Provvedimento del 29 novembre 2007 [1474262]
Provvedimento del 29 novembre 2007 [1474262]
[doc. web n. 1474262]
Provvedimento del 29 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 luglio 2007 da Marina Antonia Orlando, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Altieri e dal dott. Luca Di Martino, nei confronti di Experian Information Services S.p.A., con il quale la ricorrente ha chiesto a tale società la cancellazione dei dati che la riguardano relativi a "protesti di assegni e cambiali occorsi tra il 22/10/2002 ed il 26/03/2004"; rilevato che la ricorrente ha, in particolare, sostenuto che tale trattamento sarebbe illecito, poiché la resistente, in relazione al codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazioni creditizie, non potrebbe conservare le predette informazioni, non rientrando le stesse fra i dati utili "ai fini della valutazione della situazione finanziaria e del merito creditizio degli interessati o, comunque, della verifica della loro affidabilità, solvibilità e puntualità nei pagamenti (…)"; rilevato che la ricorrente ha chiesto, infine, di porre le spese del procedimento a carico di controparte;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 17 ottobre 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la memoria depositata il 10 settembre 2007 con la quale Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, nel rilevare di aver fornito risposta alle istanze proposte ex art. 7 del Codice ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati dell´interessata rilevando che "le disposizioni deontologiche invocate dalla ricorrente attengono ai dati contenuti nei Sic e non hanno nulla a che vedere con i dati in questione relativi ai riferiti protesti, oggetto di trattamento da parte della resistente in conformità alle disposizioni vigenti e, segnatamente, in ottemperanza ai principi di cui all´art. 10 (…)" del citato codice di deontologia e buona condotta; visto che la resistente ha sostenuto che tali dati sono trattati separatamente in quanto dati "di fonte pubblica" che, in ottemperanza ai princìpi di cui all´art. 10 del predetto codice di deontologia, "devono figurare in banche dati separate dal sistema di informazioni creditizie e non interconnesse a tale sistema";
RILEVATO che i dati personali relativi ai citati protesti di assegni e cambiali concernenti la ricorrente non risultano, allo stato, essere trattati in maniera illecita, trattandosi di informazioni (rientranti nella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque il cui trattamento può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 del Codice) desunte dal registro informatico dei protesti e conservate in un archivio distinto da quello del sistema di informazioni creditizie parimenti gestito dalla resistente, al quale non si applicano le disposizioni del citato codice deontologico;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.
Roma, 29 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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