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Provvedimento del 29 novembre 2007 [1474279]

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[doc. web n. 1474279]

Provvedimento del 29 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 luglio 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elio Sica e Gennaro Esposito, nei confronti di Ge.s.a.c. S.p.A. con il quale il ricorrente, ex dipendente di tale società, nel ribadire una richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto la cancellazione "di tutti i dati ed i fotogrammi acquisiti nel corso della mattinata del 22.11.2006" che lo riguardano, ritenendoli acquisiti in violazioni delle disposizioni poste in materia di protezione dei dati personali e della disciplina di cui all´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970; rilevato inoltre che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 ottobre 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la memoria depositata il 19 settembre 2007 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Castiglione e Leonardo Ranieri, ha sostenuto l´infondatezza del ricorso proposto rappresentando che i dati personali di cui si chiede la cancellazione sono stati raccolti lecitamente a mezzo di telecamere (la cui presenza è "debitamente segnalata") "puntate sul perimetro esterno all´azienda" al fine di "preservare la Ge.s.a.c. dagli illeciti, posti in essere da qualsivoglia soggetto; ivi compreso –in ipotesi– anche un dipendente" e situate in luoghi dove "non si svolge alcuna attività lavorativa";  rilevato che la resistente (che gestisce l´aerostazione di WZ) ha dichiarato che tali dati sono stati utilizzati nell´ambito di un procedimento disciplinare culminato nel licenziamento del ricorrente, dopo che lo stesso aveva denunciato "un asserito infortunio sul lavoro occorsogli –per l´appunto– in data 22.11.2006" in un luogo dove, alla luce delle citate riprese, la società aveva potuto verificare "come (…) nulla di anomalo fosse accaduto durante tutto l´arco della mattinata (…); anzi, l´unica, vera "anomalia" –confliggente con la ricostruzione operata dal dipendente nella propria denuncia– consisteva nel fatto che il sig. XY, giungendo in azienda a bordo della propria autovettura, ne era sceso già visibilmente zoppicante"; rilevato che la ricorrente ha dichiarato che "le riprese effettuate in data 22.11.2006 a mezzo di telecamere aziendali, costituiscono una delle prove principali" del comportamento del sig. XY, il quale avrebbe, a proprio avviso, "simulato di avere subito nel corso della propria prestazione lavorativa un infortunio, in realtà, occorsogli al di fuori della sede e dell´orario di lavoro" e che la stessa ha invocato il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice medesimo, dichiarandosi disposta a cancellare i dati una volta venute meno le esigenze di difesa che ne giustificano il trattamento; ciò, tenuto anche conto che "la materia del contendere è ancora sub iudice presso la competente sede giudiziaria, e che la documentazione raccolta su supporto DVD, non è stata acquisita agli atti di causa nel corso del procedimento cautelare dal Giudice del lavoro";

VISTO che non sono pervenute ulteriori note di replica da parte del ricorrente;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria; rilevato che la valutazione dell´esistenza del pregiudizio effettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che la società resistente –che risulta aver conservato i dati a fini di difesa di un proprio diritto a seguito della pretesa fatta valere dal ricorrente in rapporto a un evento che secondo la stessa società non è avvenuto nell´area circostante gli ambienti di lavoro– ha fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione contenziosa fra le parti che vede esaurita la fase cautelare, ma non "ancora iniziato il procedimento a cognizione piena"; ritenuto che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice, al fine di non pregiudicare, in via del tutto temporanea, l´attività delle parti in giudizio e ritenuto quindi di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma,  29 novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Scheda

Doc-Web
1474279
Data
29/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso