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Provvedimento del 8 novembre 2007 [1468104]

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[doc. web n. 1468104]

Provvedimento del 8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Paolo Zucconi a Tele2 Italia S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale al proprio numero di utenza fissa, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, le finalità e la logica del trattamento, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento e si è opposto anche al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione;  

VISTO il ricorso presentato il 19 giugno 2007 nei confronti di Tele2 Italia S.p.A. con il quale Paolo Zucconi, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 7 settembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 18 luglio 2007 con la quale la società resistente, nel riscontrare le predette richieste, ha sostenuto, tra l´altro, che il trattamento dei dati dell´interessato è effettuato per l´esecuzione del contratto relativo al "servizio telefonico con preselezione manuale dell´operatore a favore di Tele2 (…)" (richiesto telefonicamente dall´interessato nel maggio 1999) e che il contestato contatto telefonico "è avvenuto nell´ambito delle cd. chiamate di cortesia finalizzate ad una miglior gestione del rapporto contrattuale"; rilevato che il titolare del trattamento ha sostenuto di aver, in ogni caso, inserito l´utenza telefonica in questione "fra quelle che non possono essere contattate per finalità promozionali"; 

VISTE le note datate 25 luglio 2007 e 17 settembre 2007 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro, comunicando che Tele2 Italia S.p.A. non è più il suo operatore telefonico di riferimento dal 6 maggio 2005 e che "imperversano da parte di Tele2 ancora telefonate non richieste (...)" anche dopo diversi giorni dalla data dell´"inserimento" del nominativo dell´interessato fra le utenze che non dovrebbero essere chiamate per finalità promozionali (inserimento che sarebbe avvenuto il 17 luglio 2007) ;

VISTA la nota anticipata via fax il 4 settembre con la quale Tele2 Italia S.p.A., ha sostenuto che l´aggiornamento del data base "richiede tempi tecnici superiori ai due giorni", scusandosi comunque "per il disturbo arrecatogli"  che ha asserito essere dipeso da ragioni di esclusiva natura tecnica, confermando a questa Autorità, sotto la propria responsabilità, che il ricorrente "non verrà più contattato  (…) per finalità promozionali";

VISTE le note inviate via fax il 19 ottobre 2007 e il 30 ottobre 2007, con le quali la resistente ha illustrato alcune modalità con le quali vengono effettuate le chiamate promozionali e, in particolare, le modalità di estrazione "dei dati dai (…) data base (…) una volta al mese" e la successiva trasmissione delle utenze estratte ai diversi call center che operano per conto della società; rilevato che il titolare del trattamento ha specificato (in relazione al nominativo del ricorrente) che, dal 17 luglio 2007, nella schermata del programma di gestione del data base, "il campo relativo a exclude advertising è passato da No (…) a Yes (e quindi rifiuto di ricevere comunicazioni commerciali)" e ha ribadito, pertanto, che a decorrere dalla predetta data "l´utenza intestata al sig. Zucconi non risulta più contattabile ai fini promozionali in alcuno dei data base utilizzati dalla società per finalità promozionali o di recall", attestando nuovamente di aver adottato misure organizzative volte a far sì che "la richiesta di variazione del consenso al trattamento (…) sia prontamente rispettata anche laddove i dati dell´interessato siano stati estratti nel mese immediatamente precedente alla richiesta di variazione";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso e sulla base, in particolare, di quanto sostenuto dalla società resistente, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), circa l´adozione di misure idonee a impedire l´ulteriore inoltro di telefonate promozionali all´utenza del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Tele2 Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1468104
Data
08/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso