Provvedimento del 22 novembre 2007 [1474242]
Provvedimento del 22 novembre 2007 [1474242]
[doc. web n. 1474242]
Provvedimento del 22 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza inviata il 6 aprile 2007, mediante posta elettronica, a "Rifugio del gusto" di P. Salvadori con la quale Nicola Lugaresi, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (contenente un invito a visitare il sito dell´azienda), chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
VISTO il riscontro fornito dal titolare per mezzo del responsabile del trattamento dei dati (i cui estremi, insieme a quelli del titolare medesimo erano già contenuti nella contestata e-mail ricevuta dal ricorrente), con il quale veniva comunicato all´interessato che: a) nessun dato personale che lo riguarda era presente negli archivi dell´impresa resistente; b) l´invito a visionare il sito era stato inoltrato al suo indirizzo di posta elettronica per mezzo di un meccanismo che consente a un terzo di segnalare presso il forum del citato sito web "l´email di un (…) amico che ritenga possa gradire i prodotti (…) trattati" dalla resistente;
VISTO il ricorso presentato il 3 luglio 2007 con il quale Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pezzi, nel contestare l´idoneità del riscontro ricevuto da parte dell´impresa resistente (Selezioni di gusto-Rifugio del gusto), ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 ottobre 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;
VISTA la nota pervenuta via fax il 28 luglio 2007 con la quale Piero Salvadori, in qualità di titolare dell´impresa Selezioni di gusto "della quale il Rifugio del gusto è l´azienda virtuale" (rappresentata e difesa dall´avv. Serena Nazzi), ha dichiarato di aver verificato l´assenza di dati personali riguardanti l´interessato nei propri archivi e, integrando i precedenti riscontri rispetto all´origine dell´indirizzo di posta elettronica al quale il ricorrente ha ricevuto la comunicazione indesiderata (che è comunque diverso da quello da cui è stata spedita l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, pur se ciò non era stato precisato dal ricorrente nell´istanza medesima), ha sostenuto di non essere in grado di "risalire alla dimostrazione di provenienza dei dati", anche alla luce del tempo trascorso;
VISTE le memorie inviate il 14 settembre e il 24 ottobre 2007 con le quali il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento effettuato dalla resistente con l´inoltro della comunicazione al suo indirizzo di posta elettronica e ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;
RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione per posta elettronica non sollecitata (come quella contestata, che comprendeva un messaggio promozionale volto a far conoscere le iniziative della resistente) necessita del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo);
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente dal momento che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non poter risalire all´origine stessa, tenuto conto del tempo trascorso dall´unico trattamento di dati del ricorrente effettuato con l´invio della comunicazione oggetto di contestazione;
RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste tenuto conto che la resistente aveva già fornito tempestivamente riscontro alle stesse prima della sua presentazione, dichiarando (con attestazione ribadita nel corso del procedimento e della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi del citato art. 168 del Codice) di non detenere dati personali del ricorrente dal momento che l´indirizzo di posta elettronica, una sola volta utilizzato, non è stato oggetto di archiviazione;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´impresa resistente nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alla parziale infondatezza del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente;
- dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste;
- determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´impresa resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 22 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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