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Provvedimento del 29 novembre 2007 [1474203]

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[doc. web n. 1474203]

Provvedimento del 29 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 luglio 2007, presentato da Michele Latino nei confronti della Regione Campania, con il quale il ricorrente (nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica a carattere promozionale non sollecitato) ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con le quali aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente (il quale non ha ricevuto alcun riscontro dal titolare) si è altresì opposto al trattamento dei dati personali a fini commerciali e pubblicitari, sollecitandone la cancellazione, e ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 ottobre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 21 agosto 2007 con la quale il ricorrente, nell´inviare copia della nota ricevuta da Publicis s.r.l. ("in qualità di società capofila" del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara indetta dalla Regione Campania per la "campagna di comunicazione e di servizi di direct e trade marketing", composto da diverse società tra cui la Y-Tech s.r.l., responsabile del trattamento dei dati personali per la campagna promozionale in questione),  si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ritenendo illecito l´invio della comunicazione pubblicitaria avvenuto senza il proprio preventivo consenso;

VISTA la nota datata 19 novembre 2007 con la quale la Regione Campania ha chiarito che, come risulta dalla lettera del 30 luglio 2007 inviata da Publicis s.r.l. al ricorrente, il messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale turistico è stato inviato dalla citata società Y-Tech s.r.l. che ha utilizzato "una lista di indirizzi e-mail di proprietà della società A.C. Milan S.p.a., la quale ne ha consentito l´utilizzo in virtù di un accordo di collaborazione fra le parti"; visto che la resistente ha fornito copia della "scheda di registrazione" del ricorrente a A.C. Milan S.p.A., con la quale lo stesso -in data 22 ottobre 2005- ha autorizzato tale società a comunicare i propri dati personali anche a terzi per finalità di "invio di materiale pubblicitario e informativo"; considerato che la resistente ha anche informato l´interessato "dell´avvenuta cancellazione dei suoi dati personali dal database della Regione Campania relativo alla campagna di comunicazione e di servizi di direct e trade marketing";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste formulate dal ricorrente, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle stesse, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, attestando, tra l´altro, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che "l´indirizzo e-mail del ricorrente è stato rimosso dai database dell´amministrazione regionale";

RILEVATO che non forma oggetto della presente decisione la richiesta formulata dall´interessato il 27 agosto 2007 nei confronti di A.C. Milan S.p.A., rispetto alla quale il medesimo interessato, in caso di mancato o inidoneo riscontro, potrà, se del caso, proporre un autonomo ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Regione Campania nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Regione Campania, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1474203
Data
29/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso