Provvedimento del 22 novembre 2007 [1474228]
Provvedimento del 22 novembre 2007 [1474228]
[doc. web n. 1474228]
Provvedimento del 22 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 3 luglio 2007, presentato da Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pezzi, nei confronti di Innovation Technology s.r.l., con il quale il ricorrente (nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica a carattere pubblicitario non sollecitato) ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con le quali aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che con il ricorso il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 10 settembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota datata 11 ottobre 2007, con la quale la resistente, nel comunicare che "la casella di posta elettronica" del ricorrente "è stata reperita tramite il sito della Università di Trento", ha dichiarato che la società "vende e commercializza i propri prodotti …con spedizioni settimanali di locandine" e che la stessa detiene "un archivio informatico ed un archivio cartaceo" dai quali "chi desidera può essere depennato";
VISTA la memoria datata 25 ottobre 2007 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto, sottolineando l´illiceità dell´invio della comunicazione pubblicitaria avvenuto senza il proprio preventivo consenso;
VISTA la nota pervenuta via fax il 13 novembre 2007 con la quale la resistente, nel precisare di detenere un "database relazionale dove sono immagazzinati i dati per categorie merceologiche", ha dichiarato "di avvalersi di un incaricato, nella persona di .., la quale esegue l´invio delle promozioni a mezzo posta elettronica" e che "nessun´altra persona risulta essere a conoscenza di tali informazioni";
RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, anche un´unica comunicazione non sollecitata (come quella contestata, con la quale venivano pubblicizzati prodotti informatici) inviata ad un indirizzo di posta elettronica, necessita del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo);
RILEVATO che, sulla base del complessivo contenuto delle risposte pervenute, la resistente ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, seppure dopo la presentazione del ricorso;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste formulate dal ricorrente;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Innovation Technology s.r.l. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Innovation Technology s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 22 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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