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Provvedimento del 29 novembre 2007 [1474268]

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[doc. web n. 1474268]

Provvedimento del 29 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 7 settembre 2007, presentato da Antonio Tiburzi, rappresentato e difeso dall´avv. Rocco Capuzzi, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto a tale società di cancellare dagli archivi della propria banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari" i dati personali che lo riguardano concernenti "una trascrizione pregiudizievole relativa ad un pignoramento immobiliare del 1997, regolarmente estinto", chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 ottobre 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax l´8 ottobre 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto, tra l´altro, di aver "provveduto a cancellare l´informazione pubblica oggetto della contestazione dalla propria banca dati Informazioni da tribunali e registri immobiliari, nella quale "era comunque segnalata come colpita da annotamento" considerando tale cancellazione "come puro gesto di disponibilità per la definizione della questione (…)"; rilevato che la resistente ha  sostenuto di aver conservato e divulgato informazioni che, ai sensi dell´art. 24 del Codice, possono essere trattate senza il consenso degli interessati, in quanto relative ad informazioni tratte da pubblici registri e che vengono rese disponibili in un archivio distinto dal sistema di informazioni creditizie parimenti gestito dalla resistente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito  riscontro alla richiesta di cancellazione nel corso del procedimento attestando di aver rimosso i dati personali del ricorrente dalla banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari"; 

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;                

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 29 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1474268
Data
29/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso