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Provvedimento del 8 novembre 2007 [1470718]

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[doc. web n. 1470718]

Provvedimento del 8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di R.T.I. S.p.A. (in qualità di titolare della concessione per l´esercizio della radiodiffusione per le emittenti televisive "Canale 5" e "Italia 1") con la quale XY, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sul figlio minore KW, con riferimento alla trasmissione televisiva "Buon pomeriggio" del AZ, BZ e MZ e all´edizione di "Studio Aperto" del BZ, ore 12.30, nelle quali è stata illustrata, attraverso racconti e immagini, la "lite (…) per l´affidamento del figlio naturale (…), di anni undici" che ha visto protagonisti la ricorrente e il padre del minore, ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardano lei e il proprio figlio, di conoscerne l´origine e di ottenere la loro cancellazione, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento; rilevato che, ad avviso dell´interessata, il trattamento dei dati effettuato nell´ambito delle predette trasmissioni televisive, con l´indicazione di dati relativi allo stato di salute del figlio (stante l´espressa indicazione di asseriti sintomi e diagnosi), nonché la trasmissione di immagini dello stesso ripreso di spalle sul lettino dell´ospedale, sebbene affiancato dal proprio padre, sarebbe stato effettuato in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, non rispettando il requisito dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico;

VISTO il ricorso presentato il 18 giugno 2007 nei confronti di R.T.I. S.p.A. con il quale XY, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sui figli minori KJ e KW (rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Guglielmo Izzo), ha ribadito le proprie richieste e la propria opposizione al trattamento dei dati che riguardano lei e i propri figli minori, lamentando anche la diffusione di informazioni ritenute false relative allo stato di salute del proprio figlio (in particolare, dei sintomi che avrebbero portato al ricovero in ospedale del figlio di undici anni con indicazione della relativa diagnosi); rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 14 settembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria integrativa del 5 luglio 2007 con la quale la ricorrente –nel comunicare di avere ricevuto una nota da parte del titolare del trattamento che, nel ritenere lecito il trattamento effettuato, dichiarava di aver disposto il blocco delle immagini relative ai filmati oggetto dell´istanza– ha ribadito le proprie richieste rilevando che la resistente non avrebbe fornito un idoneo riscontro rispetto alle istanze relative all´origine, alla cancellazione e all´opposizione all´ulteriore trattamento di tali dati;

VISTA la nota anticipata via fax il 10 luglio 2007 con la quale la resistente ha comunicato di aver fornito riscontro all´interessata con nota del 20 giugno 2007, precisando di aver "dato disposizioni per il blocco delle immagini relative ai filmati citati";

VISTO il verbale dell´audizione del 24 luglio 2007 nel quale la ricorrente ha ribadito di ritenere ingiustificata, alla luce dei princìpi relativi al corretto esercizio del diritto di cronaca, la diffusione delle notizie sullo stato di salute del proprio figlio e delle immagini dello stesso sul lettino dell´ospedale;

RILEVATO che nel corso della medesima audizione il titolare del trattamento ha ribadito di ritenere di aver aderito alle richieste, dichiarando di non voler diffondere ulteriormente le immagini contestate, e ha precisato che, in ordine all´origine dei dati, il proprio precedente riscontro conteneva "implicitamente, ma in modo del tutto chiaro, l´indicazione dell´origine stessa consistente nell´intervista rilasciata dal padre del minore in questione";

VISTE le note datate 8 e 26 ottobre 2007 con le quali la resistente, rilevando che i dati personali contenuti nelle trasmissioni del AZ e BZ oggetto di istanza di accesso sono stati resi disponibili alla ricorrente già dall´aprile di quest´anno, ha precisato che la vicenda del minore è stata nuovamente raccontata anche nella trasmissione "Buon pomeriggio" del MZ della cui registrazione ha inviato copia;  

VISTA la memoria depositata dalla ricorrente il 6 novembre 2007 con la quale la stessa, anche alla luce della trasmissione andata in onda il MZ, ha ribadito di ritenere illecita la diffusione di dati personali posta in essere dalla resistente;

RILEVATO che il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dell´interessata, ma diffusi solo nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione ed essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico: art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica); rilevato che, vista la minore età di uno dei protagonisti, operavano nel caso di specie le particolari tutele che l´ordinamento appresta in favore di tali soggetti, anche in relazione all´esercizio della libertà d´informazione, al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità;

RILEVATO, in particolare, che l´art. 7 del predetto codice di deontologia –anche attraverso il richiamo alla cd. Carta di Treviso– considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto all´esercizio del diritto di critica e di cronaca e consente la diffusione di "notizie o immagini riguardanti minori" "per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge", nel solo caso in cui "la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore";

RITENUTO che, nel caso oggetto del presente provvedimento, il trattamento dei dati personali della ricorrente e del figlio minore effettuato dalle citate trasmissioni televisive risulta volto ad un esercizio del diritto di cronaca che poteva essere soddisfatto mediante una diversa illustrazione della vicenda, pur compiuta, ma che non portasse all´identificazione dei relativi protagonisti;

RITENUTO di dover tuttavia dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali, avendo il titolare del trattamento dichiarato, già nel corso del procedimento, di non voler ulteriormente utilizzare tali dati;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso anche in ordine alla richiesta di avere conferma dell´esistenza dei dati e di ottenere l´accesso ai dati personali della ricorrente e del relativo figlio dal momento che, come risulta dalla documentazione in atti, la società resistente ha inoltrato copia delle videocassette contenenti tali dati; ritenuto di dover dichiarare non luogo a provvedere anche sulla richiesta volta a conoscere l´origine dei dati, istanza rispetto alla quale la resistente ha fornito alcune precisazioni nel corso del procedimento (precisazioni la cui sufficienza va ritenuta alla luce dell´art. 138 del Codice il quale non pregiudica l´applicazione delle norme relative al segreto professionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia);

RITENUTO, invece, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati dagli archivi della società dal momento che, alla luce della documentazione in atti, la mera conservazione degli stessi non risulta effettuata illecitamente;

RITENUTO infine di dover disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti competente per territorio, per le valutazioni di competenza, nonché al Consiglio nazionale dell´Ordine stesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine all´opposizione al trattamento e alla richiesta di avere conferma dell´esistenza dei dati e alla loro comunicazione, nonché a conoscerne l´origine;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti competente per territorio, per le valutazioni di competenza, nonché al Consiglio nazionale dell´Ordine stesso;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di R.T.I. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1470718
Data
08/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso