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Provvedimento del 8 novembre 2007 [1468098]

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[doc. web n. 1468098]

Provvedimento del 8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 15 giugno 2007 con il quale Vito D´Amato (titolare di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Poste Italiane S.p.A.), a seguito del diniego di rilascio di una carta di credito ("servizio (…) erogato, per le Poste Italiane S.p.A., dalla BankAmericard-Servizi carte di credito del Gruppo Deutsche Bank (…)"), ha chiesto a tale banca di accedere ai dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 10 settembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 13 luglio 2007 con la quale la società resistente ha aderito al predetto invito, riscontrando le richieste formulate dall´interessato e specificando, tra l´altro, che i dati personali trattati dalla banca sono esclusivamente quelli forniti dal medesimo interessato "per il tramite di Poste Italiane S.p.A., all´atto della richiesta di emissione della carta di credito BancoPosta Gold (…), più in particolare (…) dati anagrafici, reddituali, ecc. (…)" e di non aver "fatto ricorso a dati provenienti da registri o elenchi pubblici né dai cd. sistemi di informazioni creditizie";

VISTO il verbale dell´audizione del 18 luglio 2007, nonché la memoria datata 30 luglio 2007, nelle quali l´interessato ha ritenuto incompleto il riscontro e ha ribadito la richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, avendo la resistente accorpato "in categorie logiche (dati anagrafici, reddituali) dati in proprio possesso, senza darne specificazione (…)" ulteriore;

VISTA la nota anticipata via fax il 4 settembre 2007 con la quale la resistente ha ribadito di aver già allegato copia della documentazione (modulo di richiesta della citata carta di credito, ecc.) "da cui è dato evincere in modo agevole, chiaro ed intelligibile la totalità dei dati del ricorrente (…)" detenuti dalla banca medesima;

VISTA la nota datata 26 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano, compresi quelli relativi alle "informazioni circa la solvibilità e l´affidabilità" dello stesso;

VISTO il fax del 5 novembre 2007 con il quale la resistente ha confermato di "non detenere informazioni relative al ricorrente consistente in giudizi e/o valutazioni negative, anche espressi in forma di punteggio, sul grado di affidabilità o solvibilità" dell´interessato;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente (seppur solo a seguito della presentazione del ricorso) fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, precisando anche, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere dati relativi al ricorrente "provenienti da registri o elenchi pubblici né dai cd. sistemi di informazioni creditizie";

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Deutsche Bank S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1468098
Data
08/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso