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Provvedimento del 6 dicembre 2007 [1478031]

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[doc. web n. 1478031]

Provvedimento del 6 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 20 luglio 2007 da Eros Bertulini, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Lenti Livraghi, nei confronti di Banca popolare commercio e industria S.p.A. con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del pagamento (ritenuto tardivo) del solo "importo facciale" di un assegno, ha chiesto la cancellazione della predetta iscrizione dal medesimo archivio C.a.i., sostenendo di aver documentato tutti gli avvenuti adempimenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 ottobre 2007 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 30 agosto 2007 con la quale la predetta banca, nel ricostruire i rapporti intrattenuti con l´interessato in riferimento ad un conto corrente (che ha dato luogo, tra l´altro, al protesto di altri quattro assegni) ha ritenuto lecito il proprio operato; rilevato che la banca ha osservato che l´assegno in questione "risultava pagato tardivamente per il solo importo facciale" e non per gli oneri accessori previsti dalla predetta legge; pertanto, non venivano ritenuti sussistenti "i presupposti per la cancellazione dei dati", stante "la successiva quietanza liberatoria prodotta dall´interessato solo in data 16 giugno 2007, ossia dopo la scadenza del termine previsto dalla legge" per l´attestazione del pagamento tardivo (e degli oneri e adempimenti allo stesso connessi);

VISTO che non sono pervenute ulteriori note in replica da parte del ricorrente;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. n. 386/1990), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato in particolare che la quietanza liberatoria (la quale deve essere documentata con le specifiche forme previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990) è stata fornita alla banca oltre il termine previsto dall´art. 9-bis della citata legge, come si desume dalla data (16 giugno 2007) riportata in calce a tale documento (di cui è stata allegata copia);

RITENUTO, pertanto, che non risulta illecita la segnalazione disposta dalla banca resistente nell´archivio C.a.i. e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 6 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1478031
Data
06/12/07

Tipologie

Decisione su ricorso