Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467636]
Provvedimento del 8 novembre 2007 [1467636]
[doc. web n. 1467636]
Provvedimento del 8 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 22 maggio 2007 da Paolo Zucconi a Telecom Digit s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una chiamata telefonica non richiesta alla propria utenza fissa, da parte di un operatore "della società H3G", ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine, le finalità e la logica del trattamento, nonché di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la cancellazione dei dati, opponendosi al loro ulteriore trattamento per fini promozionali;
VISTA la nota datata 8 giugno 2007 con la quale Telecom Digit s.r.l. ha dichiarato di avere verificato l´erroneo abbinamento dell´utenza telefonica del ricorrente ad "un´altra azienda cliente di H3G" cui era diretta la telefonata oggetto di contestazione, e di avere quindi provveduto alla correzione del dato;
VISTO il ricorso presentato il 19 giugno 2007 nei confronti di Telecom Digit s.r.l. con il quale Paolo Zucconi, ritenendo inidoneo tale riscontro, ha nella sostanza ribadito le richieste formulate e ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; rilevato che con nota del 10 settembre 2007 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la comunicazione pervenuta il 5 luglio 2007 con la quale Telecom Digit s.r.l. (dealer nazionale e distributore di H3G S.p.A.) ha inoltrato copia della nota inviata al ricorrente l´8 giugno 2007;
VISTE le note pervenute il 17 e il 29 settembre 2007 con le quali il ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste;
VISTA la memoria del 19 ottobre 2007 con cui la resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Caldarone), nel richiamare la citata comunicazione dell´8 giugno 2007, ha sottolineato di aver dato un idoneo riscontro alle richieste del ricorrente prima ancora della presentazione del ricorso, fornendogli "adeguate spiegazioni dell´accaduto" e comunicandogli l´inesistenza di dati personali che lo riguardano;
RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso tenuto conto che il ricorrente aveva già ottenuto un idoneo riscontro al proprio interpello preventivo prima della presentazione del ricorso medesimo; rilevato, in particolare, che la società resistente aveva già dichiarato al ricorrente di non detenere dati personali che lo riguardano oltre al numero di telefono erroneamente utilizzato per una sola volta, poiché attribuito ad altro soggetto, e già oggetto di correzione;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 8 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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