Provvedimento del 6 dicembre 2007 [1478037]
Provvedimento del 6 dicembre 2007 [1478037]
[doc. web n. 1478037]
Provvedimento del 6 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto in data 6 agosto 2007, proposto nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. da Carrozzeria Ubbiali di Ubbiali Carlo & C. s.n.c., rappresentata e difesa dall´avv. Marco Lenti Livraghi, con il quale la ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano censiti, su segnalazione del predetto istituto di credito, presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia; ciò, ritenendo che la posizione di "sofferenza" sarebbe stata segnalata in modo non corretto, anche in ragione della manifestata disponibilità dell´interessata a concordare un piano di rientro dall´esposizione debitoria;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 26 ottobre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 24 settembre 2007 con la quale la banca resistente ha sostenuto di aver effettuato lecitamente la segnalazione della posizione di sofferenza alla Centrale rischi della Banca d´Italia in quanto "in data 21-12-2006, a seguito delle verifiche periodiche sulle posizioni di perdurante grave posizione debitoria, il rapporto è stato contabilizzato a sofferenza"; ciò, trattandosi di una segnalazione obbligatoria ai sensi delle "istruzioni per gli intermediari creditizi" emanate con circolare della Banca d´Italia n. 139 dell´11/2/1991; visto che la resistente ha, peraltro, rilevato che l´eventuale "riduzione o l´azzeramento dell´esposizione" debitoria da parte della ricorrente "formerà oggetto di segnalazione, anch´essa obbligatoria, alla Centrale dei rischi", come previsto dalla normativa vigente;
RILEVATO che il trattamento dei dati della ricorrente riferiti alla citata segnalazione non risulta, dagli atti, essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto a ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (art. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato, allo stato degli atti, infondato;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
dichiara infondato il ricorso;
Roma, 6 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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