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Provvedimento del 15 novembre 2007 [1470708]

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[doc. web n. 1470708]

Provvedimento del 15 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 giugno 2007 proposto da XY nei confronti di Italia OnLine s.r.l. e Yahoo! Italia s.r.l. con il quale la ricorrente, nel lamentare il mancato idoneo riscontro da parte di tali società alle istanze avanzate ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la propria richiesta volta a ottenere la cancellazione dei link e delle copie cache di alcune pagine web contenenti dati personali che la riguardano (provenienti da un sito sorgente del quale, nonostante diverse indagini svolte anche dall´autorità giudiziaria, non è stato ancora possibile identificare il titolare) e rinvenibili mediante i due distinti motori di ricerca contenuti nelle pagine Internet "libero.it" e "yahoo.it" all´atto della digitazione del proprio nome e cognome; rilevato, in particolare, che la ricorrente ha sostenuto che le citate pagine web avrebbero carattere diffamatorio e che la persistente possibilità di rinvenire tali dati mediante i citati motori di ricerca arrecherebbe gravi danni alla propria dignità personale e alla propria attività professionale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 26 settembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria del 23 luglio 2007 con la quale Yahoo! Italia s.r.l., nell´illustrare le modalità di funzionamento del proprio motore di ricerca e nel precisare di non operare "alcun controllo preventivo sulle pagine indicizzate dal motore di ricerca aziendale" che "rintraccia meccanicamente tutte le pagine rese disponibili su Internet dai webmaster di volta in volta responsabili per la loro pubblicazione", ha comunicato di aver "rimosso i risultati sgraditi dall´indice del motore di ricerca aziendale, inserendoli in un´apposita blacklist";

VISTA la nota datata 19 luglio 2007 con la quale la resistente, nel rappresentare che fornitore per il sistema di ricerca online ("search web") utilizzato dal portale "Libero" (di cui è titolare Italia OnLine s.r.l.) è la società Google Inc., ha dichiarato che: a) soltanto tale soggetto sarebbe "in grado di intervenire in questi casi"; b) essendo la cancellazione dei link indicati dalla ricorrente stata già effettuata da tale titolare del trattamento, ad oggi "i risultati della ricerca su Libero sono i medesimi di quelli effettuati con Google" e pertanto tali link non sarebbero "più visibili";

VISTE le memorie della ricorrente del 7 agosto, del 19 settembre e del 10 ottobre 2007 con le quali la stessa ha indicato a Yahoo! Italia s.r.l. alcuni link alle pagine web contenenti, a suo avviso, riferimenti diffamatori ancora rinvenibili attraverso il motore di ricerca "yahoo.it", chiedendone la cancellazione;

VISTE le note inoltrate via fax il 19 settembre e il 30 ottobe 2007 con le quali Yahoo! Italia s.r.l., nel ribadire che "l´intervento effettuato da Yahoo! Italia s.r.l. costituisce solo un mero palliativo in quanto l´eliminazione alla fonte dei contenuti sgraditi rimane l´unica soluzione risolutiva", ha confermato di avere rimosso i "risultati sgraditi (…) con riferimento anche alle pagine residuali";

RITENUTA la necessità di dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Italia OnLine s.r.l. tenuto conto delle dichiarazioni (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") rilasciate, seppure soltanto a seguito della presentazione del ricorso, in ordine al funzionamento del motore di ricerca disponibile presso il portale "libero.it";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, anche nei confronti di Yahoo! Italia s.r.l. tenuto conto del positivo riscontro fornito nel corso del procedimento in ordine alla richiesta di cancellazione di dati formulata dalla ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 15 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1470708
Data
15/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso