S.p.a., come da lettera che si allega";

VISTA l´ulteriore memoria inviata via fax il 20 settembre 2007 con la quale la società resistente, nell´integrare i riscontri forniti, ha ribadito che, "al solo fine di evitare un contenzioso del tutto anomalo (….non essendo chiaro per quale ragione la Sig.ra Pietroni intenda rinunciare ad un beneficio già pagato)", si è provveduto alla cancellazione di tutti i dati personali" della ricorrente e che "resta inteso che l´estensione di garanzia dovrà intendersi annullata";

VISTA la memoria datata 21 settembre 2007 con la quale la ricorrente, nel   ribadire di non aver mai sottoscritto alcun contratto di estensione di garanzia, ha sottolineato la tardività del riscontro fornito dalla controparte (evidenziando che la "cancellazione" dei dati  personali è avvenuta "solo a seguito della presente azione") e ha quindi chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo, il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessata rispetto alle istanze che possono ritenersi proposte ai sensi dell´art. 7 del Codice, seppure dopo la presentazione del ricorso; rilevato che tale dichiarazione non pregiudica gli ulteriori diritti della ricorrente in ordine all´autenticità della firma apposta sul contratto di estensione di garanzia che potranno essere fatti valere dalla ricorrente dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unieuro S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Unieuro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1467626
Data
08/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso