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Provvedimento del 8 novembre 2007 [1468110]

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[doc. web n. 1468110]

Provvedimento del 8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;     

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 19 giugno 2007 proposto da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Bernardo Gambaro, nei confronti di Società acquisizione e rifinanziamento crediti s.r.l., con il quale il ricorrente ha ribadito una richiesta (avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano censiti, su segnalazione della predetta società, presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia, ritenendo che siano trascorsi i termini previsti per la loro conservazione in tale archivio; rilevato, in particolare, che il ricorrente ha dichiarato che la sofferenza censita farebbe riferimento ad un "supposto credito" di Banca nazionale del lavoro S.p.A., già segnalato da questa a Banca d´Italia a partire dal 1996, e di non essere stato informato della cessione di tale posizione debitoria a Società acquisizione e rifinanziamento crediti s.r.l.; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 26 settembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 16 luglio 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato di aver effettuato lecitamente la segnalazione della posizione di "sofferenza" del ricorrente alla Centrale rischi della Banca d´Italia in quanto cessionaria di un credito, non ancora interamente saldato, originariamente "vantato dalla Banca nazionale del lavoro nei confronti del sig. XY, derivante da finanziamenti a breve termine concessi allo stesso", credito che "è stato ceduto dalla stessa Bnl a S.G.C. s.r.l –Società gestione crediti (…), la quale ha a sua volta ceduto il credito" alla Società acquisizione e rifinanziamento crediti s.r.l.; rilevato che la stessa ha sottolineato che tale segnalazione è stata effettuata tenuto conto che, "sino a quando non intervenga una sentenza definitiva passata in giudicato che accerti l´eventuale inesistenza della pretesa, permane" su di sé "l´obbligo di mantenere la segnalazione alla Centrale rischi, come previsto dalla normativa vigente";

VISTE le memorie depositate il 20 luglio, il 30 luglio e il 31 ottobre 2007 e il verbale dell´audizione del 20 luglio 2007 nei quali il ricorrente, ribadendo la propria richiesta di cancellazione, ha sottolineato di essere stato informato esclusivamente della cessione del debito da Bnl S.p.A. a S.G.C. s.r.l., anzichè della cessione della dichiarata, ulteriore cessione alla resistente del debito che risulterebbe a proprio carico;

VISTA la nota inviata via fax il 5 settembre 2007 con la quale la resistente, nel precisare di avere acquisito il credito in questione nell´ambito di una cessione in blocco dei crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 –di cui ha dato pubblica notizia "sulla Gazzetta ufficiale n. 58 dell´11 marzo 2005, ai sensi e con gli effetti di cui all´art. 4 della legge 130/1999 e di cui all´art. 58 del d.lgs. 385 del 1° settembre 1993"  (che ha prodotto in copia)–, ha ribadito la liceità del trattamento effettuato, rilevando che "l´esistenza di contestazioni relative al credito, siano esse attinenti all´an od al quantum, devolute al vaglio della magistratura ordinaria, non costituiscono motivo di cessazione o sospensione dell´obbligo di segnalazione alla Centrale rischi da parte della banca o dell´intermediario finanziario che vanta il credito oggetto di contenzioso";

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza effettuata dalla società resistente non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alla segnalazione di sofferenza in questione deve essere dichiarata allo stato degli atti infondata;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1468110
Data
08/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso